Stop corruption concept

Quale reato per chi collabora all’autoriciclaggio?

10 aprile 2019

di Nicola MAINIERI e Maria Giulia TOVINI

L’autoriciclaggio, articolo 648-ter 1 del codice penale, è stato introdotto nel nostro Paese dall’art. 3 comma 3 della legge 186/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

La norma punisce “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo”, svolga poi una serie qualificata di comportamenti di carattere “auto-riciclatorio”, ponendo così un concreto ostacolo all’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Questo articolo fa parte di una serie di 5 articoli:

Leggete qui l’articolo precedente, Link 1/5

Leggete qui l’articolo precedente, Link 2/5

4.   LA SOLUZIONE FORNITA DALLA CASSAZIONE ALLA “VEXATA QUAESTIO” DEL CONCORSO DELL’EXTRANEOUS NEL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Uno dei primi problemi interpretativi che si è posta la dottrina in merito al nuovo articolo 648 ter 1, ha riguardato il titolo di reato da attribuire a chi avesse concorso nella condotta riciclatoria del soggetto che, partecipe anche del reato presupposto, è chiamato a rispondere del reato di autoriciclaggio. Trattandosi, infatti, di un reato considerato “proprio”, tutti i concorrenti avrebbero dovuto rispondere, ex art. 117 c.p., della fattispecie propria e non di quella comune(19).

La dottrina, però, non si è trovata unanime su questa soluzione e le soluzioni offerte sono state varie: da chi ha guardato alla singolare condizione psicologica di colui che, dopo aver commesso un reato, cerchi di allontanare da sé le indagini e i sospetti, motivando così la pena inferiore prevista dall’art. 648 ter 1(20), a chi ha proposto di risolvere la questione alla stregua di un concorso apparente tra norme, facendo prevalere l’imputazione di riciclaggio su quella di autoriciclaggio, grazie alla pena più gravosa(21). Nonostante la differenziazione delle teorie emerge però una volontà comune: far sì che il terzo, concorrente nelle condotte dell’autore dell’autoriciclaggio, risponda del reato di riciclaggio e non di quello di autoriciclaggio.

In realtà, in un primo momento la Cassazione si era pronunciata con una soluzione differente(22).

La vicenda in quel caso posta all’attenzione della Corte si riferiva a un consulente di una s.r.l. italiana, che aveva tenuto in modo irregolare e confuso la contabilità e non aveva provveduto a segnalare all’Autorità preposta le operazioni sospette, svolte dal capo del gruppo societario e dalla sua segretaria, pur avendone l’obbligo (ai sensi dell’art.41 del decreto legislativo allora vigente sull’antiriciclaggio(23), integrando così una condotta che l’aveva poi portato ad essere indagato per il reato di cui all’art. 648-ter 1, in concorso con i suoi colleghi.

Si trattava di una delle ipotesi in cui “qualificate violazioni” dell’obbligo – di carattere amministrativo – di segnalare di operazioni sospette all’agenzia nazionale antiriciclaggio(24) possono integrare l’elemento soggettivo del dolo eventuale nel reato di autoriciclaggio, sulla base del principio ormai ampiamente accettato dalla Corte di Cassazione per il reato di riciclaggio(25). Ritenere, infatti, le condotte di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego integrabili dal solo dolo intenzionale – come un tempo inizialmente ipotizzato dalla Corte – richiederebbe una dimostrazione specifica, ritenuta quasi impossibile per questi reati, delle reali intenzioni dell’autore delle stesse. Il dolo eventuale, infatti, si configura quando un soggetto, pur non perseguendo la realizzazione del fatto (ossia ostacolare l’individuazione della provenienza dei beni), si rappresenti come seriamente possibile l’esistenza dei presupposti della condotta, nel nostro caso il reato presupposto ed il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e “pur di non rinunciare all’azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi(26).

La sufficienza del dolo eventuale nel reato di riciclaggio è stata confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha ritenuto applicabile il dolo eventuale rispetto alla provenienza delittuosa della cosa, quale presupposto della condotta della “ricettazione” prevista dall’art. 648 c.p.(27); da qui la Cassazione ha trasferito queste conclusioni nell’ambito applicativo della fattispecie di cui all’art. 648 bis, visto il rapporto di specialità intercorrente tra le norme(28).

Nel caso in questione la Cassazione, annullando la precedente decisione della Corte di Appello di segno opposto, ha rilevato che l’inadempimento dell’obbligo di segnalarele operazioni(29), che dovevano apparire sospette a un soggetto così qualificato, non poteva che rendere manifesta l’intenzione del soggetto di favorire tali operazioni illecite, ribadendo anche questa volta il principio dell’accettazione del rischio.

È da evidenziare la parte finale della sentenza, dove viene rilevato che la mancata contestazione in capo al soggetto del reato presupposto (bancarotta) non comporterebbe la non imputabilità dello stesso per il reato di autoriciclaggio: si tratterebbe, infatti, di un’ipotesi di concorso dell’extraneus nel reato proprio.

La citata decisione si pone, quindi, in evidente contrasto con la volontà manifestata dalla dottrina: il soggetto risponderebbe di autoriciclaggio, pur non essendogli stato contestato alcun reato presupposto, ma solo in quanto concorrente nella condotta autoriciclatoria di altri soggetti. Seguire questa linea, inoltre, potrebbe portare al paradosso temuto dai commentatori: l’ulteriore riduzione dei casi di applicazione del riciclaggio. Nella prassi, infatti, è difficile immaginare un caso in cui l’extraneus che ricicla non abbia bisogno di un contributo – morale o materiale – dell’autore del reato presupposto; quest’ultimo sarebbe imputabile di autoriciclaggio, mentre il primo, applicando la soluzione adottata dalla Corte nel 2017, risponderebbe sempre di concorso in autoriciclaggio, beneficiando così della pena meno gravosa(30), nonostante la sua mancata partecipazione al reato presupposto, rendendo così praticamente inoperosa in detti casi la norma del 648 bis.

La Cassazione tornava più approfonditamente sull’argomento l’anno successivo, con la sentenza n. 17235/2018(31), arrivando a conclusioni del tutto opposte.

Il caso in esame riguardava l’operato di una commercialista che, approfittando dello scudo fiscale, aveva realizzato operazioni commerciali e finanziarie che avevano consentito al proprio assistito di far rientrare in Italia somme ingenti e di provenienza illecita. A seguito della condanna in Corte d’appello, la commercialista aveva fatto ricorso in Cassazione adducendo come motivo, tra gli altri, proprio l’erronea applicazione dell’art. 110 c.p. e dell’art. 648 ter 1, commi 2 e 3, chiedendo che la Corte riqualificasse i fatti secondo il nuovo delitto di autoriciclaggio. La Suprema Corte, dopo aver evidenziato come l’unico scopo dell’introduzione della nuova fattispecie fosse colmare la predetta lacuna punitiva, ha ritenuto che il soggetto, che avesse posto in essere la condotta tipica di autoriciclaggio senza prendere parte al delitto presupposto, avrebbe dovuto “continuare a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter 1 c.p.”.

Secondo tale decisione della Corte, quindi, chi compie condotte di riciclaggio concorrendo con il soggetto che abbia anche partecipato al reato presupposto, continua tutt’oggi a rispondere del reato di riciclaggio e non di concorso nell’autoriciclaggio. Dopo aver riferito delle principali dottrine a riguardo, e confermando quanto sopra detto, la sentenza continua sottolineando che la novità della nuova fattispecie consiste “unicamente nel fatto che, prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio, egli era un concorrente non punibile, mentre oggi è punibile”.

Questo orientamento è stato confermato da una sentenza recentissima, del 24 gennaio 2019(32), ove la Cassazione afferma nuovamente che l’autoriciclaggio è configurabile solo nei confronti dell’intraneus e non del concorrente della sola condotta riciclatoria(33). La decisione, richiamando la precedente sentenza del 2018(34) prima citata , sostiene che chi “non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato-presupposto dalle condotte indicate dall’art. 648 ter 1 c.p., risponde di “riciclaggio” e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus”.

 

Intervento di:

Nicola MAINIERI, Avvocato, Dirigente senior della Banca d’Italia – Dipartimento Vigilanza. Responsabile del Nucleo a supporto dell’Autorità Giudiziaria.

Le opinioni espresse dall’Autore non impegnano in alcun modo l’Istituto di appartenenza.

Giulia Maria TOVINI, dr.ssa in Giurisprudenza, attualmente internship trainee ℅ Sadas.

 

to be continued 3/5


(19) In tal senso, per tutti, F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte generale, Padova, 2015, pag. 535, secondo cui “l’intraneo deve realizzare egli stesso la condotta tipica del reato proprio solo nei casi di “reati esclusivi”, che per loro natura sono reati c.d. di mano propria o di attuazione personale, e, pertanto, non possono essere realizzati per interposta persona”. Non così, invece, nelle altre ipotesi di reato proprio, accostabili “alla realizzazione frazionata del reato proprio, in quanto un concorrente partecipa anche con la qualifica soggettiva e gli altri pongono in essere una condotta materiale che, senza tale qualifica, sarebbe penalmente irrilevante o integrerebbe altro reato“.

(20) M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004, pagg. 230-232.

(21) G. DELLA VOLPE, Il contributo dell’extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell’autoriciclaggio?, La presa di posizione del legislatore. The Contribution of the “Extraneus” to the Conduct of Self-Money Laundering: Crime of Money Laundering or Participationin the Crime of Self-Money Laundering? The Stance of the Lawgiver, in Cassazione Penale, n.6/2016, pag. 2650 b.; A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2017, pagg. 227 e ss.; F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, in Il nuovo volto della giustizia penale,M. BACCARI-K. LA REGINA-E. M. MANCUSO (a cura di), Milano, 2015, pag. 42; S. CAVALLINI-L. TROYER, Apocalittici o integrati? il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in Diritto Penale Contemporaneo, n. 1/2015, pagg. 104 e ss.

(22) Cass. Pen, Sez. II, 18 settembre 2017, n. 42561.

(23) Oggi ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 231/07, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 90/2017.

(24) Oggi identificata nella Unità di Informazione Finanziaria – UIF della Banca d’Italia.

(25) Questo grazie alla clausola “salvo che il caso non costituisca più grave reato” che fà da premessa alla norma sulla violazione amministrativa dell’obbligo di segnalare le operazioni sospette (che nel D.Lgs. n. 231/2007 si trovava nell’art. 57, comma 4, mentre nell’attuale D.Lgs. n. 90/2017 è prevista dall’art. 58) che, come tale, lascia aperto lo spiraglio penalistico per le condotte rientranti in quelle descritte dagli art. 648 bis, ter e ter 1 c.p.

(26) G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2012, pag. 299; questa definizione è stata ripresa dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 30 marzo 2010, n.12433, Nocera, in Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, 2011, pagg. 300 e ss.

(27) Cass. Pen., Sez. Un., 30 marzo 2010, n. 12433.

(28) C. CARFORA, Il ruolo delle financial intelligence units, in Antiriciclaggio & 231 del 2001, 2013, pag. 144.

(29) Queste operazioni riguardavano un doppio transito nella stessa data della somma di € 270.347,38 da un fondo a d un conto corrente prima, e ad un altro intestato alla società in questione poi.

(30) Si ricorda che l’art. 648 bis al primo comma prevede con la reclusione da quattro a dodici anni, mentre l’art. 648 ter1 al primo comma prevede la reclusione da due a otto anni.

(31) Cass. Pen., Sez. II, 18 aprile 2018, n. 17235.

(32) Cass. Pen., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 3609.

(33) Cfr E. PERGOLARI, Deposito e prelievo di somme provento di concussione. Riciclaggio, in Edotto.com, 25 gennaio 2019.

(34) Cass. Pen., Sez. II, 18 aprile 2018, n. 17235.

 

Questo articolo è stato pubblicato su GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2019, 3



Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono segnati con *