Ivo Invernizzi

Ivo Invernizzi

Vice Presidente AnalisiBanka
Vicepresidente Associazione dei professionisti di banca AnalisiBanka .

Laurea in Economia Aziendale all'Università Bocconi, nel 2024 ha conseguito la certificazione CMSA® (Capital Markets & Securities Analyst) e la certificazione FMVA® (Financial Modeling & Valuation Analyst). Pluriennali esperienze presso la direzione finanza di Banco BPM come trader, analista finanziario, controller, tesoriere, monitoraggio e reporting; dal 2019 è entrato nel team property portfolio management banking books. Ha perfezionato la conoscenza delle politiche monetarie Fed seguendo il corso ‘Central Banks and Monetary Policy’ di Gies College of Business – University of Illinois Urbana Champaign.

Appassionato dei mercati finanziari e di banca, dal 2015 collabora con l'Università degli Studi di Brescia, dipartimento di Economia e Management corso di Tecnica degli Investimenti e dei Finanziamenti e dal 2021 con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro", Dipartimento per gli Studi dell'Economia e l'Impresa, corso di Economia del Mercato Mobiliare. Dal 2022 con l'Università di Macerata, Dipartimento di Economia e Diritto, corso di Economia e Strumenti degli Intermediari Finanziari e con l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Statistiche, corso Economics of Financial Markets e con il Master in Accounting e Auditing dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, corso di Financial Markets, con l'Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia Aziendale, corso di Economia del Mercato Mobiliare. Dal 2023 con l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Management, corso di Investimenti e Mercati Finanziari. Dal 2024 con l’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, corso di Economia degli Intermediari Finanziari.


invernizziivo@analisibanka.it
www.analisibanka.it.
Regolamento SFTR

Il Regolamento SFTR: le implicazioni, fra ESMA e Commissione Europea

22 novembre 2018

di Ivo INVERNIZZI

Il Regolamento UE 2015/2365 Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) sulla trasparenza delle transazioni finanziarie collateralizzate è entrato in vigore a gennaio 2016. Alla base ci sono 3 principi: la trasparenza nel riutilizzo dei collaterali, la trasparenza verso gli investitori e il transaction reporting e l’implementazione riguarda tutte le istituzioni finanziarie.

In questo quadro il dialogo fra ESMA e Commissione Europea è determinante per l’approvazione dei documenti RTS e ITS finali da parte della Commissione Europea e la successiva applicazione della normativa.

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STFR

Securities Financing Transactions Regulation (SFTR): la lunga strada verso il 2019

8 novembre 2018

di Ivo INVERNIZZI

Gli obiettivi della SFTR

La pubblicazione avvenuta in gennaio 2016 da parte della Commissione Europea del Regolamento UE 2015/2365 Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) sulla trasparenza delle transazioni finanziarie collateralizzate è la naturale conseguenza delle raccomandazioni proposte dal Financial Stability Board (FSB) e dall’European Systemic Risk Board (ESRB) sulla necessità di mitigare i rischi delle transazioni finanziarie garantite con collaterale, spesso concluse al di fuori dei mercati regolamentati da operatori del cosiddetto ‘shadow banking’, tra essi in particolare gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

L’intento del legislatore comunitario è migliorare la trasparenza informativa dei finanziamenti collateralizzati come i pronti contro termine (repo), il prestito di titoli e commodities (attivo e passivo) e altre forme tecniche di finanziamento garantito da titoli come il sell-buy back e il margin lending.

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Senior Non Preferred Bonds

Senior Non Preferred Bonds: comparazione e implicazioni in Europa

2 agosto 2018

di Ivo INVERNIZZI

I SENIOR NON PREFERRED BONDS: UNO STRUMENTO INNOVATIVO – parte seconda

Nella prima parte sono stati analizzati il requisito prudenziale MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) e il requisito prudenziale aggiuntivo TLAC (Total Loss Absorbing Capacity)  previsto per le banche sistemiche (Global Systemically Important Institutions, G‐SII).

Sono state anche esaminate sia la Direttiva BRRD sia l’emendamento denominato BRRD2 nonché il concetto e il tipo di subordinazione per il TLAC.

Attraverso il link nella foto a piè di pagina dell’articolo, si può leggere la prima parte.

3. Le emissioni di Bonds Senior Non Preferred in Europa

Ciò che colpisce è la varietà nell’utilizzo da paese a paese dei SNP, uno strumento riservato agli investitori istituzionali. La molteplicità ha creato non pochi grattacapi agli investitori interessati a impegnare risorse finanziarie in questi titoli, i quali hanno accesso sia al mercato primario sia al mercato secondario su piazze finanziarie di paesi europei differenti. Problemi dati sia dalla scelta in termini di liquidità, profondità dei books, ratings, ampiezza numero e size delle emissioni, costi di transazione, volumi, tipo e numero di market makers, sia dal grado di sicurezza e solvibilità del SNP in termini di TLAC, dettato dall’adozione di differenti modalità di subordinazione in ciascun paese.

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Crisi Investimenti Bonds

I Senior Non Preferred Bonds: uno strumento innovativo

19 luglio 2018

di Ivo INVERNIZZI

I SENIOR NON PREFERRED BONDS: UNO STRUMENTO INNOVATIVO – parte prima

Introduzione: i requisiti MREL e TLAC nella Direttiva BRRD

La direttiva BRRD (Bank Recovery Regulation Directive 2014/59/UE) ha introdotto importanti novità per le banche in risoluzione dovuta a dissesto, volte a tutelare l’integrità patrimoniale dei creditori senior. In particolare, la banca deve essere dotata di un adeguato importo di passività assoggettabili a bail-in al fine di assorbire le perdite e ripristinare i requisiti patrimoniali.

Il primo requisito prudenziale per le fonti di finanziamento della banca è sintetizzato nell’acronimo MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). In sostanza si tratta di un requisito patrimoniale minimo volto ad assicurare la presenza di strumenti di debito prontamente liquidabili al verificarsi di un dissesto e in grado di assorbire le perdite senza inficiare il procedimento di liquidazione della banca, evitando effetti impropri sia su portatori d’interessi istituzionali prioritari, tipicamente depositanti e obbligazionisti senior, sia sul sistema finanziario inteso nella sua globalità.

Nel caso delle banche sistemiche (Global Systemically Important Institutions, G‐SII) il Financial Stability Board (FSB) ha indicato un requisito prudenziale aggiuntivo denominato TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) specificando quali strumenti assolvono alla funzione di assorbimento delle perdite.

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futuro eonia

IL FUTURO DELL’EONIA CON LA BENCHMARK REGULATION

1 giugno 2018

di Ivo INVERNIZZI

FINANCIAL BENCHMARK REGULATION E TASSI INTERBANCARI – parte seconda

L’EMMI e la revisione di EONIA

L’European Money Market Institute (EMMI) che è l’administrator dell’attuale tasso EONIA, ha annunciato che non porterà a termine una revisione approfondita di questo benchmark, perché EONIA non è compliant ai dettami della Benchmark Regulation.

L’EMMI sostiene che la valenza informativa e qualitativa di EONIA sarebbe inficiata sia dalla concentrazione dei deals contribuiti da poche banche di importanza sistemica che potrebbero rivelarsi eccessivamente influenti sul benchmark, sia dalla loro concentrazione geografica. EMMI ha aggiunto che includere nel calcolo del benchmark altri strumenti finanziari differenti dai depositi interbancari classici, in particolare i su citati certificati di deposito (CD) e la commercial paper (CP), non può migliorare sostanzialmente la rappresentatività dell’indicatore.

EMMI ha concluso che la metodologia di calcolo di EONIA rimarrà nel suo formato attuale fino al passaggio al nuovo benchmark, purché in assenza di cambiamenti di condizioni e dinamiche del mercato.

In sintesi, EMMI sostiene che la conformità dell’EONIA al nuovo regolamento europeo benchmark (BMR) entro gennaio 2020 “non può essere garantita”, ma, in base alle disposizioni transitorie del Regolamento, questo tasso può continuare a essere utilizzato come parametro di riferimento fino al 31 dicembre 2019.

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Monete EURO

FINANCIAL BENCHMARK REGULATION E TASSI INTERBANCARI

21 maggio 2018

di Ivo INVERNIZZI

FINANCIAL BENCHMARK REGULATION E TASSI INTERBANCARI – parte prima

La European Financial Benchmark Regulation

Il regolamento UE 2016/1011, noto come Financial Benchmarks Regulation (BMR) già efficace dal 1° gennaio 2018, ha introdotto uno schema comunitario volto ad assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indicatori finanziari utilizzati come benchmarks al fine di determinare sia il valore di uno strumento finanziario (titoli, contratti di money market, strumenti derivati), sia il valore di un contratto di finanziamento (mutui, leasing, aperture di credito), o la performance di fondi d’investimento domiciliati nell’Unione Europea come OICVM, OICR e Fondi di Investimento Alternativi. Il legislatore europeo evidenzia due requisiti di un indicatore di riferimento: un requisito oggettivo rappresentato dal benchmark stesso e dai suoi elementi costitutivi e un requisito soggettivo, riguardante i doveri istituzionali degli attori coinvolti nel processo di definizione, gestione e utilizzo del benchmark.

La portata storica di questo regolamento europeo è da ricondursi all’esigenza di chiarezza e “legalità” originata dagli abusi da manipolazione del tasso LIBOR, perpetrati su questo benchmark da importanti player di mercato nel 2012.

Per evitare il ripetersi di queste irregolarità, il legislatore europeo ha posto particolare enfasi sull’affidabilità degli indicatori e sulle regole comportamentali proposte agli attori di mercato, principi questi già introdotti nel 2014 nella Market Abuse Directive (MAD), focalizzata sul tema delle manipolazioni.

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IFRS9

FONDI DI PRIVATE DEBT: IL DEBUTTO DELL’IFRS9

13 febbraio 2018

di Ivo INVERNIZZI

Il Private Debt: inquadramento normativo

La Direttiva Europea 2011/61/EU (AIFMD) meglio nota come Alternative Investment Funds Directive ha introdotto ufficialmente la categoria dei fondi chiusi ‘non UCITS’ o ‘alternativi’ (FIA). L’intento del legislatore comunitario era proporre una regolamentazione univoca in tema di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) al fine di fornire un’impalcatura portante alla competitività, alla raccolta e all’incentivazione nell’investimento in questa categoria di assets soprattutto destinati ai portafogli di proprietà d’investitori istituzionali (Banche, Fondi Pensione, Fondi di Fondi). In particolare, si era inteso mettere ordine nella fitta e complessa materia in tema di fondi di Private Equity, Private Debt e Venture Capital armonizzandone qualitativamente la circolazione e il commercio entro gli stati dell’Unione Europea, purché gli stessi (sia in forma di Sicav di diritto lussemburghese sia in altra forma giuridica) avessero sede legale in un paese UE.

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