di Marco FERFOGLIA
Finalità della Normativa
La Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS, Bank for International Settlements) – con sede in Svizzera a Basilea – è un’entità sovranazionale che svolge diversi compiti di autoregolamentazione del sistema bancario internazionale. Nel suo ambito opera il Comitato di Basilea, che predispone le linee guida relative alla supervisione prudenziale internazionale delle attività bancarie. Tra queste assumono assoluta rilevanza l’Accordo di Basilea, che divengono operative in ambito europeo mediante l’emanazione di una legislazione comunitaria dedicata.
Queste linee guida, vengono inoltre adottate anche da molte nazioni che non partecipano al Comitato, diventando in tal modo degli standard internazionali generalmente accettati.
Molto sinteticamente si ricorda che l’Accordo di Basilea serve per definire un’adeguata proporzione tra l’ammontare del capitale bancario (denominato patrimonio di vigilanza) che serve a tutelare la banca nei confronti della misurazione del livello di rischio complessivo proporzionato alle diverse attività poste in essere dalla banca stessa. L’entità dei fondi propri che una banca deve necessariamente predisporre è indicata dall’articolo 92 aggiornato dal Regolamento 2024/1623 che successivamente andremo a commentare.
L’aggiornamento del Accordo di Basilea 3 (denominato Basilea+ oppure Basilea IV) è stato predisposto con la finalità di migliorare la regolamentazione prudenziale e la gestione dei diversi rischi che le banche hanno dovuto fronteggiare a seguito della crisi finanziaria globale del 2007-2008, sebbene l’emanazione delle relative norme è stata più volte posticipata anche a causa dell’avvento della pandemia Covid 19 che si è palesata a livello mondiale dal 2019. Si auspica pertanto che in tal modo si possa aumentare la resilienza delle singole banche e conseguentemente anche dell’intero sistema bancario comunitario.
Dal punto di vista pratico si è voluto congiuntamente agevolare gli organi di vigilanza e gli osservatori specializzati affinché questi possano confrontare facilmente i diversi profili di rischio palesati da ogni banca. Per tale ragione, sebbene con pesi diversi, sia le banche di grandi dimensioni (significant) che quelle di dimensioni minori (less significant) dovranno predisporre delle valutazioni sui rischi utilizzando i Metodi Standard.
Adeguamento normativo e relative Date di Adozione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata il 19.06.24 la versione definitiva delle norme relative al framework Basilea:
La Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI)(1) ha modificato la Direttiva 2013/36/UE(2), relativamente ai:
- poteri assegnati agli organi di vigilanza;
- definizione di un quadro sanzionatorio coerente, una specifica disciplina prudenziale per le succursali bancarie di paesi terzi;
- predisposizione di strategie e processi inerenti alla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG);
- definizione di un quadro di trattamento prudenziale relativo alle esposizioni di cripto-attività.
Gli Stati membri dovranno necessariamente recepire la nuova Direttiva entro il 10 gennaio 2026.
Il Regolamento UE 2024/1623 (CRR III)(3) ha modificano Il Regolamento UE n. 575/2013(4) per quanto attiene i requisiti del: rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), il rischio operativo, il rischio di mercato e l’assegnazione del parametro output floor.
Tale Regolamento troverà diretta applicazione presso gli Stati membri a decorrere dall’anno 2025, con una successiva e graduale applicazione che entrerà a regime dal 2029.
Principali cambiamenti previsti con Basilea IV
Numerose le tematiche più volte rivisitate, sia sotto l’aspetto tecnico da parte del Comitato di Basilea ma anche a livello politico nell’ambito comunitario. Si è voluto attendere che gli effetti economici della pandemia Covid fossero diminuiti e nel contempo apparivano inizialmente eccessive le richieste di capitale aggiuntivo sollecitate alle singole banche.
Pertanto dopo un periodo di gestazione piuttosto prolungato e dibattuto il framework di Basilea inizierà a manifestare i primi effetti dall’anno 2025, con particolare riferimento:
- I Modelli Interni sono stati introdotti con gli Accordi di Basilea 2 con la finalità primaria di esporre misure di rischio maggiormente accurate rispetto ai Modelli Standard. Di fatto gli istituti di credito europei hanno spesso utilizzato i Modelli Interni per contenere gli accantonamenti di capitale, in misura non sempre coerente rispetto al reale profilo di rischio.
- La principale caratteristica della riforma è l’introduzione di un parametro denominato output floor che limita il manifestarsi di riduzioni eccessive nel definire i requisiti patrimoniali delle banche. Pertanto l’ammontare dei diversi RWA ottenuti con l’applicazione dei Modelli Interni non potrà essere comunque inferiore al 72.5% (output floor) di quanto calcolato utilizzando con l’approccio Standard.
- La normativa prudenziale contempla un’applicazione graduale dell’entità output floor da applicare per un periodo transitorio: 50% anno 2025, 55% anno 2026, 60% anno 2027, 65% anno 2028, output floor del 70% per l’anno 2028.
Modello Standard per il rischio creditizio
Si è delineata la predisposizione di un nuovo Modello Standard per misurare il rischio creditizio con la finalità di migliorare diversi contesti, tra questi segnaliamo:
- Per le poste prive di rating si vuole effettuare una più precisa identificazione e valorizzazione delle diverse esposizioni, con una conseguente più coerente assegnazione delle percentuali di ponderazione del rischio (RWA). Con tale prescrizione si intende contenere le discrezionalità che le banche precedentemente potevano beneficiare nell’individuare classi con un RWA più contenuto.
- Contestualmente sono state aggiunti e modificati diversi fattori di ponderazione del rischio (RWA). Ad esempio per quanto concerne la macrocategoria delle esposizioni garantite da immobili (CRR III, articolo 124, 125, 126 e art. 126 bis) la valorizzazione dei relativi RWA è ora sostanzialmente condizionata dalla tipologia degli immobili finanziati (immobili residenziali, commerciali e industriali, costruzione e sviluppo di immobili derivanti dall’acquisto di terreni) e se tali immobili generano oppure non generano dei flussi di cassa aggiuntivi. Congiuntamente sono previsti criteri più stringenti per la valorizzazione degli immobili e quindi dei relativi collaterals (ipoteche). Molte banche italiane ed anche europee sono fortemente concentrate (core business) nell’erogazione di mutui alle famiglie, pertanto proprio in questo contesto andranno effettuate le opportune simulazioni d’impatto.
Modello Interno (rating) per il rischio creditizio
Per contenere le variabilità inattese, che possono manifestarsi sia in corrispondenza delle singole esposizioni al rischio sia a livello aggregato, si è deciso di aggiornare il MODELLO INTERNO PER IL RISCHIO CREDITIZIO mediante:
- Un aumento delle tipologie e quindi numerosità delle singole esposizioni creditizie, corrispondenti alle nuove specifiche di riferimento.
- L’utilizzo di parametri i LGD, PD, EAD non debbono essere comunque inferiori a determinati valori minimi prefissati (output floor).
- Qualora le esposizioni relative al rischio creditizio risultano particolarmente contenute vanno valorizzate con il metodo Standard, come quelle rappresentate degli strumenti di capitale.
Modello standard per il rischio operativo
- Il nuovo Modello Standard è stato designato come l’unico metodo di valutazione dei rischi operativi, in quanto il Comitato di Basilea ha deciso di eliminare tutti i precedenti metodi Standard e quelli Avanzati. In quanto in presenza di contesti di tensione economica, talune banche hanno palesato importanti perdite operative in presenza di presidi carenti ed con un livello patrimoniale carente.
- Pertanto il nuovo Modello Standard definisce che l’entità dei fondi propri da predisporre per fronteggiare i rischi operativi sarà determinato moltiplicando i seguenti due parametri:
- BIC, Business Indicator Component che rappresenta la sommatoria dei diversi ricavi bancari;
- ILC, Internal Loss Multiplier che tiene in considerazione l’entità delle diverse perdite operative registrate negli ultimi dieci anni.
Le risultanze che emergono dall’applicazione di questo metodo risultano più consistenti per quelle banche che palesano maggiori volumi di ricavi ed un alto livello di perdite operative manifestate nel tempo.
Rivisitazione dei modelli per il rischio di mercato
Il nuovo articolo 325 del CRR III prevede che: La banca deve definire i fondi propri in relazione al rischio di mercato considerando tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione (trading book) e per tutte quelle le posizioni non riferibili all’attività di negoziazione (banking book) che sono soggette al rischio di cambio e alle posizioni in merci; utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Il Metodo Standard Semplificato verrà utilizzato solo da quelle banche dove l’entità delle esposizioni soggette al rischio di mercato risultano decisamente contenute.
- Il Nuovo Metodo Standard Alternativo verrà plausibilmente adottato da un’ampia platea di banche europee. La determinazione dei relativi fondi propri sarà condizionata dai seguenti tre parametri: Sensitivities-based Method, Default risk charge, Residual risk add-on.
- Il Metodo Interno Alternativo potrà essere utilizzato qualora la singola banca riuscirà a superare degli specifici test, che riescano a confermare l’efficienza e solidità del modello utilizzato.
Evidenze diverse contemplate da Basilea IV
Qui di seguito evidenziamo ulteriori modifiche contemplate da Basilea IV, che potranno manifestare dei riflessi positivi anche per il settore bancario italiano:
- Le quote di partecipazione in Banca d’Italia detenute dalle banche potranno essere ponderate per un valore pari a zero.
- Anche i terreni agricoli potranno essere oggetto di garanzia.
- Le esposizioni rappresentate dalla cessione del quinto beneficeranno di una ponderazione contenuta.
- Le banche dovranno proporre profili personali e professionali adeguati per i membri che compongono i loro Consigli di Amministrazione.
- Ogni banca dovrà predisporre delle informative periodiche che valutino i rischi connessi al contesto ESG e quelli relativi alle Cripto-attività. Solo successivamente saranno emanate apposite disposizioni per quantificare i relativi fondi propri.
Impatti generati da Basilea IV
Sebbene una parte della normativa a corredo del nuovo perimetro prudenziale sia ancora in fase di affinamento, l’analisi degli impatti generati dal Basel IV framework effettuata da European Banking Authority (EBA)(5) nel Settembre 2023 ha palesato alcune evidenze degne di nota che qui riportiamo:
- L’insieme delle 157 banche europee analizzate dall’EBA dovranno a livello aggregato rafforzare il loro livello patrimoniale di base per circa 600 milioni di euro, in corrispondenza di un aumento medio stimato per il Tier 1 del 12,6 %.
- Il sottoinsieme delle 58 banche internazionali di grandi dimensioni dovranno mediamente implementare il Tier 1 del 13,3%. Tale impatto risulta condizionato prevalentemente dall’applicazione dell’output floor e dall’adozione del nuovo metodo standard per il rischio operativo.
- Il sottoinsieme delle altre 99 banche di media dimensione è principalmente influenzato dall’aggiornamento dei parametri RWA del rischio creditizio e dall’applicazione dell’output floor. Pertanto per tale categoria si dovrà mediamente rafforzare il Tier 1 del 8,9%.
Conclusioni
Si auspica vivamente che il banchiere ed il risk manager possano finalmente trarre beneficio, grazie anche alla rinnovata metodologia Basilea, con un’ampliata sensibilità e capacità che finalmente permetta loro di monitorare e quindi gestire in modo dinamico il profilo di rischio della banca, abbandonando nel contempo quei comportamenti di breve termine che aspiravano unicamente a contenere le richieste aggiuntive di patrimonio bancario.
Per rafforzare la solidità delle banche ma anche delle le aziende, ritengo non solo da oggi, che queste debbano naturalmente approvvigionarsi del capitale necessario utilizzando un efficiente mercato borsistico, sebbene nell’ultimo decennio sia dal punto di vista politico che economico non sono si sono palesati sforzi concreti per attivare un ciclo virtuoso verso tale direzione.
Inoltre dal punto di vista strategico la singola banca dovrà analizzare e del caso ridisegnare il proprio Business Model. Proporzionando adeguatamente le diverse componenti di redditività nei confronti del profilo di rischio che tende a modificarsi in relazione alle circostanze economiche che vengono via via a palesarsi, ovvero impostando anche una coerente espressione del parametro di Risk Appetite.
Intervento di Marco FERFOGLIA, Presidente Associazione AnalisiBanka
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(1) Direttiva UE 2024/1619 (CRD VI) – Poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance del 31 maggio 2024
(2) Direttiva UE 2013/36 – Accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento del 26 giugno 2013
(3) Regolamento UE 2024/1623 (CRR III, Capital Requirements Regulation III) – Requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor del 31 maggio 2024
(4) Regolamento UE 2013/575 (CRR, Capital Requirements Regulation) – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento del 26 giugno 2013
(5) BASEL III Monitoring Exercise Results based on data as of 31 December 2022 | EBA, Sept 2023
M. Ferfoglia (2020), Manuale Pratico di Banca, ARACNE Editrice – Capitolo VII “Rischi e Disciplina di Basilea”
M. Ferfoglia (2019), BASILEA 4: il framework normativo – Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it