Centrale dei Rischi e Adeguatezza degli assetti

Centrale dei Rischi e Adeguatezza degli assetti

29 luglio 2024

di Ettore ANDREANI

Introduzione

In questo periodo si riscontra un rinnovato interesse per il contenuto e l’analisi della Centrale dei Rischi, interesse che lentamente sta fugando i residui dubbi, se ve ne fossero ancora, che questo fondamentale documento sia confinato ai soli rapporti tra la Banca d’Italia e gli enti segnalanti.

La Centrale dei Rischi come fonte informativa aziendale

La Centrale dei Rischi pubblica, gestita dalla Banca d’Italia, evidenzia i finanziamenti / le linee di credito, di importo superiore ai 30.000 euro, concesse dal Sistema Bancario alle Imprese: essa può essere ottenuta in versione storica, nella quale vengono riportati i c.d. “utilizzi” negli ultimi 36 mesi rappresentati su base mensile, rappresentando quindi una base dati aggiornata le cui logiche di costruzione e metodologie di analisi devono entrare nella “cassetta degli arnesi” delle figure apicali di ciascuna impresa. 

Tre sono in via preliminare le caratteristiche della Centrale dei Rischi che rilevano a detto fine:

  • a differenza del bilancio, redatto dall’impresa, la Centrale Rischi è un documento compilato in base alle informazioni trasmesse periodicamente da tutti gli istituti di credito a Banca d’Italia: ciò conferisce una caratteristica di assoluta oggettività e attendibilità per le informazioni contenute (salvo gli eventuali errori di segnalazione da parte delle Banche);
  • la Centrale Rischi è disponibile mensilmente e riporta l’intera situazione bancaria dettagliata per rapporti e istituti, quindi con una frequenza multipla rispetto ai bilanci (annuali o infrannuali);
  • la Centrale dei Rischi fornisce dati granulari puri (per linea di credito e senza la possibilità di compensazioni) ed una visione a 360° dell’impresa, includendo anche le garanzie ricevute con separata indicazione di ciascun garante.

Questo documento permette quindi di avere una fotografia puntuale della situazione dell’impresa, individuando anche eventuali situazioni di criticità potenziale che potrebbero ridurre la capacità di accesso al credito dell’impresa od addirittura la stessa continuità aziendale(1).

A giudizio di chi scrive è quindi di fondamentale importanza che nella definizione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile si proceda ad individuare il soggetto deputato a monitorarla con cadenza periodica, procedendo alla relativa richiesta ed alla condivisione del documento con le altre funzioni aziendali, non solo in ottica di monitoraggio andamentale ma anche per segnalare eventuali situazioni di anomalia che potrebbero rappresentare dei campanelli di allarme nello sviluppo delle attività aziendali.

Centrale dei Rischi: flussi informativi interni e revisione legale

Le risultanze della Centrale dei Rischi devono essere oggetto di confronto tra la funzione amministrativa ed altre aree aziendali, come per esempio:

  • Alta Direzione e con le figure deputate ad intrattenere i rapporti con i soci/azionisti, soprattutto nel caso in cui in Centrale dei Rischi risultino segnalate Fideiussioni intragruppo o nei confronti di fideiussori solidali
  • Area Commerciale per la definizione delle forme contrattuali ed il loro corretto inquadramento rispetto alla capacità di accesso al credito (per esempio nel caso di linee autoliquidanti che presentino frequenti ritardi nella chiusura degli anticipi, ma anche nel caso di linee non correttamente inquadrate che posso creare problemi, come nel caso di anticipi fatture nei confronti di RTI chiusi con il pagamento da parte di soggetti differenti dal referente dell’RTI).
  • Il referente nei rapporti con le banche, che si deve attivare laddove emergano segnalazioni non corrette od incomplete che potrebbero influenzare il rating creditizio dell’impresa od addirittura sospendere temporaneamente l’accesso al credito.

La Centrale dei Rischi deve essere inoltre considerata come uno strumento cruciale non solo nei rapporti banca impresa ai fini del calcolo dello scoring e del rating creditizio(2), ma anche con l’organo di controllo, in particolare ai fini del monitoraggio periodico previsto dal combinato disposto dell’art 3 CCII e dell’art 2086 c. 2 del cc.

Rileva a tal fine come stante la natura pubblicistica delle informazioni rivenienti dalla Centrale dei Rischi queste assurgono al massimo livello di attendibilità (Principio ISA 500) e quindi il monitoraggio si interseca con le procedure di conferma esterna (cosiddette “circolarizzazioni”) (principio ISA n. 505), diventando in caso di discrepanze ritenute materiali un possibile indice di inadeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile

Centrale dei Rischi e Business Plan

Infine la verifica della Centrale dei Rischi costituisce un necessario elemento di valutazione comparativa della coerenza tra il Business Plan predisposto dagli amministratori e le informazioni disponibili per i soggetti esterni chiamati a sostenerlo con il proprio credito. In proposito è necessario che la strategia aziendale non sia manifestamente incoerente con l’andamento che un terzo potrebbe desumere dall’analisi dell’evoluzione della CR nel corso del tempo. 

A titolo di esempio si pensi ad un’impresa per la quale risultino utilizzi prossimi alle soglie di affidamento sull’autoliquidante con frequenti ritardi nei pagamenti oppure con insoluti concentrati in una specifica macro area geografica, a fronte dei quali il Business Plan non segnali alcuna apprezzabile discontinuità.

Le aree di possibile utilizzo nel processo di monitoraggio concomitante sono solo alcune delle possibili aree di utilizzo dei dati della Centrale dei Rischi, che opportunamente inserita nei processi aziendali costituisce un fondamentale fonte di informazioni(3), stante anche la sua incontestabile affidabilità in termini di completezza delle informazioni e tempestività di rilevazione.

Intervento di Ettore ANDREANI | Commercialista e Revisore Legale, CTU del tribunale di Firenze ed Esperto CNC


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) Nel caso di imprese di dimensioni minori, laddove le segnalazioni di eventi negativi in CR possa riflettersi nel rischio che le banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l’impresa (si veda a riguardo il principio di Revisione ISA 570)

(2) Richiamiamo la distinzione tra rating e scoring, nella quale il primo si caratterizza per un intervento umano che estende la propria valutazione anche ad elementi relativi alle caratteristiche industriali ed alle relazioni commerciali dell’impresa oggetto di valutazione. Si veda BELTRAME F. – SOLDI. G – ZORZI G., Merito Creditizio e Finanza d’impresa, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, pag. 107

(3) Nella sentenza Corte. Appello Firenze 11.11.2019 la corte ha indicato “nella centrale dei rischi e nei bilanci societari – con “eventuali note esplicative dell’amministratore” in caso di incongruenze od incompletezze, le fonti informative dalle quali gli istituti di credito possono e debbono trarre dati sui richiedenti.



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