di Emanuela MONTANARI
Il nuovo Regolamento europeo in materia antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo AML/CFT Proposal COM(2021) 420 final del 20.7.2021: adeguata verifica, trasparenza della titolarità effettiva e limiti all’utilizzo di strumenti al portatore.
Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l’integrità dell’UE, dell’economia, del sistema finanziario e la sicurezza dei suoi cittadini.
Il 20 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell’UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Il pacchetto comprende anche una proposta di regolamento in materia di:
- adeguata verifica e
- trasparenza della titolarità effettiva
ed ha l’obiettivo di armonizzare la legislazione europea sotto il profilo dell’efficacia delle misure e di migliorare l’individuazione di transazioni e attività sospette e colmando le lacune utilizzate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario.
DUE DILIGENCE DEL CLIENTE
Si prevede la riduzione della soglia per l’obbligatorietà dell’adeguata verifica sulle operazioni occasionali da euro 15.000 a euro 10.000. Si introduce l’obbligo di svolgere l’AV da parte delle banche dichiarate in stato di dissesto con depositi non disponibili ai sensi della direttiva (UE) 2014/59 che operano sotto la supervisione dell’autorità di vigilanza.
Si è chiarito che l’obiettivo fondamentale della Customer Due Diligence è quello di ottenere sufficiente conoscenza dei clienti che consenta ai soggetti obbligati di determinare se il denaro depositato sui rapporti d’affari o oggetto delle operazioni occasionali deriva da riciclaggio e finanziamento del terrorismo e per decidere le corrispondenti misure di attenuazione del rischio. Più specifiche e dettagliate disposizioni sono fornite sull’identificazione del cliente e sulla verifica della sua identità. Le condizioni per l’uso dell’identificazione elettronica devono essere basate sui mezzi di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
L’Autorità di Vigilanza europea AMLA è tenuta a elaborare norme tecniche standard per l’identificazione di persone fisiche e giuridiche che includeranno specifiche misure di adeguata verifica semplificate che i soggetti obbligati possono porre in essere in caso di situazioni di minor rischio individuate nella valutazione sovranazionale dei rischi. Sono dettate regole sulle misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata.
È previsto che qualora un soggetto obbligato non sia in grado di adempiere all’obbligo di adeguata verifica della clientela si astiene dall’effettuare un’operazione o di instaurare un rapporto d’affari e pone fine al rapporto d’affari valutando la segnalazione di operazione sospetta alla FIU. Tale obbligo non si applica a notai, avvocati e professionisti che si occupino di difendere il cliente in procedimenti giudiziari.
Per la prima volta il regolamento stabilisce in dettaglio i documenti, i dati e le informazioni che i soggetti obbligati devono ottenere al fine di identificare il cliente e la persona che agisce per suo conto sia per le persone fisiche che giuridiche includendo il tipo di documenti di identificazione – passaporto o mezzi di identificazione elettronica di cui al Regolamento 910/2014 – e informazioni sulla nazionalità, e, ove possibile l’attività lavorativa svolta. Per le società si introduce l’obbligo di richiedere i bilanci d’esercizio e gli atti costitutivi. Per verificaee i titolari effettivi è previsto l’obbligo di assumere l’estratto dei registri centrali. L’acquisizione lasciata alla discrezione dei soggetti obbligati delle informazioni sull’attività economica svolta sembrerebbe un’indicazione contrastante con lo spirito del regolamento volto a rafforzare i presidi. Per contro vengono uniformati tutti i Paesi membri in relazione alle informazioni minime da assumere in materia di adeguata verifica. I soggetti obbligati devono tuttavia determinare la necessità di informazioni aggiuntive, tenuto conto del profilo di rischio. Anche in relazione allo scopo e alla natura attesa del rapporto o operazione il regolamento introduce l’obbligo di verificare l’importo stimato e la motivazione economica delle operazioni previste, la fonte e la destinazione dei fondi.
POLITICA DEI PAESI TERZI
La Commissione identificherà i paesi terzi tenendo conto dell’identificazione del FATF e di una propria valutazione autonoma. Paesi terzi così identificati saranno oggetto di diverse misure proporzionate al rischio che rappresentano per il sistema finanziario dell’Unione:
(i) i Paesi terzi con significative carenze strategiche (ad alto rischio) soggetti a misure rafforzate e ad ulteriori contromisure specifiche per paese;
(ii) Paesi terzi con deficienze di conformità soggetti a misure di due diligence rafforzate specifiche per paese;
(iii) Paesi che pongono una grave minaccia al sistema finanziario dell’Unione per i quali AMLA valuterà con atti delegati le misure rafforzate e le specifiche contromisure da adottare.
In linea di principio i paesi terzi ad alto rischio sono quelli identificati dal FATF “con significative carenze strategiche”.
A causa della natura persistente delle gravi carenze strategiche nel quadro AML/CFT, tutte le misure rafforzate e contromisure si applicheranno per mitigare proporzionalmente la minaccia. Paesi terzi con debolezze di conformità nei loro regimi AML/CFT, definiti come “soggetti a maggiore monitoraggio” da parte del FATF saranno in linea di principio individuati dalla Commissione e soggetti a misure rafforzate specifiche per paese.
La Commissione può anche identificare paesi terzi, che non sono elencati dal GAFI, ma che costituiscono una minaccia per il sistema finanziario dell’Unione e che saranno soggetti a misure rafforzate specifiche per paese di adeguata verifica e alle contromisure. Nel valutare il livello di minaccia proveniente da tali paesi terzi, la Commissione può basarsi sulla competenza tecnica di AMLA. Infine, AMLA svilupperà linee guida sul riciclaggio di denaro, rischi, tendenze e metodi di finanziamento del terrorismo per Paesi al di fuori dell’Unione. Questo approccio ai paesi terzi mira a garantire che le minacce esterne siano efficacemente attenuate.
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)
Le disposizioni in materia di PEP si basano sull’attuale normativa AML/CFT con obbligo degli Stati membri a redigere elenchi di funzioni che conferiscono lo status di PEP sul loro territorio e obblighi per i soggetti obbligati di sottoporre i PEP a misure CDD rafforzate. Inoltre, per almeno i dodici mesi successivi alla cessazione della carica le misure di AV rafforzata dovranno essere applicate al soggetto, come già previsto dalla normativa antiriciclaggio italiana e sammarinese.
OUTSOURCING
La proposta chiarisce le rispettive condizioni per il ricorso alla CDD già svolta da altri soggetti obbligati e l’esternalizzazione di funzioni a altri enti o fornitori di servizi. In entrambe le situazioni la responsabilità del rispetto delle norme resta del soggetto obbligato. L’approccio basato sul rischio deve essere applicato a fornitori con sede in paesi terzi ad alto rischio, paesi con debolezze in materia di conformità, nonché in qualsiasi altro paese che rappresenti una minaccia per l’Unione.
INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA
Le disposizioni sulla titolarità effettiva si basano sulla normativa in vigore compreso il concetto di titolare effettivo e il requisito per tutte le società e le altre entità giuridiche di ottenere e mantenere adeguate, accurate e aggiornate informazioni sulla titolarità effettiva. Sono fornite regole più dettagliate per l’identificazione del titolare effettivo e per quanto riguarda i trust espressi e le entità giuridiche simili sono fornite disposizioni per garantire l’identificazione del beneficiario in tutti gli Stati membri.
La proposta introduce l’obbligo di registrare nell’Unione i titolari effettivi dei soggetti giuridici non UE che entrano in relazione d’affari con un soggetto obbligato dell’UE o acquisiscono beni immobili nell’Unione. Gli amministratori di società o altre persone giuridiche devono segnalare le informazioni sui titolari effettivi ai registri centrali e ai soggetti obbligati che adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Si introducono regole sulla segnalazione di operazione sospetta alla FIU per identificare le transazioni in modo da facilitare l’adempimento da parte dei soggetti obbligati e consentire un più efficace funzionamento della cooperazione delle FIU. AMLA la nuova autorità di vigilanza UE in materia AML/CFT svilupperà linee guida per la loro identificazione e norme tecniche che specificano un modello comune per la segnalazione di operazioni sospette uniforme in tutta l’UE alle FIU nazionali.
PROTEZIONE DATI
Il Regolamento Antiriciclaggio disciplina il coordinamento fra le discipline AML/CFT e privacy di cui al GDPR Regolamento sulla protezione dei dati dell’UE Regolamento (UE) 2016/679 stabilendo che il GDPR si applica al trattamento dei dati personali ai fini AML/CFT. La proposta chiarisce le condizioni che si applicano al trattamento di determinate categorie di dati personali di natura sensibile da parte dei soggetti obbligati (dati giudiziari, dati reddituali e patrimoniali, dati bancari, dati sulla salute, ecc.) acquisiti nell’ambito dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e monitoraggio costante della clientela.
È consentito ai soggetti obbligati, nei limiti di quanto “strettamente necessario”, di gestire i dati sensibili e quelli relativi a condanne e reati (rispettivamente artt. 9 comma 1 e 10 della GDPR) per gli adempimenti AML se tali dati personali riguardano il riciclaggio di denaro, i suoi reati presupposto o il finanziamento del terrorismo a condizione che:
- informino i propri clienti e
- adottino misure di elevato livello di sicurezza in termini di riservatezza.
Le entità obbligate devono conservare i registri di alcuni dati personali dati per cinque anni dopo la chiusura del rapporto d’affari o dopo la data di esecuzione di una transazione occasionale. Alla scadenza di tale periodo di conservazione, i soggetti obbligati cancelleranno i dati personali.
MISURE PER MITIGARE I RISCHI DI ABUSO DI STRUMENTI AL PORTATORE
La proposta contiene una disposizione che impedisce ai commercianti di beni o fornitori di servizi di accettare contanti per pagamenti superiori a 10 000 EUR per un singolo acquisto, pur consentendo agli Stati membri di mantenere in vigore massimali inferiori per le operazioni in contanti. Questo massimale non si applica alle operazioni tra privati, in quanto l’applicabilità del nuovo limite di 10.000 euro è limitata ai soli pagamenti in contanti nelle transazioni commerciali. Pertanto, le transazioni tra persone fisiche non esercenti attività d’impresa o professionale potranno continuare ad avvenire in contanti senza limiti di importo, salvo che la legislazione nazionale ne preveda uno inferiore.
Inoltre il regolamento proibisce l’anonimato per i clienti di servizi connessi alle attività virtuali (crypto-assets): la fornitura e la custodia di portafogli di criptovalute anonimi sono vietati.
Alle società non quotate è vietato emettere azioni al portatore. L’emissione di warrant al portatore è consentita solo nei casi di intermediazione tramite il canale bancario.La Commissione deve valutare i benefici e gli impatti di un ulteriore abbassamento di tale soglia entro tre anni dall’applicazione della proposta.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e diventa applicabile 3 anni dopo la sua entrata in vigore.
2/2
Intervento di Emanuela MONTANARI Compliance Officer AML/CFT, Responsabile Antiriciclaggio e Segnalazioni Operazioni Sospette ℅ Banca Agricola Commerciale S.p.A.
Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
Anti-money laundering and countering the financing of terrorism | European Commission
Sesta Direttiva Antiriciclaggio | Proposta – July 2021