231 Corte Suprema Cassazione

Come è cambiata la normativa 231 in conseguenza delle decisioni della Cassazione

4 maggio 2022

di Cipriano FICEDOLO

Lo scorso anno la normativa ex D.Lgs. 231/2001, nota ai più come 231, ha compiuto 20 anni.

Sul tema sono stati versati fiumi di inchiostro per evidenziare come la normativa sia mutata nel corso degli anni in conseguenza dei continui e, ripetuti aggiornamenti da parte del legislatore che ha inserito, fra i reati presupposto, oramai quasi tutti i reati presenti nel codice penale e nelle leggi speciali.

Con il presente contributo invece, si vuole offrire una prospettiva diversa ovvero, come la normativa 231 sia mutata a seguito delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

Nel corso del ventennio trascorso la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa in materia di responsabilità amministrativa degli enti con sentenze che hanno profondamente modificato alcuni aspetti della normativa stessa, basti pensare alla arcinota sentenza “Thyssenkrupp(1) ed agli effetti che ha avuto in relazione ai reati colposi (omicidio colposo e lesioni colpose art. 25septies D.Lgs. 231/2001)(2).

Effetti importanti si sono avuti anche per quanto riguarda la prescrizione, istituto che nel processo agli enti presenta una struttura ibrida, con forti commistioni fra il diritto penale e quello civile, argomento ampiamente approfondito in altra sezione della Piattaforma(3).

In tema di interruzione della prescrizione

Ma le picconate della Suprema Corte non finiscono qui, con la recente sentenza n° 3287/2022(4), la IV sezione Penale è ritornata su un tema già ampiamente dibattuto in passato, ovvero se la prescrizione del reato fosse interrotta dalla sola emissione del decreto di citazione a giudizio o, se fosse necessaria anche la sua notifica all’ente imputato.

Una prima ed isolata tesi (Cass., sez. VI, 12 febbraio 2015, Buonamico, in Mass. Uff., n. 263171) argomentava prendendo spunto dall’art, 22 del D.Lgs. 231/2001 il quale prevede che:

  1. le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato;
  2. interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59.

Inoltre, la legge 300/2000(5) con la quale il Parlamento delegava al Governo di normare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica prevedeva espressamente:

  • all’art. 11, lett. r) che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e 1) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

Forte dei principi su enunciati la VI Sezione della Suprema Corte aveva, a ragion veduta, con una motivazione pienamente condivisibile, decretava che:

  • In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione, in quanto atto di contestazione dell’illecito, solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo trovare applicazione, ai sensi dell’art. 11, primo comma, lett. r), L. 29 settembre 2000, n. 300, le norme del cod. civ. che regolano l’operatività dell’interruzione della prescrizione”.

Ma, come innanzi detto, tale sentenza è rimasta isolata ed è stata letteralmente travolta da un vero e proprio tsunami di sentenze di senso contrario, di cui l’ultima in ordine temporale è la n°3287/2022 con la quale, la IV Sezione Penale, con una motivazione di appena 15 righe ha deciso:

  • L’isolato indirizzo interpretativo richiamato nella sentenza impugnata è ormai superato dal più recente e costante orientamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 59 e articolo 22, commi 2 e 4 (Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, Rv. 278755 – 03; Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019 – dep. 2020, Rv. 277943 – 01; Sez. 4, n. 30634 del 09/04/2019, Rv. 276343-01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083 – 04)(6). Trattasi di orientamento che si fonda sulla considerazione che, anche in tale materia, l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione”.

Di conseguenza, la Suprema Corte con un indirizzo oramai granitico, visti gli innumerevoli precedenti conformi, ha sentenziato che, ai fini dell’interruzione della prescrizione è necessario che il decreto di citazione a giudizio sia solo emesso e, non anche notificato all’ente, giustificando tale orientamento sulla circostanza che, l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato.

Le motivazioni addotte dalla Cassazione non sono assolutamente condivisibili, visto che il legislatore con la legge delega ha espressamente previso all’art. 11, lett. r) che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e 1) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Ma la IV Sezione Penale della Suprema Corte è andata addirittura oltre, con la sentenza n° 5121/2022(7) – depositata il 14.02.2022 – ha statuendo che:

  • In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato con citazione dell’ente responsabile dell’illecito, anche se nulla, è idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 160, comma secondo, cod. pen. e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”.

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese

Le cause generali di estinzione del reato sono:

  1. la morte del reo prima della condanna;
  2. la remissione della querela;
  3. l’amnistia propria, precedente cioè alla condanna;
  4. la prescrizione;
  5. l’oblazione nelle contravvenzioni;
  6. la sospensione condizionale; il perdono giudiziale.

Nel processo agli enti la cancellazione della società dal registro delle imprese equivale alla morte del reo.

Tale principio di diritto è stato ribadito dalla sentenza n° 41082/2019(8), emessa dalla II Sezione Penale con la quale gli ermellini hanno affrontato la questione relativa alla cancellazione di una società dal registro delle imprese.

I Supremi giudici hanno preso le mosse dall’art. 35 del D. Lgs. 231/2001, secondo il quale, all’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili per cui hanno ritenuto che:

  • nel caso in cui, come in quello di specie, si verifichi l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente, correlata alla chiusura della procedura fallimentare, si verte in un caso assimilabile a quello della morte dell’imputato, dato che si è verificato un evento che inibisce la progressione del processo ad iniziativa pubblica previsto per l’accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estinto, ovvero di una persona giuridica non più esistente”.

Tale scelta interpretativa risulta confermata dal fatto che il testo legislativo regolamenta sole le vicende inerenti la trasformazione dell’ente, ovvero la fusione o la scissione (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 70), ma non la sua estinzione, che dunque non può che essere trattata applicando le regole del processo penale (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 35).

Dunque non è importabile nel processo a carico dell’ente per l’accertamento della responsabilità da reato il principio espresso dalla giurisprudenza civile secondo cui la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti “pendente societate”, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente (Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 13386 del 17/05/2019, Rv. 653738; Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423).

Ma, la IV Sezione Penale con la sentenza n° 9006/2022(9), depositata lo scorso 17 marzo è andata in senso diametralmente opposto, affermando di doversi discostare dal precedente giurisprudenziale innanzi detto, enunciando il seguente principio di diritto:

  • in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, commesso nell’interesse ed a vantaggio dello stesso. (Fattispecie relativa alla responsabilità di una società di capitali per l’illecito previsto dall’art. 25-septies, comma 3, del citato d.lgs., in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., in cui la Corte ha precisato che all’estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell’impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento)”.

Nel motivare la sentenza, in via preliminare, i giudici hanno affermato di dissentire rispetto al precedente giurisprudenziale ed alle conseguenze che se ne traggono, non condividendo affatto il parallelo: estinzione dell’ente uguale morte della persona fisica.

Secondo l’iter logico/giuridico seguito, gli ermellini, hanno osservato che la sezione II del capo II della L. n. 231 del 2001 (articoli 28 e ss.) che disciplina in maniera articolata le vicende trasformative dell’ente, prevedendo espressamente che in caso di trasformazione, fusione e scissione resta ferma la responsabilità per gli illeciti commessi anteriormente alla data della trasformazione (articolo 28), sicché l’ente risultante dalla fusione risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (articolo 29), che in caso di scissione resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi (articolo 30, comma 1), che gli enti beneficiari della scissione, anche solo parziale, sono obbligati in solido al pagamento delle sanzioni dovute dall’ente scisso (articolo 30, comma 2) e che in caso di cessione dell’azienda il cessionario rimane solidalmente obbligato (articolo 33).

Inoltre, nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell’ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti dalle vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo nello stato in cui si trova (articolo 42).

Invece, il silenzio serbato dal legislatore circa le vicende estintive dell’ente non può indurre ad accontentarsi di un accostamento che appare, a dire della Suprema Corte, essere solo suggestivo con l’estinzione della persona fisica.

Ciò per una pluralità di motivi:

  1. in primo luogo, perché, in linea generale, le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile;
  2. in secondo luogo, perché quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso far riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente, come alla L. n. 231 del 2001, articolo 8, comma 2, allorché ha disciplinato l’amnistia, peraltro modellando la rinunziabilità alla stessa sulla falsariga della disciplina vigente per le persone fisiche, ed all’articolo 67 della disciplina in esame, ove ha previsto la adozione di sentenza di non doversi procedere in due soli casi:   quando il reato dal quale dipende l’illecito amministrativo dell’ente è prescritto;   e quando la sanzione è estinta per prescrizione;
  3. inoltre, perché, essendo pacifico il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland Spa ed altro, Rv. 263682), secondo cui “In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001“, non si comprende la ratio di un diverso trattamento della cancellazione della società, da cui discenderebbe l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato all’ente, rispetto al caso di dichiarazione di fallimento, allorché è expressis verbis prevista la esclusione dell’effetto estintivo;
  4. ancora, perché il richiamo che il difforme orientamento interpretativo opera al Decreto Legislativo n. 231 del 2011, articolo 35 (Sez. 2, n. 41082 del 10/09/2019, Starco s.r.l., cit., p. 4 della motivazione) trascura che il rinvio operato dal legislatore alle disposizioni processuali relative all’imputato non è indiscriminato ma è solo “in quanto compatibili“.

A fronte delle suesposte motivazioni i supremi giudici hanno ritenuto che, l’estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporti che la titolarità dell’impresa passi direttamente ai singoli soci, non avendo luogo una divisione in senso tecnico, come si ricava dall’articolo 2493 c.c. e articolo 2495 c.c., comma 3, disciplinanti, rispettivamente, la distribuzione ai soci dell’attivo e l’azione esperibile da parte dei creditori nei confronti dei soci.

In tema di associazione per delinquere e responsabilità degli enti

Quanto innanzi esposto è nulla difronte a quanto hanno statuito i giudici della III Sezione Penale con la sentenza n° 8785/2020(10):

  • In tema di responsabilità da reato degli enti, allorché si proceda per il delitto di associazione per delinquere non è necessario, ai fini della sussistenza della colpevolezza della società, che i reati scopo dell’associazione rientrino fra quelli richiamati dagli artt. 24 ss. d.lgs. n. 231 del 2001, potendosi individuare un vantaggio patrimoniale derivante ex se dal reato associativo, suscettibile di essere oggetto di ablazione anche qualora i delitti-scopo non siano inclusi nei reati-presupposto”.

Nel caso di specie si trattava di una società già condannata in passato una serie di reati a cui ora, per il tramite del reato associativo, si volevano contestare condotte illecite in materia fiscale (al tempo i reati fiscali non erano ricompresi nel novero dei reati presupposto).

Più nello specifico, il tema affrontato nella citata sentenza era, allorquando si è in presenza di una associazione a delinquere posta in essere da soggetti apicali di una società, se la responsabilità della persona giuridica, i cd. reati scopo, per la cui realizzazione l’associazione criminosa risultava costituita, era riconosciuta a prescindere dalla circostanza se i reati contestati fossero o meno inclusi nel novero dei cd. reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

La questione era stata già esaminata in passato della Cassazione la quale aveva fornito una risposta negativa asserendo che:

  • non può riscontrarsi una responsabilità della società in caso di reati scopo non rientranti fra quelli presupposto, (Cass. pen., Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635)

Le ragioni poste a fondamento della citata sentenza sono suffragate da valide ragioni logico/giuridiche:

  1. in primis il reato di associazione a delinquere è un reato-mezzo autonomo rispetto agli illeciti che la societas sceleris si propone di realizzare e, che si realizza all’atto della creazione di una organizzazione (di persone e di mezzi) finalizzata alla realizzazione di un preciso programma criminoso, senza che i consociati debbano per forza commettere dei reati;
  2. in secondo luogo, a norma dell’art. 2 d.lgs. n. 231/2001 “L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”.

Secondo la Corte l’ente risponde, nel caso di specie, non per i reati-fine (non inclusi in quelli costituenti il presupposto della responsabilità amministrativa da reato), bensì del reato associativo, espressamente previsto al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 ter.

La realizzazione del programma criminoso, e dunque degli illeciti effettivamente posti in essere, viene in rilievo non al fine di valutare la responsabilità della persona giuridica per ciascuno di essi, ma solo nei limiti in cui i medesimi abbiano apportato un vantaggio patrimoniale alla societas sceleris e, dunque, possano consentire di individuare il profitto conseguito ai fini della confisca. Sotto questo profilo, il quale non interessa la responsabilità “a monte” della società (sussistente in forza dell’art. 24-ter sopra-citato), non assume alcun rilievo che gli illeciti realizzati dai sodali non siano riconducibili ai reati-presupposto.

Conclusioni

Le casistiche esaminate sono l’esempio inconfutabile di come la Suprema Corte possa dire tutto ed il contrario di tutto nonché, stravolgere un impianto normativo come meglio ritiene in totale dispregio della certezza del diritto.

Nel primo caso esaminato della interruzione della prescrizione in ambito 231 l’art. 11, lett. r) della legge 300/2000 è di una chiarezza disarmante allorquando sancisce che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile, ed il codice civile sancisce all’art. 2943 recita che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

Mutatis mutandis, secondo suesposto il dettato normativo, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito, per interrompere il corso della prescrizione, oltre che emessa, deve anche essere notificata alla parte (rectius società imputata).

Di contro, secondo l’indirizzo oramai maggioritario della Suprema Corte l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione.

Tale modus operandi, a parere dello scrivente, non è assolutamente condivisibile per il semplice motivo che, in maniera assolutamente discrezionale, dell’istituto della prescrizione si decide di adottare la disciplina civilistica ai fini dell’interruzione della prescrizione, mentre quella penalistica per quanto riguarda la notifica del decreto di citazione.

Lo stesso discorso può farsi per la cancellazione della società dal registro delle imprese per cui nell’ipotesi di cancellazione non fraudolenta della società dal registro delle imprese il procedimento penale continuerà il suo corso nei confronti di una società formalmente estinta per il codice civile ma, rediviva per quello penale.

L’ultimo tema trattato, quello dell’associazione per delinquere, se dovesse divenire indirizzo maggioritario presso la Corte di Cassazione, potrebbe stravolgere l’impianto normativo della 231 in maniera irreversibile poiché, cancellerebbe de plano l’art. dell’art. 2 d.lgs. n. 231/2001 secondo il quale: “L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto” e farebbe rientrare nel novero dei reati presupposto tutte le norme penali, nessuna esclusa.

Ci si augura che per il futuro la Suprema Corte possa adottare una linearità nelle sue decisioni, senza continuare con contrasti continui fra le diverse sezioni, al fine di poter offrire agli operatori del diritto la certezza del diritto che rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento.

 


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   Corte di Cassazione, Sentenza n. 38343 del 18/09/2014 – caso ThyssenKrupp

(2)   D. Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli Enti

(3)   Cfr. C. Ficedolo (2019), “La prescrizione nel sistema 231 le sentenze della Cassazione”; www.riskcompliance.it

(4)   Corte di Cassazione, Sentenza n. 3287  del  31/01/2022

(5)   Legge n. 300 del 29-09-2000

(6)  Cass. Pen. sez. IV, (ud. 09.04.2019) dep. 12.07.2019, n. 30634

(6)   Cass. Pen. sez. II, (ud. 20.06.2018) n. 41012

(7)   Corte di Cassazione, Sentenza n. 5121  del  14/02/2022

(8)   Corte di Cassazione, Sentenza n. 41082  del  07/10/2019

(9)   Corte di Cassazione, Sentenza n. 9006 del 17/03/2022

(10) Corte di Cassazione, Sentenza n. 8785 del 04/03/2020

 

 



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