di Giovanni GALVAN
Da anni si è invocato da più parti un sistema pubblico che rendesse finalmente oggettivi e misurabili i risultati degli interventi formativi, anche per quanto riguarda i contributi erogati da Stato, Regioni e Fondi Interprofessionali.
Facciamo quindi il punto sul mondo della certificazione e dell’attestazione delle competenze, dove ancora regna parecchia confusione.
La normativa base attualmente in vigore, è quella stabilita dal Dlgs. 13/2013 dove vengono messe le fondamenta delle norme di certificazione ed attestazione che da allora sono state progressivamente introdotte nell’ambito delle politiche attive del lavoro e delle relative attività di formazione professionale.
Le certificazioni ufficiali sono quelle indicate dalle Linee Guida del QNQ – Quadro Nazionale delle Qualificazioni, ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2018. Tali certificazioni sono alla base anche dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni gestito da INAPP.(1) (Dove consigliamo di leggere la pagina sulla normativa).
Secondo la legge, le competenze così certificate possono costituire un credito per i cittadini che le conseguono e dovrebbero essere riportate sul sempre atteso Libretto Formativo che dovrebbe accompagnare ogni cittadino nel suo percorso di lavoro.
Con il DM 5 gennaio 2021 riportante le Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze tutti gli Enti Pubblici titolati (vedi più avanti) dovranno seguire le stesse regole per verificare che un dato percorso formativo da essi erogato o finanziato sia valido per una specifica certificazione delle competenze acquisite dagli allievi.
Il DM definisce anche la portabilità delle competenze certificate da un dato Ente Titolato (es. un Ente accreditato in una certa Regione), secondo le norme di un Ente Pubblico Titolare (es. la Regione di accreditamento dell’Ente) verso un altro Ente Pubblico Titolare (Es. un’altra Regione), purché considerate corrispondenti nell’ambito del repertorio nazionale. Questo risolve, almeno formalmente, un elemento che impedisce da molto tempo di avere un sistema unico (ed equo) di qualificazione a cui i Fondi Interprofessionali, in quanto Enti di natura nazionale, hanno sempre avuto difficoltà a riferirsi anche nella valutazione delle proposte formative. Tutti questi passaggi, anche per il conseguimento di crediti, sono valutati però solo su richiesta della persona. Nel DM viene confermata anche la possibilità di procedere a certificazioni utilizzando strumenti di comunicazione a distanza, tramite una corretta identificazione dell’allievo.
Il quadro normativo identifica poi gli attori del processo, che di seguito vengono descritti.
Gli Enti Pubblici Titolari
Per Ente Pubblico Titolare si intendono: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome. Questi Enti sono titolari, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto;
- Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sostanzialmente anche altri Ministeri a seconda dei casi – es. Sanità per le professioni mediche), in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni.
Gli Enti Titolati
Ruolo fondamentale lo svolgono gli Enti Titolati, che in molti casi sono proprio gli Enti di formazione accreditati presso la P.A. Infatti come Ente Titolato è definito un soggetto, pubblico o privato, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’Ente Pubblico Titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di Titolarità dei rispettivi Enti Pubblici Titolari.
Gli Enti Titolati presso le P.A. possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi Enti Pubblici Titolari delle certificazioni (Ministeri, Regioni, Scuole, etc.) ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra gli stessi Enti Pubblici Titolari.
Ordini professionali ed altri Enti Titolari
Le qualificazioni delle professioni regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di certificazione delle competenze per gli Enti Titolari per le qualificazioni (es. Ordini professionali) a cui è data la facoltà di disciplinarne l’applicazione in coerenza con le normative di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regioni o, ove consentito, attraverso l’adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Stato-regioni.
Certificazioni ed attestazioni
Per messa in trasparenza, si intende l’evidenziazione e codifica delle competenze acquisite dall’allievo, da parte un Ente Titolato, sia erogatore diretto della formazione (c.d. soggetto secondo) sia non coinvolto nella formazione (c.d. soggetto terzo). Riguarda anche singole competenze, può essere frutto di anche di esperienze pregresse curriculari e/o di percorsi formativi anche brevi e non richiede obbligatoriamente verifiche formali (test, esami, etc.).
Per validazione, si intende si intende l’evidenziazione e codifica delle competenze acquisite dall’allievo tramite apposite verifiche formali, da parte un Ente Titolato diverso dall’Ente (anche se Titolato) che eroga la formazione (c.d. soggetto terzo). Riguarda anche singole competenze, può essere frutto di anche di esperienze pregresse curriculari e/o di percorsi formativi anche brevi.
Per certificazione, si intende la formalizzazione a norma di legge di un quadro di competenze acquisite dall’allievo tramite verifiche formali, da parte di un Ente Titolato diverso dall’Ente (anche se Titolato) che eroga la formazione (c.d. soggetto terzo). Normalmente è frutto di percorsi formativi complessi e multidisciplinari, finalizzati ad un certo profilo professionale contenuto ad esempio nelle ADA (Aree Di Attività)(2) dell’Atlante del Lavoro.
Gli strumenti
Per ottenere una qualificazione o di singole unità di competenza o parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, è necessario il rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione, secondo la normativa sopra riportata, ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.
Ad esempio, nel caso in cui i percorsi formativi siano referenziati alle ADA (Aree Di Attività) dell’Atlante del Lavoro, l’attestazione dovrà essere prodotta per ogni lavoratore e dovrà riportare informazioni che indicativamente riportiamo di seguito:
- Dati Soggetto Titolato che attesta le competenze
- Dati identificativi di:
- Impresa datore di lavoro del lavoratore
- Ente Erogatore
- Altri Soggetti coinvolti
- Percorso/Piano formativo
- Data avvio formazione
- Data fine formazione
- Data test/esame finale (obbligatorio in caso di validazione o di certificazione; facoltativo in caso di messa intrasparenza)
- Durata del percorso in ore (di cui ore di FAD)
- Dati anagrafici dell’allievo
- Valutazione finale: tipologie di prove finali, valutatore/i coinvolti (obbligatorio in caso di validazione o di certificazione; facoltativo in caso di messa in trasparenza)
- Evidenze (ad esempio numero ore effettivamente frequentate anche in % superiore alla soglia minima): (facoltativo in caso di validazione o di certificazione; obbligatorio in caso di messa in trasparenza)
- Apprendimenti conseguiti
- Area di attività (ADA) dell’Atlante del lavoro
- Risultati attesi dell’Atlante del lavoro conseguiti (facoltativo)
- Denominazione Repertorio nazionale e/o Regionale1 (obbligatorio in caso di validazione o di certificazione; facoltativo in caso di messa in trasparenza)
- Denominazione Profilo/Figura/Qualificazione (obbligatorio in caso di validazione o di certificazione; facoltativo in caso di messa in trasparenza)
- Denominazione competenza/e
- Abilità e Conoscenze
- Standard di apprendimento definiti dai QNQ (se pertinenti)
A che punto siamo
Certamente queste norme rafforzano tutte quelle iniziative regolamentari che vogliano dare un senso compiuto alla formazione, soprattutto professionale, in termini di qualificazione dell’allievo e, di conseguenza, del suo valore sul mercato del lavoro, corrispondente alla sua occupabilità.
Una questione importante è invece cosa cambia nella gestione dei processi formativi finanziati, specie dai Fondi Interprofessionali che a breve verranno più direttamente coinvolti nella certificazione e che già da tempo hanno aumentato gli obblighi di certificazione ed attestazione nei loro Avvisi. Infatti, il Ministero del Lavoro già nel 2018 ha richiesto una progettazione per competenze e conoscenze conforme di fatto all’impostazione del QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni) e richiede ai Fondi Interprofessionali norme più stringenti sull’inserimento dei profili del QNQ nei Piani finanziati, nonché sulle modalità di certificazione delle competenze ed alla sua eventuale premialità / obbligatorietà.
Inoltre, già nei due sportelli del Fondo Nuove Competenze è stato obbligatorio procedere alla certificazione o all’attestazione delle competenze e questo è un segnale molto importante sulla nuova compliance richiesta dal Governo per i contributi alla formazione continua.
Resta il problema dei profili di competenze a cui riferire i corsi finanziati, che dovrebbero essere presenti nel QNQ e che ancora, in parte significativa, sono assenti o appena abbozzati.
È probabile che questo quadro avrà conseguenze sui i criteri di valutazione ma anche sui criteri di assegnazione delle risorse e che negli eventuali nuovi regolamenti i costi dell’accreditamento come Enti Titolati e quelli stessa della Certificazione vengano tenuti nel debito conto, aprendo anche all’ampliamento dello strumento del Voucher, molto flessibile, adatto a tutte le imprese.
Intervento di Giovanni GALVAN, Esperto strumenti per le Politiche Attive del Lavoro
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(1) INAPP, Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni – La Normativa
(2) INAPP, Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni – Aree di Attività, ADA