Comunità Energetica e Corte dei Conti

Comunità Energetica e Corte dei Conti

26 agosto 2024

di Alessandro MICOCCI

Introduzione

Nel recepire la direttiva europea 2018/2001/UE, il sistema legislativo italiano si è dotato a partire dal D. Lgs 199/2021 e, precedentemente, dal D.L. 162/2019, dello strumento della c.d. Comunità Energetica, cioè il mezzo attraverso il quale più soggetti possono costituire una comunità con l’obiettivo di possedere o avere la disponibilità di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Inoltre, a gennaio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, completando in questo modo l’iter normativo che permetterà, per quei soggetti pubblici e privati che ne abbiamo intenzione, di accedere agli incentivi previsti per la creazione di una Comunità Energetica (da intendersi come un’aggregazione di utenti finali di energia elettrica che decidono di generare benefici economici, ambientali ai partecipati e al territorio ove risiedono).

Tramite la CER (Comunità Energetica), i cui membri partecipanti hanno libertà di scelta nel decidere la forma giuridica più idonea per loro, si punta all’autoproduzione di energia rinnovabile (uno dei requisiti richiesti per la costituzione), con la possibilità di cedere la produzione in eccesso al gestore energetico con cui la CER si relaziona. In altre parole, con lo strumento della Comunità Energetica si vuole incentivare la transizione verde e la riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050.

Forma giuridica applicabile

Come anticipato, i partecipanti ad una Comunità Energetica possono essere soggetti privati e pubblici, come appunto i Comuni, stando a quanto disciplinato dall’articolo 31 c. b della legge 199/2021, la cui partecipazione potrebbe essere legata a diverse motivazioni.

Accanto alla riduzione dell’impatto climatico e alla produzione di energia elettrica a basso costo, la partecipazione dell’ente pubblico potrebbe essere dovuta, ad esempio, ad una funzione di garanzia nei confronti degli altri partecipanti. Poiché l’iter per la costituzione di una CER può variare per diversi motivi inerenti sia alla tipologia dei partecipanti, sia alla forma giuridica scelta, nel caso della partecipazione di un Comune, andrebbe richiesto un parere obbligatorio, ma non vincolante, da parte della Corte dei Conti, così come previsto dall’articolo 5 del d.lgs. n 175/2016, come recentemente modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Il richiamato riferimento normativo, infatti, prevede che i magistrati contabili valutino la partecipazione (diretta o indiretta) del Comune presso una società, al fine di analizzare la “convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato” e che si tenga conto “della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. Inoltre, tale attività di controllo riguarderebbe l’”atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite” (Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16 del 03.11.2022).

Il parere della Corte dei Conti

Se nulla quaestio circa la partecipazione di un ente comunale ad una comunità energetica e il seguente parere obbligatorio ma non vincolante dalla Corte dei Conti, il quesito che ci si è posto è:

  • se tale parere fosse necessario nel caso in cui la Comunità Energetica fosse costituita come Ente del Terzo Settore, ancorché non impresa sociale, e questo grazie anche al D. L. n. 57 del 29.05.2023 (convertito in Legge 95 del 26.07.2023).

Giova infatti ricordare che il già citato articolo 31 della legge 199/2021 prevede che ci si possa avvalere, per la costituzione di una CER per la produzione di energia rinnovabile, della forma di ETS senza alcuna ulteriore specifica. Tale opzione, come confermato anche da un interpello non pubblicato dell’Agenzia delle Entrate, non violerebbe la normativa specifica degli Enti del Terzo Settore:

  • sia nella parte relativa alla vendita dell’energia prodotta in eccesso rispetto alle necessità dei partecipanti,
  • sia nella parte relativa al regime fiscale applicabile ai ribaltamenti da vendita di tale energia.

Non avendo l’Ente del Terzo Settore la finalità del lucro, pertanto, è lecito chiedersi se il parere della Corte dei Conti sia ancora richiesto o se, proprio per la mancanza della finalità dell’ente, non trovi applicazione l’articolo 5 del d. lgs 175/2016. Stante la giurisprudenza esistente, il parere sembrerebbe comunque richiesto,

  1. non tanto sulla finalità meritoria della CER, per la quale sono tante le norme a supporto come, ad esempio, la Legge Regionale Toscana del 28/11/2022, n. 42, oltre alla stessa Corte dei Conti che ha più volte riconosciuto come la Comunità Energetica sia importante nell’ottica di una transizione verso un’economia sostenibile,
  2. quanto piuttosto sull’atto deliberativo del Comune e sul contenuto circa le finalità motivazionali alla base della forma giuridica prescelta.

Non a caso, il 27.07.2023, con la delibera n. 65, il Comune di Montevarchi ha optato per una modifica della precedente delibera (bocciata dai magistrati contabili): “L’Amministrazione comunale, alla luce dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, anziché procedere ugualmente nella decisione assunta con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 5 del 26/01/2023, ha ritenuto opportuno procedere, di converso, all’analisi di eventuali ulteriori moduli organizzativi diversi dalla società consortile a responsabilità limitata per la costituzione della CER, tra i quali la società cooperativa e la fondazione di partecipazione sono risultati opzioni percorribili” e continuando con “Dalle analisi e verifiche effettuate tale modello (fondazione) può essere individuato quale forma giuridica alternativa alla comunità energetica costituita nella forma della società consortile.

In tale ottica, questa Amministrazione ha individuato nella Fondazione di partecipazione, il modello organizzativo più idoneo a garantire la gestione della Comunità Energetica Rinnovabile di cui è parte fondatrice l’Ente territoriale”.



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