COVID-19: DEROGA TEMPORANEA AL PRESUPPOSTO DI CONTINUITÀ AZIENDALE E RISCHIO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
Il Decreto Rilancio(1) ha introdotto una deroga temporanea al presupposto della continuità aziendale al fine di fornire una maggior tutela per le aziende italiane alla luce dell’impatto economico e finanziario generato dall’emergenza COVID-19.
La deroga potrebbe costituire un rischio significativo in termini di false comunicazioni sociali nel caso in cui venisse utilizzata strumentalmente al fine di occultare una situazione di crisi preesistente e/o indipendente dall’emergenza sanitaria. In tale ambito e al fine di mitigare tale rischio, risulta di fondamentale importanza il ruolo del Revisore Contabile e del supporto di un “Fraud Specialist“.
Il postulato della continuità aziendale – introdotto dal primo comma dell’art. 2423-bis del Codice Civile(2) – rappresenta uno dei cardini sulla base dei quali dev’essere redatto il bilancio d’esercizio, ossia la prioritaria assunzione dell’ipotesi di normale funzionamento dell’impresa, istituzionalmente destinata a perdurare nel tempo.
Alla luce della crisi pandemica in corso e a causa della forte imprevedibilità circa la sua evoluzione, molte aziende rischiavano di approvare dei bilanci d’esercizio, chiusi in data posteriore al 23 febbraio 2020, con delle gravi incertezze circa l’esistenza del presupposto della continuità aziendale, il cui venir meno avrebbero influito negativamente, in particolare sulla valutazione, degli asset aziendali e pertanto sulle performance economiche, patrimoniali e finanziarie rappresentante nel bilancio aziendale.
Nelle more di tale situazione emergenziale e al fine di tutelare le aziende italiane, il Governo ha emesso dei dispositivi normativi, i quali, tra le altre, hanno altresì previsto una temporanea deroga al presupposto della continuità aziendale rispetto a quanto previsto dall’art.2423-bis Codice Civile.
Nel dettaglio, l’art. 38–quater del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio)(1), convertito con modificazioni con Legge del 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto alcune misure per preservare la continuità dell’impresa, sancendo che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui al primo comma dell’articolo 2423-bis del Codice Civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Pertanto, alla luce di tali nuove disposizioni normative, gli scenari che potranno verificarsi per le aziende – come descritti nel documento di ricerca “L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”(3) redatto dalla Fondazione Nazionale dei commercialisti – potranno essere i seguenti:
1. In presenza del presupposto della continuità aziendale:
- non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l’esistenza del Covid-19 nell’informativa sottolineando che l’emergenza pandemica non impatta;
- ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell’informativa quali sono tali incertezze e le misure che l’impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, etc.);
2. In assenza del presupposto della continuità aziendale:
- se legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
- se non legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell’utilizzo dei principi “deformati”, e in base alle indicazioni contenute nell’OIC 11(4).
Al fine di meglio comprendere le disposizioni normative di cui sopra, in data 5 giugno 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emanato il Documento Interpretativo n.6(5) dove al paragrafo 10 ha analizzato sotto il profilo tecnico contabile quanto introdotto dalla normativa emergenziale ed in particolare precisava l’impossibilità di attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) – cosi come previsto dai paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11(4)
- (i) la valutazione prospettica della capacità aziendali di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti il Management aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività; e/o
- (ii) ai sensi dell’art. 2485(6) del Codice Civile, vengono accertate da parte degli Amministratori una della causa di scioglimento dell’azienda.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui descritto, nell’attività di verifica del presupposto della continuità aziendale occorrerà accertarsi che l’eventuale mancanza sia sostanzialmente riconducibile alla crisi sanitaria e non a situazioni di disequilibrio aziendale già manifeste al 23 febbraio 2020.
In particolare, al fine di fornire ulteriori elementi per svolgere una corretta valutazione circa l’esistenza del presupposto aziendale, di seguito si riportano taluni indicatori citati dal principio di revisione ISA 570(7), la cui esistenza potrebbe implicare una “incertezza significativa” sul presupposto della continuità aziendale:
Indicatori Finanziari:
- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza o di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
Indicatori Gestionali:
- l’intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;
- la perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- la perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- le difficoltà con il personale;
- la scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;
- la comparsa di concorrenti di grande successo.
Altri indicatori:
- il capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- i procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- le modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;
- gli eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa, ovvero avverso i quali è stata contratta una polizza assicurativa con massimali insufficienti.
Alla luce di quanto sin qui esposto e della rilevanza che assume il processo valutativo nell’ambito della determinazione delle cause che porterebbero al venir meno del presupposto della continuità aziendale, risulta fondamentale ricordare quanto previsto in ordine alle false comunicazioni sociali dagli articoli 2621(8) e 2622(9) del Codice Civile, ossia alla pena prevista per i responsabili aziendali della redazione e/o della verifica dei documenti contabili societari nel caso in cui “(…) al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (…)”.
Nonché, da quanto sancito dalla sentenza 22474/2016(10) della Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha identificato tra le principali ipotesi di falso il falso valutativo, il quale consiste nell’esposizione non veritiera o mancante relativamente ad elementi che necessitano di una previa valutazione.
In particolare, ha precisato che “(…) sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (…)”.
In ultimo, si evidenzia che in tale contesto è intervenuta altresì la CONSOB con con il Richiamo d’Attenzione n.9/20 del 30 luglio 2020(11) mediante il quale invita
- (i) gli organi amministrativi e di controllo a prestare particolare attenzione ai processi di predisposizione delle informazioni finanziarie in occasione delle prossime rendicontazioni finanziarie (annuali o infra-annuali) che recepiranno gli effetti economico-patrimoniali e finanziari derivanti dalla pandemia COVID-19, nonché
- (ii) i revisori e le società di revisione ad applicare i principi di revisione ISA Italia al fine di esprimere il proprio giudizio sul bilancio, tenuto conto delle modifiche introdotte nel quadro normativo di riferimento e dell’informativa richiesta nelle circostanze.
A conclusione di questa breve disamina e alla luce delle linee guida emesse sia dal OIC che dalla CONSOB, al fine di verificare il corretto utilizzo da parte degli Amministratori della deroga al presupposto della continuità aziendale appara di estrema rilevanza l’attività di controllo esercitata dai Revisori Contabili le cui responsabilità, tra le altre – come previsto dal principio di revisione ISA 570(6) – è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed approvati sull’utilizzo appropriato da parte della Direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a riguardo.
Pertanto, i Revisori in relazione alla verifica del presupposto della continuità aziendale dovranno, mediante un cut-off degli eventi, accertarsi che la direzione aziendale non benefici della temporanea deroga prevista dalla normativa al fine di occultare una situazione di crisi aziendale indipendente e/o preesistente rispetto all’emergenza sanitaria e quindi rimandare a data successiva all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 la dichiarazione di un eventuale situazione di crisi d’impresa.
In particolare – come già trattato nell’articolo(12) “”Caso Wirecard”: Il ruolo del “Fraud Specialist” negli incarichi di revisione” – in tale contesto rappresentato da una elevata rischiosità dell’incarico di revisione, il Revisore potrà avvalersi della figura di un “Fraud Specialist” al fine di valutare l’impatto generato dalla situazione emergenziale e la sua magnitudo sul bilancio di esercizio e sul presupposto della continuità aziendale.
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(2) Codice Civile, art. 2423 bis
(3) Fondazione Nazionale dei commercialisti, L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali, aprile 2020
(4) OIC, 11 – Finalità e postulati del Bilancio d’Esercizio, marzo 2018
(5) OIC, Documento interpretativo nr. 6, giugno 2020
(7) Principio di Revisione ISA 570 – Continuità Aziendale
(10) Corte di Cassazione, Sentenza n. 22474 del 27/05/2016
(11) Consob, Richiamo d’attenzione n. 9/20 del 30/07/2020
(12) A. Rossi (2020), “”Caso Wirecard”: Il ruolo del “Fraud Specialist” negli incarichi di revisione“; www.riskcompliance.it