di Nunzia RUSSO
In questo articolo voglio trattare di una nuova direttiva entrata da poco in vigore in Italia con nuove regole rispetto alle precedenti e che sta creando non poca confusione di applicazione specie dal punto di vista di difficoltà a declinare i requisiti normativi a livello operativo.
Non sono presenti delle regole standard nello scambio multilaterale e la complessità di applicazione della normativa data dall’ individuazione degli aspetti basilari, quali “arrangement” o “hallmark”, ci fa suppore ragionevolmente che un futuro decreto del MEF dovrà stabilire le regole del D. Lgs. 100/2020(1).
Voglio provare e spero di riuscire a supportarvi almeno su quei punti fondamenti che adesso la Direttiva ci consente.
La direttiva UE “DAC6”(2) adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 25/05/2018 ed entrata in vigore un mese dopo, ha introdotto nuove regole di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale dei meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi. Questa è la quinta direttiva di modifica della direttiva principale (Direttiva 2011/16/UE)(3).
Solo a Luglio 2020 con il D. Lgs. 100/2020 abbiamo avuto in Italia il recepimento delle norme e delle procedure contenute nella DAC6, obbligando gli Intermediari e i Contribuenti a comunicare tempestivamente all’Autorità fiscale dello Stato membro di residenza fiscale dei Reportable Cross-Bordeer Arrangement (RCBA) che hanno degli elementi distintivi (hallmark) individuati dalla normativa.
Gli obblighi di comunicazione sono entrati in vigore il 1 Luglio 2020 e gli Intermediari e Contribuenti a regime avranno 30 giorni per procedere alla Segnalazione.
La norma ha effetti retrospettivi e la prima fase di implementazione è stata realizzata tra il 25/06/2018 e il 30/06/2020 e comunicata entro il 30/08/2020.
L’obiettivo è quello di consentire allee autorità fiscali dei vari Stati membri, a decorrere dalla fine di Ottobre 2020 e su base trimestrale di intercettare tempestivamente la pianificazione fiscale aggressiva.
L’adeguamento della normativa per gli Istituti hanno comportato e comportano ancora la coordinazione di diversi ambiti:
- Ambito fiscale: Definizione dei requisiti e dei criteri di individuazione delle transazioni da segnalare
- Ambito legale: Revisione dei contratti alla luce degli hallmark e degli obblighi di reporting
- Ambito organizzativo: Assegnazione di ruoli e delle responsabilità alle strutture coinvolte e valutazione degli impatti di business conseguenti all’obbligo di reporting
- Ambito tecnologico: Dotazione di un sistema IT atto a supportare il processo delle transazioni da segnalare e predisposizione del flusso delle segnalazioni imposto dalla normativa
I soggetti obbligati possono essere persone fisiche o entità in qualità di:
- Promoter: Elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini di attuazione o gestisce l’attuazione dei meccanismi transfrontalieri
- Service Provider: Fornisce aiuto, assistenza o consulenza riguardo alle attività del promoter
- Contribuente: Destinatario degli effetti dei meccanismi transfrontalieri
Cos’è un Meccanismo Transfrontaliero?
È uno schema, accordo o progetto riguardante:
- L’ Italia e una o più giurisdizioni estere, che si tratti di uno stato membro dell’ UE oppure di uno stato extracomunitario
- Soddisfa una condizione di residenza fiscale e/o di esercizio dell’attività (con o senza Stabile Organizzazione) dei partecipanti in due Stati distinti: l’Italia o un altro Stato (UE o extra UE)
- Altera la corretta applicazione delle procedure CRS (Common Reporting Standard) e AML (Anti Money Laundering)
Cosa e quali sono gli Hallmark?
Sono elementi distintivi e potenziali indici di rischio fiscale indicati nell’ Allegato IV della Direttiva.
Possono essere classificati in generici, collegati al criterio del vantaggio principale e basati sul pagamento di una premium fee, e specifici relativi alle operazioni transfrontaliere, ai prezzi di trasferimento, allo scambio automatico di informazioni e alla titolarità effettiva.
Ci sono 5 categorie in cui vengono classificati gli hallmark con lettera A-E:
- Elementi distintivi generici e collegati al Main Benefit Test:
– A: Riservatezza, Success fee e Standard
– B: Bare fiscali, Conversione, circolarità
- Elementi distintivi specifici collegati a operazioni transfrontaliere e solo in parte soggetti al Main benefit Test:
– C: Pagamenti, Ammortamenti, Rimedi doppia impostazione trasferimenti attivi
– D: Riguardo allo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva
– E: Relativi ai prezzi di trasferimento
Ma cosa si intende per Vantaggio fiscale?
Il criterio del vantaggio principale «ricorre quando il vantaggio fiscale relativo alle imposte cui si applica la Direttiva 2011/16/UE derivabile dall’attuazione di uno o più meccanismi transfrontalieri e conseguibile da uno o più contribuent è superiore al 50% della somma del suddetto vantaggio fiscale e di qualunque vantaggio economico quantificabile di natura non fiscale derivante dal meccanismo transfrontaliero.
Il vantaggio fiscale si calcola come differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi».
Ogni Istituto si è dovuto adeguare attraverso diversi step:
- Prima procedendo a un’analisi di impatto delle aree coinvolte da DAC6 con la definizione di CheckList e Questionario di business. Difatti a seconda dell’ operatività di business ci sono diversi livelli di rischio DAC6: elevato per il Corporate & Investment Banking e Private Banking, medio/basso per l’Asset management e Insurance, basso per il Retail.
- Deve altresì provvedere ad un modo automatico e informatizzato di dotarsi di un tool per l’analisi e il reporting DAC6 sia per la fiscalità propria sia per quella della clientela (qualora l’Istituto rientrasse in qualità di service provider)
- Infine è tenuto a comunicare alla clientela gli aspetti contrattuali per i prodotti potenzialmente impattati da DAC6
Sono previste sanzioni sia a carico degli Intermediari sia dei contribuenti per omessa comunicazione delle informazioni o ancora per incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni con sanzioni amministrative tra i 2.000 € e i 21.000 €.
Si tratta di sanzioni più di carattere formale che sostanziale e non colpisce le condotte elusive od evasive, ma semplicemente l’omessa o imparziale comunicazione di dati.
Se poi uno schema è elusivo o evasivo, saranno irrogate le sanzioni per la violazione delle mandatory disclosure rules e quelle per l’inadempimento dichiarativo commesso dal contribuente.
Nonostante una prima fase di incertezza e ancora pochi aspetti chiari nelle regole standard dello scambio multilaterale, stiamo supportando al meglio diversi Istituti finanziari sia dal punto di vista operativo sia di fornitura della soluzione informatica.
Ritengo che gli obiettivi di questa direttiva si stiano realizzando con successo attraverso un implementazione in modo uniforme nelle legislazioni degli Stati membri contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, contrastando la frode, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, tutelando gli interessi finanziari degli stati membri e dell’ unione e assicurano la tassazione del profitto nel lungo in cui essi vengono generati.
Per approfondimenti e riferimenti normativi, consultare i seguenti link:
(1) D. Lgs. 100/2020, Attuazione della Direttiva UE 2018/822
(3) Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale UE