Embarghi e Sanzioni Unione Europea – luglio 2018

7 agosto 2018

 

Il Consiglio dell’Unione Europea nelle scorse settimane hanno inasprito le sanzioni per il contrasto al finanziamento del terrorismo e ai Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. La normativa europea – in Italiano – è pubblicata qui di seguito.

I Paesi interessati dalle disposizioni sono: Russia/Ucraina, Maldive, Corea del Nord, ISIL (Da’esh) / Al Qaeda e Libia, Iraq.

RUSSIA / UCRAINA

– proroga delle sanzioni fino al 31 gennaio 2019 – Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

– nuove sanzioni per la costruzione del Ponte di Kerch fra Crimea e Russia – Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

REPUBBLICA DELLE MALDIVE – nuove sanzioni

– (attualmente non ci sono nominativi in elenco) – Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

COREA DEL NORD – modifica delle sanzioni

Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

ISIL (DA’ESH) e Al Qaeda – modifica delle sanzioni

Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

LIBIA – modifica delle sanzioni

Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

IRAQ – modifica delle sanzioni

Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

TERRORISMO – modifica delle sanzioni

Testo del Regolamento UE – Consultare questo link

 

COME FARE PER……
Come procedono le istituzioni finanziarie nel caso di un riscontro positivo ad una o più sanzioni?

Nel caso di modifiche al regime delle sanzioni europee ed internazionali, è importante che le istituzioni finanziarie procedano a:

– Verificare se le nuove regolamentazioni sono applicabili per la propria attività (i.e. clienti, investimenti e relative operazioni).

– Nel caso di un riscontro positivo alle nuove sanzioni, occorre applicare gli obblighi e i divieti previsti dal dispositivo e, congelare   immediatamente i fondi e/o le risorse economiche, in modo da evitare che gli stessi vengano – direttamente o indirettamente – resi disponibili.

– Informare immediatamente la Banca d’Italia del congelamento dei fondi e procedere secondo le successive istruzioni.

 

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