Espropriazioni Immobiliari

Espropriazioni immobiliari per recupero di crediti cartolarizzati: quali verifiche antiriciclaggio?

16 novembre 2022

di Gianluca BOZZELLI

Affinché la funzione di verifica delle conformità trovi concreta ed effettiva attuazione — oltre le belle parole, i premi, i certificati, le sigle e le mode — e la legge venga applicata, appare lecito chiedersi quale sia o quali siano i soggetti obbligati alla verifica antiriciclaggio nelle procedure di espropriazione immobiliare e se la verifica tenda effettivamente alla certificazione della provenienza e destinazione del denaro, oppure si limiti al laconico riempimento di un modulo prestampato da conservare in caso di controllo.

Dall’esperienza diretta di chi si occupa di contenzioso giudiziale (e dall’indagine presso i Registri delle imprese), emerge che nella maggior parte dei casi i creditori procedenti nelle aste sono rappresentati da SVC(1), società commerciali a responsabilità (molto) limitata, con capitale sociale minimo di € 10 mila, facenti parte o controllate da soggetti o gruppi residenti all’estero o fondi di investimento stranieri. Il capitale sociale di modico valore configge con il regime di segregazione patrimoniale di cui beneficiano le SVC(2), per cui (appare anche paradossale e sembra quasi un gioco di parole) si possono riscontrare ostacoli nel recupero dei crediti nei confronti di queste società, che hanno la funzione di recupero dei crediti. La segregazione patrimoniale rende indisponibili le somme recuperate all’esito delle procedure esecutive (o anche di accordi transattivi e pagamenti spontanei da parte dei debitori) per i creditori diversi dagli investitori nei titoli obbligazionari remunerati e rimborsati esclusivamente con gli incassi di uno o più portafogli di crediti. Si immagini il caso che la SVC, creditore procedente in un pignoramento immobiliare subisca un’opposizione da parte del debitore e che questa venga giudicata fondata dopo l’assegnazione degli importi derivanti dalle vendita forzata (anche SVC e il suo servicer potrebbero perdere le cause!). L’azione restitutoria da pare del debitore (divenuto creditore) per importi superiori al capitale sociale sarà di certo problematica, se il patrimonio non può essere intaccato da creditori diversi dagli investitori dei titoli da remunerare.

Il percorso, la destinazione e la titolarità effettiva del denaro recuperato dai servicer(3) per conto delle SVC nelle procedure di espropriazione immobiliare rappresenta un argomento da sottoporre all’attenzione di chi si occupa della materia, per scongiurarne l’origine o la destinazione occulta a fini di evasione fiscale, finanziamento del terrorismo, o del compimento di altri gravi illeciti; oppure anche solo per comprendere certe attuali dinamiche del sistema creditizio. La verifica della titolarità effettiva dei rapporti bancari e conti correnti di provenienza e destinazione delle somme recuperate nell’ambito delle procedure di espropriazioni immobiliare, nonché quella della provenienza del denaro dovrebbero pertanto rispondere anche a un’esigenza di chiarezza delle fonti dalle quali provengono i fondi. Secondo il sistema AML(4), la finalità è quella infatti di “tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza(5). L’opportuna verifica dovrebbe estendersi all’identificazione della persona fisica del titolare effettivo(6), secondo i criteri graduali previsti dall’art. 20 della norma: proprietà (comma 2), controllo (comma 3), residuale di rappresentanza legale, amministrazione o direzione (comma 5).

Eppure, la quotidianità del contenzioso bancario e finanziario costringe a constatare l’assenza nei fascicoli giudiziali di attestazioni di compliance da parte dei servicer che agiscono per conto delle SPV creditori procedenti — che di quei professionisti obbligati sono clienti(7) — e dei depositanti le somme di denaro nei conti correnti della procedura; né la verifica AML viene eseguita da parte degli ausiliari del giudice(8). In definitiva, non vi è traccia nei fascicoli delle aste non solo di un’effettiva verifica di legalità, ma anche del semplice modulo di adeguata verifica, compilato da qualsivoglia soggetto coinvolto nel procedimento. E guai a sollevare la problematica! Si rischia di essere tacciati come soggetti ostativi della procedura per scopi dilatori: quasi tacciati di connivenza con quella criminalità che (col tempo che passa, ancor di più) rischia di infiltrarsi, anche per l’assenza dei controlli che si intende invece denunciare.

A questo punto, appare lecita la domanda se nelle procedure esecutive immobiliari (invero, anche in quelle presso terzi) le verifiche antiriciclaggio risultino necessarie, oppure non ci si curi affatto di verificare se — per caso — in tale ambito stia tentando di infiltrarsi la criminalità o la procedura sia stata già penetrata dall’illegalità. Deve infatti superarsi, in ottica di effettività, il presupposto dogmatico, secondo il quale le operazioni che accompagnano l’esecuzione immobiliare, essendo già predeterminate secondo principi di legalità, determinano il venir meno del presupposto stesso della normativa antiriciclaggio, identificato nel rischio di uso del sistema finanziario per fini illeciti.

A complicare ancor più il quadro, si aggiunge la facoltà per le SVC di erogazione di finanziamenti, non solo tramite una banca o un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del T.u.b., ma anche direttamente (9), secondo le neppure troppo recenti modifiche della normativa sulla cartolarizzazione (dal 2014(10)).

Rendono molto appetibile il mercato dei crediti non sono solo gli ampi margini di lucro in caso di recupero rispetto ai valori di acquisto dei NPL(11), le facilitazioni costitutive ed operative e la segregazione patrimoniale riservate alle SVC, ma anche un notevole risparmio fiscale che le operazioni di cartolarizzazione consentono. Un innegabile vantaggio fiscale attira anche l’interesse di soggetti esteri nelle operazioni di cartolarizzazione (specie in quelle finalizzate ad investimenti di tipo immobiliare). L’Agenzia delle entrate(12), ha affermato che è esclusa l’imponibilità di qualsiasi elemento reddituale derivante dall’operazione, in quanto vige un regime fiscale di favore applicato dall’erario(13) e il vincolo di destinazione dei patrimoni segregati esclude a priori che si possa profilare, in capo alle società di cartolarizzazione, la maturazione del reddito rilevante ai fini fiscali, dato che i risultati economici che derivano dalla gestione del patrimonio cartolarizzato non sono nella disponibilità della società veicolo (che li riceve nell’interesse esclusivo dei portatori dei titoli). Una tale neutralità fiscale sui proventi derivanti dal portafoglio si combina con un regime di favore sui proventi corrisposti ai portatori dei titoli, che risulta particolarmente vantaggioso per gli investitori esteri se residenti in giurisdizioni white list(14). In definitiva, sotto il profilo fiscale, le SVC percepiranno i proventi sui titoli senza imposizione in Italia, specie per quanto concerne gli obblighi di verifica rafforzata della clientela e l’eventualità che le società veicolo siano partecipate da società, fondi, trusts (o altri soggetti) esteri, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio(15).

Non può escludersi che una delle ragioni dell’interesse di soggetti esteri nel sistema NPL italiano sia rappresentato anche le zone grigie di applicazione della normativa AML, che costituisce un vulnus del sistema, esponendolo al rischio infiltrazione della criminalità. In tal senso, giocano un ruolo l’esclusione delle SPV dagli obblighi di vigilanza creditizia e da una porzione della disciplina antiusura: l’assenza di un’Autorità di settore (16). Un vero e proprio allarme — in tal senso — è stato lanciato qualche tempo fa da un’indagine dell’Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso del Ministero dell’interno (OP, Report 2-2020 del giugno 2020)(17), in esplicito riferimento alle nuove dinamiche finanziarie della criminalità organizzata e del forte interesse nella materia dei crediti deteriorati(18). Lo scopo dell’OP — e dell’indagine — è proprio quello di intercettare ogni possibile iniziativa, da parte della criminalità organizzata, di espansione, alterazione del mercato o inquinamento del tessuto economico e condizionamento dei processi decisionali pubblici funzionali all’assegnazione degli appalti, come descritto sullo stesso sito web del Ministero dell’interno.

La speculazione nei mercati finanziari pertanto offre attualmente i maggiori margini di profitto per le organizzazioni criminali, con la possibilità di riciclare il denaro sporco proveniente dalle attività illecite, acquistando i debiti delle imprese sovraindebitate e, in prospettiva, quote di proprietà nelle compagini societarie.

L’esigenza di monitoraggio del fenomeno è pertanto già stata rilevata ed è oggetto di massima attenzione da parte delle Istituzioni, non solo in Italia, eppure scarsamente tenuto in considerazione nelle aule di giustizia. L’infiltrazione criminale in atto nel tessuto economico tramite gli NPL è definita dall’Organismo permanente come “maggiormente pervasiva”: essa si realizza anche attraverso “l’elargizione di prestiti di denaro a titolari di attività commerciali di piccole-medie dimensioni in difficoltà da parte dei sodalizi delinquenziali che mirano a subentrare nella proprietà o nella gestione delle imprese più deboli, trasformandole in uno strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti(19). Queste condizioni favoriscono “attività strutturate delle organizzazioni criminali attraverso l’utilizzo di raffinati e complessi strumenti finanziari che consentono (anche attraverso l’acquisto dalle banche di crediti deteriorati e il coinvolgimento di fondi di investimento compiacenti) di entrare in possesso di asset imprenditoriali di particolare interesse nel settore turistico, della ristorazione e del commercio(20).

Tali profili di rischio — riciclaggio, evasione fiscale, terrorismo e tutela dei mercati creditizi e finanziari — meriterebbero una maggiore attenzione, anche da parte della magistratura procedente nelle esecuzioni immobiliari, oltre che da parte delle strutture investigative, siccome ormai il grido è stato lanciato: “Il gate d’ingresso più pericoloso nell’economia da parte della criminalità organizzata è costituito oggi dai mercati finanziari, con il rischio rappresentato dall’acquisto di crediti deteriorati delle imprese che gravano sugli asset bancari. Pericolo che, se era già presente prima della pandemia, aumenta in modo esponenziale nell’era del COVID-19 e che confina il classico reato di usura ad un’epoca datata e ad una realtà oggi residuale rispetto alle proiezioni degli affari della criminalità organizzata e ai loro volumi(21).

 

Intervento di Gianluca BOZZELLI  – Avvocato Cassazionista,  Fondatore di BG&P e  di COMP.R.ESA Compliance & Responsabilità d’Impresa

 


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) Società veicolo di cartolarizzazione, ai sensi della l.130/1999, in inglese SPV special purpose vehicle.

(2) Sancito dall’art. 4 della l. 130/99.

(3) L’attività di servicing per la riscossione dei crediti cartolarizzati ceduti e i servizi di cassa e pagamento è riservata (art. 2, comma 3 l. 130/99) a banche e intermediari finanziari ex art. 106 T.u.b. Cfr. le Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari di Bankitalia (Circ. 288/2015, Titolo III, Cap. 1, Sez. VII, par. 5), che ha provveduto a delineare in maniera più puntuale le prerogative e i rischi connessi con tale attività.

(4) Acronimo dall’inglese Anti Money Laundering: qui utilizzato come abbreviativo di anticiciclaggio.

(5) Art. 2 comma 1 d.lgs 231/2007, legge italiana AML.

(6) Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera pp) del d.lgs 231/2007 come novellato dal d.lgs. 90/2017 per il recepimento della IV Direttiva UE Antiriciclaggio.

(7) Art. 3 comma 2-bis d.lgs 231/2007, inserito dall’’art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. 125/2019.

(8) Che la verifica AML sia di competenza del professionista delegato alle vendite, non è pacifico: in giurisprudenza (che non pare riconoscere nell’ausiliario del Tribunale il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi: cfr. ad es. Circ. Trib. Matera del 14/12/2020 e Trib. SMCV del 07/11/2019 in Riv. esec. forz., 1/2020, pp.260 ss.), né in dottrina (cfr. ad es. Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 45-2020/E_3-2020/B in notariato.it), suffragata da una obsoleta prassi (Ufficio Italiano Cambi, circ. 27 febbraio 2006 in G.. U. n. 52 del 3/3/2006 e chiarimenti nn. 15 e 23 del 21/6/2006, in uif.bancaditalia.it).

(9) D. lgs. 385/1993.

(10) Il direct lending introdotto con l’obiettivo di agevolare il finanziamento ed il sostegno alle imprese italiane tramite cartolarizzazione e funding del mercato dei capitali nella art. 1, commi 1-ter e 1-quater della legge 130/99 dal D. L. 145/2013, c.d. Decreto Destinazione Italia (convertito in L. 9/2014) e D. L. 91/2014, c.d. Decreto Competitività (convertito in L. 116/2014).

(11) Acronimo dall’inglese Non Performing Loans, crediti deteriorati, qui utilizzato anche per includere le altre esposizioni non più performanti.

(12) Risposta a interpello n. 132, 2/3/2021, in agenziaentrate.gov.it.

(13) cfr. R. PETRELLI, La cartolarizzazione come strumento di investimento immobiliare, in Il Sole 24 Ore, 7/3/2021.

(14) Cfr. V. D’ANGERIO, Bond, Npl e cartolarizzazioni nel mirino delle Cayman, in Il Sole 24 Ore, 5/9/2016.

(15) D.Lgs. 231/2007, artt. 24 e 25 e Reg. UE 2017/2402, art. 2, n. 2.

(16) Artt. 7 e 14 d.lgs 231/2007.

(17) L’OP è una struttura del Ministero dell’interno, definita interforze, costituita presso la Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della p.s., composta da rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Ministero della giustizia – D.a.p., della D.i.a. e della Direzione centrale per i servizi antidroga. La presidenza è affidata al vicedirettore generale della P.s. che ha la facoltà di invitare ai lavori i massimi esponenti delle amministrazioni pubbliche e private che possano fornire elementi informativi e di analisi sui temi d’interesse.

(18) Report 2/2020, giugno 2020, par. 5: L’usura e le nuove dinamiche finanziarie della criminalità organizzata in materia di crediti deteriorati, pp. 19-23 in interno.gov.it.

(19) Report 2/2020, cit., p. 19.

(20) Report 2/2020, cit., p. 20.

(21) Report 2/2020, cit., p. 6.



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