di Marco AVANZI
Un aspetto da considerare per chi si occupa di compliance all’interno delle organizzazioni è certamente il rapido sviluppo che stanno avendo le tematiche di „supply chain“ e in particolare le attività di due diligence richieste all’organizzazione in relazione alla propria catena di fornitura.
Questo trend va in parallelo con altri orientamenti che riguardano sempre la supply chain ma con un’ottica di protezione di determinate filiere e in particolar modo con riferimento alle piccole e medie imprese di determinati settori.
Provando a fare una panoramica di quelli che sono gli scenari che si stanno concretizzando può essere utile inquadrare la direzione in cui sta andando questa tematica.
Un primo elemento da tenere in considerazione è sicuramente la proposta di inserimento di un obbligo di „mandatory due diligence“ sulle supply chain che sta prendendo piede in sede europea.
Con un documento del 12.07.2021 l’Unione Europea ha divulgato una linea guida volta a sollecitare le organizzazioni nell’approccio di due diligence al fine di garantire una forma di tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori: „Guidance on Due Diligence for EU Businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains“(1).
In particolare la linea guida si pone l’obiettivo di fornire alle organizzazioni gli strumenti per compiere un assessment della condizioni dei diritti umani nella filiera e la prevenzione del „forced labour“ attraverso indicazioni e spunti metodologici su come compiere attività di assessment. Il set di principi e orientamenti a cui fa riferimento l’UE sono in sostanza i seguenti:
- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights(2)
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises (MNE)(3)
- OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct(4)
- International Labour Organisation (ILO) Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy(5)
- Fundamental ILO conventions(6)
Questa iniziativa si colloca nel solco di un secondo filone su cui sta lavorando la Commissione Europea e i cui elementi di base sono descritti all’interno del documento „Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains“ del Parlamento Europeo di Ottobre 2020(7).
Il ragionamento di fondo è che le multinazionali dovrebbero impegnarsi per aumentare il loro impatto positivo e minimizzare i loro effetti negativi sulle comunità e sui territori dove operano definendo, controllando e gestendo gli aspetti di rischi che potrebbero impattare sullo sviluppo come conseguenza della globalizzazione. A seguito delle attività promosse dalla Commissione, da Ottobre 2020 è partita un’attività di consultazione degli stakeholders, ad oggi in fase di conclusione, che dovrebbe portare tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 all’adozione di un testo conclusivo di proposta normativa su questa tematica. In attesa di vedere quale sarà il perimetro di questo obbligo di due diligence è sicuramente chiaro l’orientamento Europeo nel voler veicolare strumenti tipici di soft-law come le Linee Guida OECD in materia di Responsible Business Conduct o le indicazioni di ILO all’interno di obblighi operativi per le grandi organizzazioni europee.
Questi obblighi di due diligence si inseriscono nel solco di un orientamento europeo che già da tempo è focalizzato sull’implementazione di obblighi di verifica e valutazioni di rischi nelle supply chain sebbene nel passato vi sia stata una concentrazione su settori specifici definiti a maggior rischio. Tra questi obblighi già introdotti negli strumenti normativi si può ricordare:
- Gli obblighi previsti da Reg. (EU) 2017/821 nel settore minerario;
- Reg. (UE) N. 995/2010 del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- La EU Non-financial Reporting Directive (NFRD) del 2014 e i successivi sviluppi che porteranno nel 2023 all’entrata in vigore della rinnovata Direttiva “CSRD” (Corporate Sustainability Reporting Directive);
- Sustainable garment value chains through EU development action volto a implementare iniziative in questo specifico settore finalizzate a creare awareness sulle tematiche delle condizioni di lavoro.
Queste iniziative che si sono portate avanti appartengono principalmente a strumenti di soft laws o di indirizzo e, in assenza di meccanismi di attuazione, non sempre, nell’ottica delle riflessioni attualmente in corso, riescono a portare obiettivi efficaci. Oltretutto vi è una rilevante frammentazione degli strumenti promossi che crea anche difficoltà applicative tra i settori, causando confusione su ciò che costituisce la best practice e l’orientamento principale.
Le esigenze di uniformità hanno portato quindi alla considerazione di un obbligo unitario di Due Diligence sulla supply chain su cui sta lavorando la Commissione al fine di adottare un testo definitivo di Direttiva.
Lo scopo dello strumento è già chiaro, anche nelle raccomandazioni inviate dal Parlamento Europeo ossia garantire che le grandi organizzazioni: „operating in the internal market fulfil their duty to respect human rights, the environment and good governance and do not cause or contribute to potential or actual adverse impacts on human rights, the environment and good governance through their own activities or those directly linked to their operations, products or services by a business relationship or in their value chains, and that they prevent and mitigate those adverse impacts.“
Ovviamente spetterà ai singoli Stati membri nella loro attività di adozione nazionale della direttiva di trasporre i concetti all’interno dell’ordinamento domestico ma si può delineare quelli che saranno i principali punti di questo obbligo di due diligence:
- in caso di violazione le organizzazioni dovranno adottare misure e compiere sforzi per prevenire potenziali impatti negativi nei tre campi della responsabilità aziendale: diritti umani, ambiente e corporate governance mettendo in atto processi appropriati; e definendo il proprio approccio alla due diligence;
- adottare gli sforzi adeguati per identificare i loro fornitori e subappaltatori e intraprendere azioni appropriate per garantire che i propri partner commerciali mettano in atto politiche di governance in linea con la strategia di due diligence della società (ad esempio, mediante accordi quadro, clausole contrattuali, codici di condotta o audit certificati e indipendenti) nonché verificare regolarmente che subappaltatori e fornitori rispettino tali obblighi.
Sebbene non sia possibile analizzare tutte le aree di intervento in materia e tutti gli strumenti adottati o in adozione, merita ricordare anche l’effort presente all’interno della filiera agroalimentare in materia di Pratiche Commerciali Scorrette/Unfair Trading Practice. Il testo della direttiva(8) mira ad identificare una serie di pratiche commerciali definibili black/greys che risultano vietate o da concordare con la PMI operante nella filiera al fine di evitare situazioni di squilibrio economico commerciale.
Il legislatore italiano, che ha recentemente licenziato il testo del futuro Decreto Legislativo ha compiuto anche un passo oltre nella gestione dei rischi di filiera anche in ottica di garantire situazioni eque e non squilibrate che possono avere effetti sulle condizioni di lavoro degli addetti del settore.
Uno di questi strumenti è l’intervento a disciplina degli acquisiti (e vendite) in sottocosto dei prodotti dell‘agroalimentare. Questo profilo diventa rilevante anche in ottica di garantire una corretta remunerazione del lavoro nel settore combattendo fenomeni patologici come il caporalato o le precarie condizioni di lavoro che fatti di cronaca ci hanno portato all’attenzione in relazione a questo settore.
Riassumendo, è rilevante per le imprese e le organizzazioni iniziare a focalizzarsi sui rischi derivanti dalle loro attività economiche non più, solamente, come rischi che possono impattare l’organizzazione stessa ma, altresì, in un’ottica doppia materialità, comprendere gli impatti delle proprie attività sulle imprese che compongono la propria supply chain analizzando, attraverso strumenti di due diligence, gli eventuali pregiudizi agli asset Human, Enviroment and Corporate Governance che fondano le basi della tutela dei valori ESG.
Per approfondire, questi sono i link:
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(1) EU – Guidance on Due Diligence for EU Businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains, July 2021
(2) United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
(3) OECD – Linee Guida per le Imprese Multinazionali, 2011
(4) OECD – Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile, 2018
(6) ILO, International Labour Organisation – Fundamental ILO Conventions
(7) EU – Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains, October 2020