Dalla NFRD (Non-Financial Reporting Directive) alla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
La direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva 2014/95/UE, direttiva NFRD), è stata adottata nel 2014, recepita nella nostra legislazione con il D.Lgs. 254/2016 ed applicata per gli esercizi finanziari a decorrere dal gennaio 2017.
Con tale direttiva si è previsto l’obbligo, per i soggetti coinvolti, di presentare, unitamente al bilancio, anche una dichiarazione di carattere non finanziario (“DNF”), che fornisca informazioni attinenti ad aspetti ambientali, sociali, di gestione del personale, di tutela dei diritti umani, ed al loro impatto sulle persone e sull’ambiente.
Negli ultimi anni, tuttavia, le esigenze di informazione degli utenti sono notevolmente aumentate rispetto al 2014, anno di emanazione della direttiva. E quasi certamente tale tendenza è destinata a proseguire.
Assistiamo ad una costante crescita del mercato dei prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità o di realizzarne determinati obiettivi.
Gli investitori, compresi i gestori di patrimoni, sempre più consapevoli del fatto che le questioni di sostenibilità possono mettere a rischio i risultati finanziari delle imprese, desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che tali questioni comportano per i loro investimenti, nonché conoscere l’impatto di tali investimenti sulle persone e sull’ambiente.
Le organizzazioni non governative, le parti sociali e altri portatori di interessi, si aspettano che le imprese rispondano maggiormente dell’impatto delle loro attività sulle persone e sull’ambiente.
A ciò si aggiunga che per effetto dell’emanazione del regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e del regolamento sulla tassonomia, i gestori di patrimoni ed i consulenti finanziari necessitano di ricevere dalle aziende sempre maggiori informazioni sulla sostenibilità delle loro attività.
Infine, la pandemia di COVID-19 ha accelerato la crescita della domanda di informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese, con particolare riferimento alla vulnerabilità dei lavoratori ed alla resilienza delle catene di fornitura.
Tali cambiamenti di scenario hanno fatto emergere alcune importanti criticità nei contenuti delle attuali DNF, evidenziando come il quadro giuridico vigente non garantisca appieno il soddisfacimento delle esigenze di informazione degli utenti.
In particolare:
✓ Alcune imprese da cui gli utenti si aspettano informazioni sulla sostenibilità non le comunicano, mentre molte delle imprese che invece le comunicano omettono alcune informazioni che sono, tuttavia, pertinenti per gli utenti.
✓ Le informazioni, ove comunicate, sono spesso non abbastanza attendibili e non abbastanza comparabili tra le varie imprese.
✓ Le informazioni sono spesso difficili da reperire per gli utenti e raramente sono disponibili in un formato digitale leggibile da un dispositivo automatico.
Esiste, in sostanza, un crescente divario tra le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese e le esigenze degli utenti a cui tali informazioni sono destinate.
Ciò comporta, come conseguenza, che gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto dei rischi legati alla sostenibilità nelle loro decisioni di investimento, rendendo estremamente difficoltoso, se non impossibile, per loro convogliare risorse finanziarie verso imprese con attività e modelli aziendali sostenibili.
A sua volta ciò compromette il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo ed ostacola la capacità dei portatori di interessi di esigere che le imprese rendano conto del loro impatto sulle persone e sull’ambiente, creando un deficit di responsabilità che potrebbe compromettere il funzionamento efficace dell’economia sociale di mercato.
La situazione attuale è problematica anche dal lato delle imprese cui spetta comunicare tali informazioni.
A causa della scarsa precisione nelle disposizioni attuali e dell’esistenza di un numero elevato di quadri e principi privati, diventa difficile per le imprese sapere esattamente quali informazioni comunicare.
Spesso, poi, le aziende incontrano difficoltà a ottenere le informazioni che esse stesse hanno la necessità di ricevere dai fornitori, dai clienti e dalle partecipate.
Molte imprese sono invitate dai portatori di interessi a fornire informazioni sulla sostenibilità in aggiunta alle informazioni che esse già comunicano in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente, generando costi superflui spesso non sostenibili.
A ciò si aggiunga che la direttiva NFRD è da considerarsi una normativa principle-based, in quanto tale, contenente numerosi elementi di opzionalità per le imprese. E ciò, sia per quanto riguarda gli standard utilizzabili per il reporting (che possono essere nazionali, Ue o internazionali), sia per la tipologia di documento da utilizzare per fornire le informazioni richieste (relazione sulla gestione o relazione distinta), sia per il genere di controlli esterni (mero controllo dell’avvenuta presentazione delle Dichiarazioni Non Finanziarie da parte del revisore o verifica delle informazioni in essa contenute ad opera di un independent assurance services provider).
Tutto ciò rende evidente ed impellente la necessità di una sostanziale revisione dell’impianto della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, al fine di ridurre tale opzionalità e di fornire chiarezza e certezza sulle informazioni di sostenibilità da comunicare.
A tal scopo, la Commissione europea, nell’ambito di un nuovo pacchetto di misure sulla finanza sostenibile, ha presentato una proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (Corporate sustainability reporting directive – CSRD)(3) che, di fatto, aggiornerà la direttiva sul reporting non-finanziario attualmente in essere.
La proposta di direttiva richiederà alle imprese europee di divulgare una serie di informazioni su rischi e impatti relativi ai temi di sostenibilità delle proprie attività aziendali, prefiggendosi, come obiettivi:
✓ il miglioramento dei dati comunicati dalle imprese riguardo ai rischi di sostenibilità al fine di renderle più responsabili e trasparenti per quanto riguarda il loro impatto sulle persone e sull’ambiente;
✓ il miglioramento, in maniera radicale, del modo in cui le informazioni sulla sostenibilità sono comunicate, implementando l’utilizzo delle tecnologie digitali;
✓ creare un’economia più al servizio dei cittadini;
✓ mettere a disposizione del pubblico informazioni adeguate, affidabili, attendibili, comparabili e pertinenti in materia di rischi, opportunità e impatto in termini di sostenibilità;
✓ fare in modo che le imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità comunichino tali informazioni ed, in particolare, tutte quelle che gli utenti considerano pertinenti;
✓ garantire che tali informazioni siano sempre reperibili con facilità e utilizzate agevolmente con l’ausilio di tecnologie digitali;
✓ consentire che lo stato delle informazioni sulla sostenibilità sia reso più comparabile a quello delle informazioni di carattere finanziario.
Nel dettaglio, le principali novità contenute nella proposta di direttiva:
➢ I requisiti di reporting dovranno essere applicati da tutte le imprese di grandi dimensioni (ma la soglia minima verrà abbassata da 500 a 250 dipendenti) e da tutte le PMI quotate sui mercati europei: in questo modo il perimetro si allargherà dalle attuali 11.000 a 49.000 imprese;
➢ i dati dovranno essere riportati sulla base di standard comuni di reporting, che saranno sviluppati dall’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG);
➢ verranno introdotti standard di reporting dedicati alle esigenze e alle capacità specifiche delle PMI quotate;
➢ i requisiti di reporting saranno sviluppati secondo il principio della doppia materialità (le imprese dovranno quindi divulgare informazioni sia sui rischi ambientali e sociali a cui sono esposte, sia sugli impatti provocati dalle attività aziendali sui fattori di sostenibilità);
➢ i contenuti della direttiva dovranno essere coerenti con altre iniziative normative dell’UE sulla finanza sostenibile (come, ad esempio, il regolamento sulla tassonomia e quello sulla trasparenza delle informazioni di sostenibilità per il settore finanziario);
➢ gli standard di reporting dell’UE dovranno essere compatibili con i sistemi già ampiamente diffusi a livello internazionale, come TCFD, GRI, SASB, IIRC, CDSB e CDP;
➢ le informazioni dovranno essere soggette ad audit (cioè a revisione da parte di un ente esterno accreditato dalle autorità nazionali) secondo un metodo semplificato definito “limited assurance”;
➢ le informazioni di sostenibilità dovranno essere pubblicate in formato elettronico XHTML.
Secondo le intenzioni della proposta, tali necessari aggiustamenti permetteranno:
- di ridurre i rischi sistemici per l’economia;
- di migliorare l’assegnazione di capitale finanziario alle imprese e alle attività che affrontano problemi sociali, sanitari e ambientali;
- di aumentare la responsabilità delle imprese per quanto riguarda il loro impatto sulle persone e sull’ambiente, migliorando, così, la fiducia tra le imprese e la società;
- di ridurre i costi superflui sostenuti dalle imprese in relazione all’informativa sulla sostenibilità, creando le condizioni perché esse possano soddisfare in maniera efficiente la crescente domanda di informazioni sulla sostenibilità;
- di fornire chiarezza e certezza per quanto riguarda le informazioni sulla sostenibilità che devono essere comunicate, facendo in modo che i redattori possano ottenere più facilmente dai propri partner commerciali (fornitori, clienti e partecipate) le informazioni di cui necessitano ai fini dell’informativa;
- di ridurre, infine, il numero delle richieste che le imprese ricevono per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità in aggiunta a quelle normalmente divulgate nelle relazioni annuali.
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(1) Direttiva Europea 2014/95/UE sulla Rendicontazione Non Finanziaria (NFRD)
(2) D.Lgs. 254/2016 – Informazioni di carattere non finanziario e informazioni sulla diversità