di Simone MAZZONETTO
Il recente ripristino delle sanzioni commerciali da parte degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran ha riportato in auge la tematica relativa ai materiali di Uso Duale (cd Dual Use) relativamente alle operazioni Export verso paesi a rischio di terrorismo.
Negli ultimi decenni la disciplina dell’antiriciclaggio ha infatti gradualmente occupato un ruolo sempre più importante non solo nell’industria bancaria ma anche più in generale in tutte le attività finanziarie ed economiche tra cui quelle del settore produttivo.
Nello sviluppo della disciplina antiriciclaggio, particolare attenzione è stata riservata alla tematica delle merci Dual Use (chiamate anche merce a uso duale).
Per merci a uso duale si intendono tutti quei beni e tecnologie, oggetto di transazioni commerciali, che hanno una specifica destinazione d’uso per scopi civili, i quali tuttavia potrebbero essere potenzialmente anche sfruttati per l’utilizzo, la produzione e lo sviluppo di attrezzature militari (quali ad esempio armi chimiche, biologiche o nucleari).
Tali beni si differenziano dai classici equipaggiamenti militari poiché la loro natura gli permette di avere un utilizzo duplice ossia un utilizzo indiretto a scopo bellico.
Si tratta di beni che normalmente sono impiegati per scopi civili, che ipoteticamente potrebbero essere utilizzati per scopi militari, come la realizzazione di armamenti o lo sviluppo di programmi nucleari o di tipo bellico fino ad arrivare alla creazione di armi di distruzione di massa; sono perciò sottoposti a controlli rafforzati rispetto a quelli di utilizzo esclusivamente civile.
Sinteticamente le merci oggetto di transazioni internazionali possono essere classificate nelle seguenti macro categorie:
- Merce embargata: è relativa a merce la cui esportazione, verso particolari paesi, è proibita;
- Merce oggetto di autorizzazione: è relativa a merce che è soggetta ad autorizzazione ministeriale ai fini dell’esportazione;
- Merce dual use: è relativa a merce che richiede una specifica analisi al fine di accertare se si tratta di materiali dual use a tutti gli effetti oppure di merce “correlata”;
- Merce non proibita: è relativa a merce classificata a libera esportazione.
Relativamente ai presidi di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso la normativa di riferimento è il Regolamento UE 428/2009 (Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso) modificato dal Regolamento UE 599/2014. La norma si occupa dell’applicazione di determinati regimi di controllo per garantire la sicurezza degli scambi commerciali internazionali prevedendo particolari autorizzazioni da parte delle autorità per poter esportare tali beni.
L’Allegato “I” del regolamento 428/2009 riporta un elenco delle categorie dei beni a duplice uso che sono sottoposti a specifica autorizzazione per essere esportati verso uno stato terzo.
Il Regolamento n. 428/2009 inoltre, all’articolo 3, prevede prevede in ogni caso specifici presidi e controlli sulle esportazioni dei beni dual use anche se non sono ricompresi nell’Allegato “I”.
Al fine delle verifiche AML – CFT in tema di operazioni con merce a uso duale, per un approccio efficace alla gestione del rischio, un corretto processo di Due Diligence dovrebbe prevedere almeno i seguenti presidi:
- Due Diligence Paese: la verifica si basa nell’accertare se il paese destinatario del bene oggetto della transazione commerciale sia una nazione potenzialmente a rischio di terrorismo ovvero si inserito all’interno di Black List pertanto classificato come paese embargato o attenzionato da parte della comunità internazionale. Al fine di identificare al meglio il rischio connesso al paese oggetto di esportazione la prassi è quello di basarsi sulle liste internazionali tra cui ad esempio le liste UE e OFAC, l’elenco dei paesi oggetto di embargo, elenco dei paesi in regime di Black List che non prevedono lo scambio automatico di informazioni;
- Due Diligence Merce: la verifica si basa nell’accertare se la transazione commerciale è relativa a merce Embargata, a libero scambio, ovvero dual use ovvero merce soggetta a autorizzazione ministeriale. Per svolgere tale tipologia di controllo è utile consultare la documentazione di accompagnamento della merce (tra cui ad esempio il DAE – Documento Accompagnamento Esportazione) ove è riportata la specifica tariffa doganale. La tariffa doganale (TARIC – Tariffa Integrata Comunitaria) è lo strumento d’informazione per tutti coloro che svolgono, in modo diretto o indiretto scambi commerciali internazionali. La TARIC contiene il nome dato alla nomenclatura, o classificazione dei prodotti, e delle aliquote di dazio applicabili a ciascuna classe di merci. La tariffa doganale è rappresentata da un numero composto da 8 cifre, le prime 6 sono riconosciute in tutto il mondo e permettono di capire quali siano le caratteristiche del materiale che viene esportato. E’ possibile accedere liberamento all’archivio TARIC presso il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Due Diligence End User: la verifica si basa nell’identificare l’End User\Beneficial Owner (ossia l’attività di identificazione della catena partecipativa e del titolare effettivo) relativa al cliente estero destinatario della merce. La procedura di identificazione è del tutto simile a processo di identificazione prevista dalla normativa nazionale (Dlgs 231/07 e successive modifiche e disposizioni della Banca d’Italia). Essendo tuttavia riferito a persone fisiche residenti per lo piu’ in paesi Extra EU il processo di verifica può risultare più complesso; tale accertamento avviene attraverso la consultazione di provider (normalmente a pagamento) i quali fornisco l’identificazione dei titolare effettivo. Il nominativo identificato dovrà poi essere sottoposto a approfondimenti attraverso la consultazione di liste internazionali contenenti l’elenco di soggetto attenzionati ovvero in regime di Black List. Si evidenzia come mero esempio, la necessità di consultare l’elenco pubblicato dall’OFAC (Office of Foreign Assets Control) e dell’Unione Europea relativamente ai soggetti in regime di Black List e dall’Unione Europea. La presenza di persone fisiche all’interno di tale elenco deriva dal fatto che questi soggetti sono stati coinvolti in vicende relative ad attività quali criminalità, droga, narcotraffico, terrorismo.
Occorre porre particolare attenzione inoltre, durante la fase di identificazione del titolare effettivo estero, ai soggetti classificati come Persone Politicamente Esposta (PEP – Politically Exposed Person); con tale termine si identifica una persona fisica che ricopre una specifica funzione pubblica. Un PEP, in virtù della sua posizione e dell’influenza che può detenere, presenta generalmente un rischio più elevato di potenziale coinvolgimento in corruzione in virtù della sua posizione e dell’influenza che può detenere.
Tutte le restrizioni ed i controlli che si effettuano nei confronti di un PEP, si applicano anche ai famigliari o alle persone che sono a stretto contatto con soggetti appartenenti a tale categoria, o comunque chiunque sia conosciuto pubblicamente o conosciuto dall’istituto finanziario come uno stretto collaboratore personale o professionale.
Intervento di Simone MAZZONETTO, Chief Audit Executive Banco delle Tre Venezie Spa – Adjunct Professor Ca Foscari University of Venice
Per i riferimenti normativi, consultare i seguenti link:
Regolamento UE n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 – (include gli allegati I, II, etc.)
Regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
TARIC, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
TARIC, Unione Europea – DataBase
Black List Unione Europea – Elenco