Il contrasto al finanziamento del terrorismo: sanzioni internazionali e nuove misure di adeguata verifica. Il caso Russia

Il contrasto al finanziamento del terrorismo: sanzioni internazionali e nuove misure di adeguata verifica. Il caso Russia

14 febbraio 2025

di Annamaria GALLO

Introduzione

Il contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT, dall’inglese Counter Financing of Terrorism) è diventato uno degli obiettivi prioritari a livello globale per garantire la sicurezza internazionale e proteggere i sistemi economico-finanziari. La natura transnazionale del terrorismo e la sofisticazione delle sue reti finanziarie richiedono un’azione coordinata tra Stati, istituzioni finanziarie e autorità di vigilanza.

Negli ultimi anni, l’adozione di sanzioni internazionali mirate e l’introduzione di misure più stringenti di adeguata verifica hanno rappresentato strumenti fondamentali per interrompere i flussi finanziari che alimentano attività terroristiche. Questo articolo esplorerà l’importanza delle sanzioni finanziarie, il loro impatto operativo e il ruolo cruciale delle nuove disposizioni in materia di adeguata verifica, con particolare attenzione alla verifica sui titolari effettivi e sui soggetti listati.

1. Le sanzioni Internazionali

1.1. Definizione e tipologie di sanzioni

Le sanzioni internazionali  quali strumento politico strategico sono misure restrittive imposte da organismi sovranazionali, come le Nazioni Unite (ONU), l’Unione Europea (UE) o singoli Stati, per contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, inclusi il terrorismo e il suo finanziamento. Si distinguono in:

  • Sanzioni economiche generali, strumento di pressione politica, limitano o vietano attività commerciali con determinati Paesi o regioni;
  • Sanzioni finanziarie mirate, focalizzate su individui, entità giuridiche o organizzazioni specifiche sospettate di essere coinvolte nel terrorismo;

Le sanzioni mirate si applicano attraverso il congelamento dei beni, il divieto di fornire fondi o risorse economiche e la limitazione delle attività finanziarie di soggetti specifici. Queste misure mirano a interrompere il supporto economico a organizzazioni terroristiche e ai loro membri.

1.2. Le liste dei soggetti sanzionati

Gli organismi internazionali e nazionali pubblicano liste di soggetti sanzionati, noti come “designated persons” o “listati”. Questi elenchi includono:

  • Terroristi e gruppi terroristici;
  • Entità che forniscono supporto finanziario, logistico o materiale a organizzazioni terroristiche;
  • Persone o società collegate a governi o regimi sottoposti a sanzioni internazionali.

Tra le liste più utilizzate troviamo:

  • l’Elenco consolidato delle sanzioni dell’ONU, che contiene i nomi dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza;
  • la lista dei soggetti sanzionati dall’OFAC (Office of Foreign Assets Control) negli Stati Uniti, che include individui e organizzazioni di interesse strategico;
  • l’elenco dei soggetti sanzionati pubblicato dall’Unione Europea, che riflette le decisioni del Consiglio dell’UE in materia di politica estera e di sicurezza comune.

Questi elenchi vengono aggiornati periodicamente per riflettere l’evoluzione delle minacce e delle dinamiche geopolitiche.

Per quanto attiene in particolare le sanzioni europee, queste vengono emanate attraverso i Regolamenti che sono immediatamente esecutivi in ogni stato membro; questo assicura l’immediata e contestuale applicazione delle misure assunte in tutta l’Unione Europea e comprendono[1]:

  • embargo sulle armi;
  • congelamento dei beni di proprietà di persone o entità inserite in elenco: tutti i loro beni nell’UE sono congelati e persone ed entità dell’UE non possono mettere fondi a loro disposizione;
  • sanzioni economiche o restrizioni riguardanti specifici settori di attività economica, tra cui divieti di importazione o esportazione di determinati beni, divieti di investimento, divieti di fornire determinati servizi, ecc.;
  • restrizioni all’ammissione delle persone inserite in elenco (divieto di viaggio): queste persone non possono entrare nell’UE o, se sono cittadini dell’UE, viaggiare al di fuori dello Stato membro di cittadinanza.

1.3. Finalità e impatti delle sanzioni mirate

Le sanzioni mirate hanno lo scopo di:

  • congelare i beni finanziari di soggetti e organizzazioni coinvolti in attività terroristiche;
  • interrompere i flussi economici che supportano il terrorismo;
  • isolare economicamente e politicamente gli attori che favoriscono o promuovono attività illecite.

Dal punto di vista operativo, queste misure impongono alle istituzioni finanziarie obblighi stringenti, come il monitoraggio costante dei clienti e delle transazioni per identificare possibili violazioni delle sanzioni.

Ad esempio, il congelamento dei beni può includere conti bancari, titoli, beni mobili e immobili, impedendo ai soggetti designati di accedere a risorse economiche per sostenere le proprie attività.

1.4. La cooperazione internazionale e le sfide operative

La lotta al finanziamento del terrorismo richiede un approccio multilaterale, in cui Stati e organizzazioni internazionali collaborano per implementare e far rispettare le sanzioni. Tuttavia, le differenze nei quadri normativi e nelle capacità di enforcement possono rappresentare un ostacolo. Alcune delle principali sfide includono:

  • Difficoltà di identificazione: individuare i soggetti realmente controllati dai listati o le loro entità schermate;
  • Uso di tecnologie avanzate da parte dei terroristi come le criptovalute, che per le loro caratteristiche funzionali potrebbero facilitare anche il finanziamento del terrorismo[2];
  • Gestione dei falsi positivi: bilanciare il rigore dei controlli con la necessità di non penalizzare clienti legittimi.

L’adozione di tecnologie di analisi avanzata, come l’intelligenza artificiale e il machine learning, sta apportando miglioramenti all’efficacia dei controlli e ridurre gli errori.

2. Le nuove misure di adeguata verifica: verificare i soggetti listati e i titolari effettivi

2.1. Il concetto di adeguata verifica

A prescindere dagli strumenti anche basati sull’Intelligenza Artificiale, il pilastro fondamentale del sistema antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo è e resta l’adeguata verifica, che consiste in una serie di controlli volti a identificare e valutare il rischio associato a un cliente, una transazione o un’entità giuridica. Le principali fasi includono:

  • l’identificazione del cliente e dei titolari effettivi;
  • la verifica dell’identità anche attraverso fonti affidabili e indipendenti;
  • la valutazione della relazione d’affari o della transazione.

La conoscenza del cliente, in un contesto geopolitico così mutevole, è oggi di fondamentale importanza. Non solo è indispensabile acquisire informazioni dettagliate sul cliente, ma nel caso di operazioni di pagamento vanno acquisite informazioni complete sull’ordinante e sul beneficiario, anche attraverso la verifica della documentazione relativa alla transazione commerciale cui il pagamento si riferisce. Da non sottovalutare, inoltre, il passaggio delle merci che potrebbe avvenire anche attraverso Raesi differenti rispetto a quello in cui ha sede il destinatario finale. 

2.2. Verifica dei soggetti listati

Il nuovo Regolamento AML rafforza ed amplia il perimetro dell’adeguata verifica. Le nuove normative europee prevedono, infatti, che le istituzioni finanziarie implementino controlli per determinare se:

  • un cliente o un titolare effettivo è incluso in una lista di sanzioni internazionali;
  • soggetti listati detengono partecipazioni superiori al 50% in entità giuridiche.

Questa verifica deve essere effettuata anche utilizzando strumenti di screening avanzati che confrontano i dati dei clienti con gli elenchi delle sanzioni.

2.3. L’importanza della verifica sui titolari effettivi

I titolari effettivi rappresentano spesso l’ultimo livello di controllo per identificare chi beneficia realmente di una società o di un’attività economica. Le normative richiedono:

  • di identificare tutti i soggetti che detengono una partecipazione diretta o indiretta significativa (attualmente superiore al 25%).
  • di estendere i controlli a soggetti listati che possano influenzare indirettamente entità giuridiche, anche attraverso partecipazioni superiori al 50%.

Le verifiche sui titolari effettivi già oggi hanno dimostrato la loro importanza nel prevenire l’elusione delle sanzioni, ma hanno anche posto alcune sfide per il settore finanziario:

  • Incremento delle responsabilità: gli operatori saranno tenuti a identificare con estrema attenzione partecipazioni indirette o situazioni di controllo effettivo;
  • Necessità di aggiornamenti continui: i cambiamenti nelle strutture societarie richiedono una costante revisione dei dati;
  • Sforzi collaborativi: il successo dipende spesso dalla condivisione di informazioni tra diversi attori, come le autorità di vigilanza e le istituzioni finanziarie.

In virtù, dunque, dell’art.19 del nuovo Regolamento AML, nel novero dell’adeguata verifica andranno effettuate verifiche in relazione alla presenza di sanzioni finanziarie mirate in capo al cliente o ai titolari effettivi.

2.4. Sfide operative e tecnologiche

Implementare efficacemente queste misure richiede:

3. Le sanzioni europee alla Russia

3.1. Le sanzioni economiche contro la Russia: un focus sui regolamenti europei

Dal 2014, in seguito all’annessione della Crimea da parte della Russia e ancor più dopo l’inizio del conflitto in Ucraina nel 2022, l’Unione Europea ha introdotto una serie di sanzioni economiche contro la Federazione Russa. Questi provvedimenti mirano a colpire settori strategici e individui chiave, con l’obiettivo di esercitare pressione economica e politica sul governo russo.

Principali Regolamenti europei

Le sanzioni europee contro la Russia sono state disciplinate da una serie di Regolamenti, tra cui i principali sono:

  • Regolamento (UE) n.208/204: dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati in un elenco allegato a tali atti.
  • Regolamento (UE) n.269/2014: dispone il divieto d’ingresso e il congelamento dei beni di personalità russe e crimeane responsabili di aver messo a repentaglio la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina;
  • Regolamento (UE) n.682/2014: vieta l’importazione di merci provenienti dalla Crimea o da Sebastopoli;
  • Regolamento (UE) n. 825/2014: estende il divieto ai nuovi investimenti e alla vendita, fornitura e trasferimento di attrezzature e tecnologie nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia, nonché per lo sfruttamento di petrolio, gas e minerali
  • Regolamento (UE) n.833/214: impone (i) restrizioni finanziarie (divieto a persone fisiche e giuridiche dell’UE di investire in bonds, azioni o strumenti finanziari analoghi delle principali istituzioni finanziarie russe, nonché di alcune società energetiche e della difesa); (ii) divieti riguardanti il settore degli armamenti (embargo al commercio di tutti gli armamenti); (iii) divieto di esportare qualsiasi bene a duplice uso a un utilizzatore finale militare o per uso militare; (iv) per l’alta tecnologia (divieto di fornire servizi o tecnologie per l’esplorazione e produzione petrolifera in acque profonde, nell’Artico o per il petrolio di scisto, con esclusione dei progetti relativi al settore del Gas).

In tale contesto l’Unione Europea ha adottato – fino ad oggi – ben 15 pacchetti sanzionati:

3.2 Impatto delle sanzioni sul settore finanziario

Le sanzioni hanno avuto un impatto significativo sulle istituzioni finanziarie europee, che sono state chiamate a:

  • Congelare asset: bloccare i fondi di oligarchi e aziende collegate al governo russo;
  • Sospendere transazioni: limitare l’accesso delle banche russe al sistema SWIFT;
  • Rivedere i rapporti commerciali: monitorare attentamente le transazioni per evitare violazioni involontarie dei regolamenti.

Le sanzioni contro la Russia impongono diversi controlli operativi agli intermediari finanziari, tra cui:

  • Volume di transazioni da comunicare: le istituzioni finanziarie devono analizzare attentamente l’operatività della propria clientela al fine di adempiere ad obblighi comunicativi della Vigilanza in tema di depositi intestati a nominativi russi (Flussi DEPRU e TRU);
  • Analisi approfondita di entità collegate: viene richiesta un’analisi approfondita anche delle controparti finanziarie al fine di individuare partecipazioni indirette o situazioni di controllo effettivo riconducibili a soggetti listati.

In particolare, per quanto attiene gli obblighi informativo – comunicativi, gli intermediari, al fine di ottemperare alle norme unionali dei Regolamenti n.833/2014 e 765/2006 e s.m.i., sono tenuti a trasmettere alla UIF i flussi DEPRU ovvero:

  • l’elenco dei depositi che, alla data del 25 febbraio 2022, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia (comunicazione ai sensi della lett. a) dei Regolamenti). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza annuale, entro il 27 maggio;
  • informazioni sui depositi che, all’ultimo giorno del mese, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori (comunicazione ai sensi della lett. b) dei Regolamenti). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza mensile, entro il giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento.

In aggiunta, per i soli depositi russi, deve essere altresì trasmesso l’elenco dei depositi che, alla data del 17 dicembre 2022, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da una persona giuridica, da un’entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione, i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia (comunicazione ai sensi della lett. a-bis) del Regolamento). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza annuale, entro il 27 maggio.

Inoltre, gli intermediari a decorrere dal 1° luglio 2024 sono tenuti a trasmettere i flussi TRU ovvero le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi verso l’esterno dell’Unione il cui importo, singolo o cumulativo, nel corso del semestre, sia superiore a 100.000 euro avviati, direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % alternativamente da: 

  1. una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia;
  2. un cittadino russo;
  3. una persona fisica residente in Russia.

Da non dimenticare in tale contesto il rischio reputazionale. Il mancato rispetto delle sanzioni, infatti, può comportare pesanti sanzioni pecuniarie e danni all’immagine dell’istituzione.

4. Conclusioni

Il contrasto al finanziamento del terrorismo richiede un impegno costante e coordinato. Le sanzioni internazionali e le nuove misure di adeguata verifica rappresentano strumenti essenziali per interrompere i flussi finanziari illeciti, ma la loro efficacia dipenderà dalla capacità delle istituzioni di adattarsi rapidamente alle nuove sfide.

Investire in tecnologia, formazione e cooperazione internazionale sarà cruciale per garantire un sistema finanziario più sicuro e resiliente.

Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’istituto di appartenenza.


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) Consilium Europa, Quali tipi di sanzioni adotta l’UE?

(2) Banca d’Italia, Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo cripto?, Novembre 2024



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