riciclaggio evoluzione giurisprudenziale

Il reato di riciclaggio presupposti ed evoluzione giurisprudenziale

25 novembre 2020

di Cipriano FICEDOLO

La recentissima sentenza in commento (sentenza n. 32112/20)(1), emessa dalla II^ Sezione della Suprema Corte di Cassazione offre degli spunti di notevole interesse per i temi trattati e le soluzioni offerte in tema di riciclaggio.

Prima di soffermarci sui temi propri della sentenza è necessario effettuare una breve panoramica sul reato di riciclaggio al fine di meglio perimetrare il delitto in oggetto.

Si intende comunemente per riciclaggio ogni attività diretta a far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita e/o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario, investendoli in iniziative economiche lecite con il pericolo di alterare i meccanismi di mercato.

La figura delittuosa in oggetto è qualificabile come reato “plurioffensivo” poiché, accanto al patrimonio, sono tutelati altri beni giuridici come, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, ovvero l’ordine economico-finanziario, anche nella specie della tutela del risparmio.

Il delitto può essere commesso da qualunque persona che non abbia concorso nel reato presupposto dal quale provengono il denaro, i beni o altre utilità oggetto della condotta.

La condotta tipica del reato è descritta dalla norma secondo tre diversi modelli fattuali:

1. Sostituzione;

2. Trasferimento;

3. Altre operazioni per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

L’oggetto materiale del reato è costituito da: denaro, beni o altre utilità dove per altre utilità deve intendersi non solo valori, ma qualsivoglia elemento suscettibile di sfruttamento economico che sia proveniente da qualunque reato doloso.

Il reato di riciclaggio, nell’ambito dei reati di evento, si colloca tra i reati a forma libera, o elastica, in contrapposizione ai reati a forma vincolata.

La forma libera del reato di riciclaggio implica che, l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o, delle altre utilità, possa essere astrattamente realizzato:

  • sia con singoli atti leciti che,
  • con una pluralità di distinti atti leciti, anche realizzati a distanza di tempo, purché siano ricondotti a unità dall’obiettivo comune cui essi sono finalizzati, ossia la schermatura della provenienza delittuosa del denaro che costituisce il loro oggetto.

Non è essenziale, inoltre, che l’agente individui e preveda fin dall’inizio del proprio progetto delittuoso i singoli atti che andrà a compiere per perseguire la finalità di occultamento, ben potendo accadere che i singoli atti siano individuati nel corso della sua attuazione, in base alle eventuali sopravvenienze ovvero in base allo sviluppo concreto degli eventi che rendono preferibile un atto piuttosto che un altro, ovvero, mettono a disposizione atti precedentemente non previsti dall’ordinamento giuridico, che possono rendere più efficace l’azione nella prospettiva di rendere definitiva e/o di consolidare l’acquisizione del provento del delitto(2).

Di contro, ad esempio la truffa è un reato a forma vincolata perché occorre che taluno si procuri un profitto ingiusto arrecando un danno patrimoniale, mediante “artifici o raggiri“, non è sufficiente, che ricorra il solo profitto e l’altrui danno, ma occorre che, tale risultato sia raggiunto con una determinata modalità di condotta, e cioè gli artifici o i raggiri elementi necessari ed imprescindibili affinché si configuri il reato de quo.

In relazione all’elemento soggettivo, il dolo del reato di riciclaggio è quello generico: il compimento delle condotte incriminate (sostituzione, trasferimento, altre operazioni) deve essere sostenuto dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto materiale.

Ovviamente il contenuto del dolo si estende alla volontà di agire, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza criminosa dei beni e, con la consapevolezza della idoneità dell’operazione.

Attualmente il compito di reprimere i reati di riciclaggio, nei quali è particolarmente coinvolta la criminalità organizzata, è affidato soprattutto a due norme, che minacciano un’eguale pena edittale:

  • l’art. 648bis (riciclaggio);
  • l’art. 648ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);

collocati entrambi all’interno del titolo codicistico dedicato ai delitti contro il patrimonio.

Dopo questo breve excursus introduttivo possiamo addentrarci nella vicenda che ci interessa più da vicino, ovvero l’evoluzione giurisprudenziale del reato di riciclaggio.

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LEGGI QUI l’articolo successivo   2/2,   L’evoluzione giurisprudenziale del reato di riciclaggio

 


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   Corte di Cassazione, sezione penale Sez. II, Sentenza 16 novembre 2020 (ud. 23-09-2020), n. 32112

(2)  Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 24 febbraio 2020, n. 7257

 



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