Il Registro dei Titolari Effettivi in Italia: Trasparenza Societaria e Contrasto ai Reati Finanziari

Il Registro dei Titolari Effettivi in Italia: Trasparenza Societaria e Contrasto ai Reati Finanziari

3 gennaio 2025

di Annamaria GALLO

1. L’importanza della trasparenza societaria come prerequisito del Registro

La trasparenza societaria rappresenta uno dei cardini del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Permette di identificare chi, direttamente o indirettamente, detiene il controllo di una persona giuridica, riducendo così l’opacità che spesso favorisce l’uso illecito delle strutture societarie.

A livello globale, istituzioni come il Financial Action Task Force (FATF/GAFI) promuovono politiche volte a rendere più tracciabili le transazioni finanziarie e l’assetto proprietario delle aziende.

Questa trasparenza non è solo una misura preventiva, ma rafforza la fiducia nei mercati e nelle istituzioni.

In Italia, la creazione di un Registro dei Titolari Effettivi riflette la necessità di allinearsi agli standard internazionali e di proteggere il sistema economico da infiltrazioni criminali.

2. Excursus storico: dal contesto internazionale pre-registro alle tappe legislative chiave

L’idea di identificare i titolari effettivi nasce dall’esigenza di contrastare i reati finanziari su scala globale. Le raccomandazioni del FATF/GAFI, introdotte già negli anni ’90, hanno stimolato i Paesi a implementare misure che obblighino le aziende a dichiarare i propri beneficiari finali.

Le Raccomandazioni principali sulla trasparenza e i titolari effettivi

  • Raccomandazione 24: Trasparenza delle persone giuridiche

Prevede che i Paesi adottino misure per garantire che le informazioni sui beneficiari effettivi delle persone giuridiche (come società e fondazioni) siano accurate, aggiornate e accessibili alle autorità competenti.

L’obiettivo è impedire che strutture societarie vengano utilizzate per scopi illeciti come il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale o il finanziamento del terrorismo.

  • Raccomandazione 25: Trasparenza delle strutture giuridiche (trust)

Richiede che le informazioni sui beneficiari dei trust e di altre strutture giuridiche simili siano disponibili e utilizzabili per prevenire abusi.

Il GAFI, inoltre, enuclea anche principali requisiti per le persone giuridiche, focalizzate su 

  1. Identificazione del titolare effettivo: Ogni entità deve identificare le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione significativa o esercitano controllo sull’azienda.
  2. Conservazione dei dati: Le informazioni sui titolari effettivi devono essere aggiornate e conservate per un periodo minimo di 5 anni.
  3. Accessibilità: Le autorità competenti, come le unità di informazione finanziaria (FIU) e le forze dell’ordine, devono poter accedere rapidamente a queste informazioni.

Il GAFI promuove l’adozione di registri centrali dei titolari effettivi come mezzo per migliorare l’accesso alle informazioni. Tali registri devono:

Il GAFI, infine, valuta periodicamente l’implementazione delle sue raccomandazioni nei Paesi membri attraverso il processo di mutual evaluation. Questi rapporti analizzano l’efficacia delle misure AML/CFT adottate, evidenziando aree di miglioramento.

A livello comunitario i principali provvedimenti sono:

  • VI Direttiva AML (2024): ha consolidato l’approccio europeo, armonizzando ulteriormente gli obblighi in materia di antiriciclaggio e protezione contro il finanziamento del terrorismo.
  • V Direttiva AML (2018): ha esteso l’accessibilità del registro al pubblico, segnando un passo importante verso una maggiore accountability.
  • IV Direttiva AML (2015): ha istituito formalmente i registri dei titolari effettivi, imponendo obblighi di trasparenza alle aziende.
  • III Direttiva AML (2005): ha introdotto l’obbligo per le entità finanziarie di identificare il titolare effettivo nell’ambito della due diligence.

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio disciplina la regolamentazione del Registro dei titolari effettivi disponendo condizioni più stringenti sulla trasparenza della titolarità effettiva e definendo i criteri di individuazione della stessa.

Con la VI Direttiva Antiriciclaggio: 

  • Si amplia il perimetro dei soggetti che potranno accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva alle persone con un interesse legittimo nella prevenzione e alla lotta al riciclaggio, come i giornalisti e le organizzazioni di società civile (leggi Il Registro dei titolari effettivi è operativo anche in Italia ma non è accessibile al pubblico);
  • Si autorizzano gli organismi responsabili dei registri a richiedere ai soggetti giuridici tutte le informazioni necessarie ad identificare e verificare i loro titolari effettivi ed appurare l’accuratezza delle relative informazioni. Le informazioni contenute nei Registri dovranno essere accessibili in un formato facilmente utilizzabile e leggibile meccanicamente;
  • Si potenziano i poteri delle Unità di informazione finanziaria degli Stati membri in ordine all’analisi e individuazione dei casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, alla sospensione o negazione del consenso alle operazioni sospette, all’accesso immediato e diretto a un’ampia gamma di informazioni finanziarie, amministrative e investigative; infine si rafforza la cooperazione delle UIF nazionali nell’Unione Europea.

3. La Sentenza della Corte di Giustizia UE (2022): Un Punto di Svolta

La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2022 ha segnato un momento critico nella storia dei registri dei titolari effettivi. La Corte ha stabilito che l’accesso pubblico indiscriminato a questi registri viola i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla privacy sancito dal GDPR.

Questo giudizio ha sollevato interrogativi su come bilanciare il bisogno di trasparenza con la protezione dei dati personali. Molti Stati membri hanno dovuto rivedere le modalità di accesso al registro, garantendo che l’utilizzo delle informazioni fosse proporzionato e finalizzato agli scopi legittimi previsti dalla normativa.

4. Il contesto italiano e le vicende fino alla sentenza del Consiglio di Stato (settembre 2024)

L’Italia ha recepito le direttive europee creando un Registro dei Titolari Effettivi gestito dalle Camere di Commercio. Tuttavia, l’implementazione è stata caratterizzata da ritardi e controversie, soprattutto in merito alla protezione dei dati e alla complessità delle procedure operative.

L’esito del rinvio alla Corte di Giustizia UE sarà determinante per chiarire il futuro del registro dei titolari effettivi in Italia e nell’Unione Europea. Una delle principali questioni in gioco è l’equilibrio tra trasparenza e tutela della privacy, in particolare nel contesto di attività economico-giuridiche complesse come i trust e i mandati fiduciari.

5. Il registro negli USA: un confronto internazionale

Il panorama della trasparenza societaria negli Stati Uniti sta attraversando una trasformazione significativa con l’implementazione del Corporate Transparency Act (CTA). Questa nuova normativa rappresenta un punto di svolta cruciale nel contrasto ai reati finanziari e nella modernizzazione della governance aziendale americana.

Per decenni, gli Stati Uniti hanno rappresentato un territorio fertile per strutture societarie poco trasparenti. La mancanza di un registro centralizzato dei titolari effettivi ha spesso facilitato attività illecite come riciclaggio di denaro, evasione fiscale e finanziamento di attività criminali.

Il CTA nasce dalla necessità di allinearsi agli standard internazionali e rispondere alle crescenti pressioni globali per una maggiore trasparenza finanziaria. L’obiettivo è chiaro: rendere più difficile nascondere la vera proprietà delle società, smantellando i cosiddetti “schermi societari” che hanno troppo a lungo occultato attività illegali.

Il Corporate Transparency Act (CTA), entrato in vigore nel 2021, ha istituito un sistema nazionale per raccogliere informazioni sui beneficiari effettivi, gestito dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e dal 1° gennaio 2024 anche gli Stati Uniti si sono adeguati agli standard internazionali previsti per l’individuazione dei beneficiari effettivi delle persone giuridiche mediante apposite comunicazioni che i soggetti interessati dovranno trasmettere alle Autorità di Controllo.

La norma si applica sia alle LLC che alle Corporation aperte in qualsiasi stato degli Stati Uniti. Ogni società con meno di 20 dipendenti e fatturato inferiore a 5 milioni di dollari deve ora comunicare informazioni dettagliate sui propri titolari effettivi.

Le informazioni richieste vanno ben oltre la semplice denominazione societaria. Vengono raccolti dati personali come nome completo, data di nascita, indirizzo e un documento di identificazione dei soggetti che detengono una partecipazione significativa o esercitano un controllo effettivo sull’azienda.

Un elemento che distingue il modello statunitense è la riservatezza assoluta. Diversamente dall’approccio europeo, il registro NON è pubblico. L’accesso è rigorosamente limitato:

  • Autorità governative federali
  • Forze dell’ordine
  • Agenzie di intelligence
  • Istituzioni finanziarie (previa autorizzazione)

Questa scelta riflette un approccio più conservativo alla privacy, tipico della cultura giuridica americana. I dati, inoltre, verranno utilizzati solo nel caso di procedimenti penali. 

Le società americane con data di costituzione antecedente al 1° gennaio 2024 hanno un anno di tempo per effettuare la dichiarazione dei titolari. Chi non si adegua rischia sanzioni fino a 10.000 dollari e potenziali conseguenze penali.

Il confronto con il modello europeo evidenzia due filosofie regolatorie diverse, ma entrambe orientate a contrastare i reati finanziari e a rafforzare la fiducia nel sistema economico. Il CTA è sicuramente un cambio di paradigma nella concezione della responsabilità societaria, rappresenta il passaggio da un modello che tollerava l’opacità a uno che pretende chiarezza e accountability.

6. Finalità e obiettivi: focus sul contrasto ai reati finanziari e impatto sulla governance

Il Registro dei Titolari Effettivi ha come obiettivo principale quello di rendere più difficili attività come il riciclaggio, l’evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo. Identificando chiaramente i beneficiari finali delle società, il registro mira a impedire che strutture societarie vengano utilizzate per scopi illeciti.

Inoltre, la trasparenza promossa dal registro favorisce una governance aziendale più responsabile, obbligando i dirigenti a conformarsi a norme più stringenti e riducendo i rischi legati a conflitti di interesse e pratiche fraudolente.

7. Prospettive future: sviluppi tecnologici e VI Direttiva Europea

Il futuro del Registro dei Titolari Effettivi non è semplicemente una questione di adempimento normativo, ma una rivoluzione che abbraccia le più avanzate tecnologie disponibili. Immaginiamo un ecosistema dove l’innovazione digitale diventa il principale alleato della trasparenza finanziaria. 

L’evoluzione tecnologica rappresenta una grande opportunità per migliorare l’efficienza e l’affidabilità del registro. L’uso della blockchain, ad esempio, potrebbe garantire una maggiore sicurezza e immutabilità dei dati, mentre l’intelligenza artificiale potrebbe semplificare l’analisi delle informazioni per identificare rapidamente eventuali anomalie.

La VI Direttiva AML potrebbe inoltre introdurre ulteriori strumenti di armonizzazione tra gli Stati membri, favorendo un approccio più uniforme e coordinato a livello europeo.

8. Conclusioni

Il Registro dei Titolari Effettivi è uno strumento cruciale per garantire la trasparenza del sistema economico e prevenire reati finanziari. Nonostante le sfide normative e operative, il suo sviluppo rappresenta un passo essenziale verso un’economia più sicura e responsabile.

L’Italia, come gli altri Paesi europei, deve continuare a investire in questo strumento, garantendo un equilibrio tra trasparenza e protezione della privacy, e sfruttando le innovazioni tecnologiche per massimizzarne l’efficacia.

Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’istituto di appartenenza.



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