Il Registro dei Titolari Effettivi. Un'annosa questione

Il Registro dei Titolari Effettivi. Un’annosa questione

22 luglio 2024

di Annamaria GALLO

L’articolo 21 del Decreto Legislativo 231/2007 disciplina la comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica devono effettuare in relazione alle informazioni relative ai propri Titolari Effettivi al Registro delle Imprese. 

Restano escluse dall’obbligo comunicativo tutte le società non dotate di personalità giuridica e, quindi:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo;
  • le società in accomandita semplice.

Secondo quanto previsto dalla norma italiana, il Registro è composto da 2 sezioni:

  1. una sezione autonoma, per società e persone giuridiche private, 
  2. una sezione speciale, riservata ai Trust espressi e istituti giuridici affini. 

La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’applicativo DIRE mediante presentazione di una pratica sottoscritta digitalmente, in caso di società, dal legale rappresentante, per le persone giuridiche private dal fondatore e dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza legale e l’amministrazione e per i Trust dal Trustee. 

La norma prevede che le imprese, le persone giuridiche private, i Trust e gli istituti affini costituiti successivamente alla data del 10 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del Titolare Effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. Le eventuali variazioni dei dati relativi al Titolare Effettivo che risultano già iscritti nel registro delle imprese dovranno essere comunicate entro il termine di 30 giorni dalla variazione.

Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione sulla Titolarità Effettiva comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c.

Chi può accedere al Registro dei Titolari Effettivi?

Per quanto riguarda i soggetti che potranno accedere al Registro, le autorità quali il MEF, Autorità di vigilanza di settore, Unità di Informazione Finanziaria, Direzione Investigativa Antimafia potranno accedere ad entrambe le sezioni, senza alcuna restrizione. Anche i soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, come la banca, potranno accedere ad entrambe le sezioni nell’ambito dell’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica.

Per il pubblico indistinto, invece, sono previste regole di accesso diverse a seconda che si tratti di società e persone giuridiche private oppure Trust. Nel caso di società, il pubblico può accedere ai dati a richiesta e senza limitazioni, salvo la presenza di controinteressati all’accesso. Se, invece, le informazioni riguardano i Titolari Effettivi di Trust e istituti giuridici affini, il richiedente dovrà vantare un interesse giuridico rilevante e presentare una richiesta motivata di accesso che sarà vagliata e autorizzata dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Per la corretta individuazione del Titolare Effettivo, non sarà in ogni caso sufficiente la mera consultazione del Registro. 

Le Linee Guida EBA sui fattori di rischio, infatti, prevedono espressamente che la consultazione dei registri non esime da controlli e verifiche: “Le imprese dovrebbero essere consapevoli che l’utilizzo delle informazioni contenute nei registri dei Titolari Effettivi non le assolve, di per sé, dall’obbligo di prendere adeguate misure in funzione del rischio per identificare il Titolare Effettivo e verificare la sua identità. Le imprese potrebbero dover adottare misure supplementari per identificare e verificare il Titolare Effettivo, in particolare qualora il rischio associato al rapporto continuativo risulti elevato o l’impresa nutra dubbi che la persona iscritta nel registro sia il Titolare Effettivo”.

Il V comma dell’articolo 6 del Decreto 55/2022 del MEF prevede, inoltre, che la banca segnali tempestivamente alla Camera di commercio eventuali difformità tra le informazioni sulla Titolarità Effettiva ottenute dalla consultazione e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

Tale difformità può dipendere dal fatto che le informazioni acquisite sul cliente non siano aggiornate e allora, prima di comunicare la discrasia alla Camera di commercio, si convoca il cliente in filiale e si aggiorna l’adeguata verifica. Solamente se, dopo aver aggiornato il patrimonio informativo del cliente, permane la difformità ci si attiva per la comunicazione. In questo caso si valuta anche se inoltrare al Delegato SOS una segnalazione di operazione sospetta.

Mancata operatività del Registro dei Titolari Effettivi

Il Registro dei Titolari Effettivi sarebbe dovuto entrare in vigore l’11 dicembre 2023. Il Tar del Lazio sezione quarta con l’ordinanza 8083/2023 ha accolto la richiesta di Assoservizi Fiduciari di sospendere l’efficacia del decreto del Ministero delle Imprese del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla Titolarità Effettiva” pubblicato in G.U – Serie generale n. 236 del 9 ottobre 2023.

Ad aprile 2024, il TAR del Lazio, con la pubblicazione di sei decisioni (nn. 6837 – 6839 – 6840 –  6841 – 6844 – 6845), ha respinto tutti i motivi dei ricorsi che nel mese di dicembre 2023 avevano indotto alla decisione di sospendere l’adempimento. A seguito della pubblicazione delle decisioni, la scadenza connessa agli adempimenti del primo avvio del Registro è coincisa con la data dell’11.4.2024.

A maggio 2024, però, vi è stata una nuova sospensione del Registro; il Consiglio di Stato (sez. VI) con l’Ordinanza n. 3533/2024 pubblicata il 17.5.2024, è intervenuto per la riforma della sentenza del TAR LAZIO n. 06840/2024 e ha sospeso, ancora una volta, l’operatività del Registro dei Titolari effettivi. Il Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi sulla questione a partire dal 19 settembre 2024, data in cui è fissata la prima udienza.

Nel caso in cui il cliente sia una società estera, al di là dei numerosi strumenti che ogni banca ha acquistato per le visure estere, è possibile consultare – in qualche caso previa registrazione e in qualche caso senza problemi come in Francia – anche i Registri dei Titolari Effettivi esteri. Un elenco dei Registri europei si trova all’indirizzo di seguito riportato.(1)

Si spera, inoltre, che presto possa tornare in funzione Boris, il sistema mediante il quale erano interconnessi i registri centrali nazionali dei Titolari Effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. A seguito di una sentenza della Corte di Giustizia del 22 novembre 2022, il sistema di interconnessione dei registri dei Titolari Effettivi non può fornire l’accesso pubblico alle informazioni contenute nei registri nazionali dei Titolari Effettivi.

Altro strumento utile per le verifiche è “Opencorporates(2), un sito gratuito a cui si accede da Google.

Infine, è possibile verificare anche il quadro RU della dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli enti non commerciali ed equiparati, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha introdotto per la prima volta l’obbligo di dichiarare il Titolare Effettivo nel rigo RU150 del modello Redditi SC, SP e PF 2023 – periodo di imposta 2022. 

Intervento di Annamaria GALLO, AML Specialist c/o ICCREA Banca S.p.A.

Questo articolo fa parte della Serie Podcast “Antiriciclaggio Detto Fatto” realizzata dall’autrice Annamaria GALLO.

Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’istituto di appartenenza.


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) Elenco dei Registri Europei del Titolare Effettivo, European Justice

(2) Opencorporates, Google



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