Il sistema di segnalazione ai sensi della nuova normativa safeguarding

Il sistema di segnalazione ai sensi della nuova normativa safeguarding

16 dicembre 2024

di Marta VALENTINI

Il contesto internazionale

Negli ultimi decenni, il settore sportivo è stato destinatario di una forte attività di regolamentazione nazionale e internazionale al fine di rispondere alle crescenti richieste di trasparenza, integrità e tutela di coloro che partecipano a vario titolo all’attività sportiva e, in primis, delle categorie più vulnerabili quali bambini, donne e persone con disabilità.

A livello internazionale, diverse organizzazioni, come il Comitato Olimpico Internazionale (in inglese International Olympic Committee – IOC)(1) e le Federazioni Sportive Internazionali, hanno già da tempo introdotto policy e regolamenti di safeguarding per prevenire e sanzionare fenomeni di abuso, violenza e discriminazione(2). Questi strumenti sono spesso ispirati alle normative internazionali sui diritti umani, come la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia(3)

Perché il sistema di prevenzione sia efficace, occorre promuovere strumenti di speak up che consentano a vittime e testimoni di segnalare in modo sicuro episodi di abuso, molestie o altri comportamenti illeciti. Tra questi vale la pena menzionare:

  • l’“IOC Safeguarding Toolkit”, che include protocolli per la gestione delle segnalazioni e misure di protezione delle vittime(4);
  • il “FIFA Guardians Programme”, un programma completo che integra formazione, strumenti di segnalazione e procedure investigative;
  • i “FIBA Integrity e Safeguarding Services”, che prevedono, tra le altre cose, una piattaforma per la segnalazione di fenomeni di abuso e violenza, anche in forma anonima.

L’Italia e la riforma dello sport

A livello nazionale, sempre più Paesi stanno recependo e/o definendo autonome normative che obbligano le organizzazioni sportive a implementare propri sistemi di safeguarding.

Per l’Italia occorre guardare alla nuova normativa introdotta dall’art. 16 del d.lgs. 39/2021 (sulla “riforma dello sport”) per la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza e di discriminazione all’interno delle organizzazioni sportive; normativa che impone alle Associazioni e Società sportive (AS e SS) di adottare specifici Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e Codici di Condotta per la prevenzione degli illeciti safeguarding(5).

Come meglio specificato dall’Osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding del CONI, i Modelli devono stabilire adeguate misure per il contrasto delle condotte offensive prevedendo, tra l’altro:

  1. un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei Modelli e Codici di Condotta (e di tutti i presidi safeguarding), che garantisca tra l’altro la riservatezza e la tempestiva ed efficace gestione delle segnalazioni;
  2. apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
    • presentato una denuncia o una segnalazione;
    • manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
    • assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
    • reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
    • intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
  3. apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede(6).

Né il CONI, né il legislatore del 2021 hanno tuttavia chiarito come definire e adottare, in concreto, le misure sopra indicate. Tale “vuoto” è nato dal condivisibile proposito di garantire la massima autonomia alle organizzazioni sportive nella definizione del proprio sistema di speak up che, per essere efficace, deve necessariamente essere cucito “su misura” rispetto alla singola AS e SS; una lacuna che gli operatori del settore hanno comunque provato in questi mesi a colmare, come sinteticamente riportato nei paragrafi che seguono.

Il sistema di segnalazione safeguarding

Chi può effettuare la segnalazione?

Tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.

La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) parlano di vero e proprio “dovere di segnalazione”, rivolto a “chiunque abbia conoscenza di una violazione” del Modello e/o del Codice di Condotta o di comportamenti che potrebbero integrare – anche solo potenzialmente – una fattispecie di abuso, violenza o discriminazione(7).

Le segnalazioni possono essere presentate anche in forma anonima, al netto delle eventuali disposizioni di senso contrario previste nelle Linee Guida e nei Regolamenti degli Enti di Affiliazione. 

Cosa può essere segnalato? 

  • fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio, come meglio definiti all’art. 3 dei Principi Fondamentali del CONI;
  • comportamenti lesivi delle regole di comportamento e controllo dell’Affiliata, espressi nel Modello e nel Codice Condotta.

Il segnalante deve fornire tutte le informazioni di cui dispone nella maniera più chiara e completa possibile, rappresentando gli elementi utili per consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti:

  • una descrizione dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo) e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza; 
  • elementi identificativi del segnalato (o dei segnalati), per quanto noti, o elementi che possano consentirne l’identificazione, come la qualifica o il settore in cui svolge l’attività (ad es. staff tecnico, settore giovanile, staff medico, ecc.);
  • nominativi di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • indicazione o, se in possesso, messa a disposizione di eventuali documenti inerenti la segnalazione;
  • elementi identificativi del segnalante (ad es. generalità e dati di contatto, indicazione della posizione o funzione) nei casi in cui lo stesso non ritenga di rimanere anonimo.

Una segnalazione ben effettuata, circostanziata e dettagliata può essere gestita senza ulteriori richieste di informazioni e coinvolgimento del segnalante.

Come può essere effettuata la segnalazione?

Ogni AS e SS è tenuta a istituire uno o più canali interni per la trasmissione e ricezione delle segnalazioni. Le organizzazioni sportive potranno liberamente valutare il canale ritenuto più idoneo rispetto alla propria realtà (complessità organizzativa, risorse economiche, prevalente composizione anagrafica dei propri tesserati), purché garantisca la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione. 

Sono esempi di canale di segnalazione:

  • apposita piattaforma informatica; 
  • posta ordinaria;
  • posta elettronica certificata (PEC);
  • richiesta di incontro diretto con il soggetto ricevente le segnalazioni; 
  • linea telefonica interna;
  • cassetta per le segnalazioni(8).

Chi può ricevere le segnalazioni?

È preferibile che le segnalazioni siano ricevute e gestite direttamente dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile safeguarding), ovvero da altro soggetto identificato dall’AS o SS (di seguito “Ricevente”)(9). In quest’ultimo caso, è tuttavia necessario stabilire appositi flussi informativi dai soggetti riceventi le segnalazioni nei confronti del Responsabile Safeguarding, affinché questi possa svolgere le attività di propria competenza(10).

Nelle realtà che hanno adottato anche altri sistemi di speak up (ad esempio ai sensi della normativa whistleblowing exd.lgs. 24/2023) potrebbe essere opportuno integrare il sistema di segnalazione safeguarding con quello già adottato per altre finalità di prevenzione. Questo attraverso la condivisione: i) dei canali di reportingii) del soggetto incaricato della ricezione e gestione della segnalazione; iii) della metodologia di valutazione e accertamento dei fatti. L’importante, anche in questo caso, è prevedere parallelamente una matrice di flussi informativi verso gli altri attori del sistema di controllo e verso le funzioni / gli organi eventualmente competenti a prendere provvedimenti rispetto alla violazione accertata.

Quali sono le possibili modalità di gestione della segnalazione?

Ricevuta la segnalazione, nel rispetto delle tempistiche ragionevoli e della riservatezza delle informazioni, il Ricevente procede con le verifiche e le valutazioni specifiche per riscontrare l’avvenuta violazione del Modello e/o del Codice di Condotta e/o la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio. Nello svolgimento dell’istruttoria, al Ricevente deve essere riconosciuta la facoltà di:

  • contattare il segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
  • sentire gli altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
  • chiedere il supporto delle strutture interne competenti a seconda dell’oggetto e della natura della segnalazione, al fine di acquisire ulteriori elementi utili per valutare la segnalazione;
  • effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna(11).

Vittimizzazione secondaria 

Ogni AS e SS devono espressamente vietare qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria nei confronti del segnalante e dei soggetti che abbiano anche solo manifestato l’intenzione di presentare una segnalazione; di quelli che abbiano assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; di quelli che abbiano reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni o intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding. Le AS e SS dovranno, inoltre, prevedere specifiche sanzioni qualora siano posti in essere atti di vittimizzazione secondaria. 

Salve le ulteriori responsabilità previste dalla legge, è opportuno che siano previste sanzioni disciplinari o contrattuali anche nei confronti di chi:

  • è individuato, all’esito delle attività di indagine, come autore della violazione safeguarding segnalata;
  • violi gli obblighi di riservatezza previsti rispetto ai contenuti della segnalazione;
  • abbia effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave, o comunque abusando del sistema di segnalazione messo a disposizione dalla AS e SS, quali le segnalazioni meramente pretestuose e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri.

I provvedimenti sanzionatori devono essere adeguati e proporzionati all’entità e alla gravità delle condotte illecite accertate.

Intervento di Marta VALENTINI, Avvocato, Studio Legale LP Avvocati


LP Avvocati è uno studio legale multidisciplinare di Roma. 

Il Dipartimento di Compliance offre assistenza in materia di responsabilità da reato degli enti, anticorruzione, privacy, cybersecurity, salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, whistleblowing, indagini interne e diritto dello sport. Gli avvocati ricoprono anche il ruolo di docenti presso Università, pubbliche e private; ISPRA; Camera Penale e altri Enti oltre a partecipare periodicamente, quali relatori, a convegni nazionali e internazionali. 

Lo Studio si avvale di tecnologie avanzate e di strumenti di intelligenza artificiale per prestazioni di alto livello.


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) In inglese, International Olympic Committee (IOC). Si tratta di un’organizzazione globale che agisce come catalizzatore per la collaborazione tra tutte le parti interessate alle Olimpiadi, compresi gli atleti, i Comitati Olimpici Nazionali, le Federazioni Internazionali, i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici, i Partner Olimpici Mondiali e i detentori dei diritti mediatici. Il COI collabora inoltre con autorità pubbliche e private, tra cui le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali. Come dichiarato sul relativo sito web, la visione del Comitato Olimpico Internazionale è quella di costruire un mondo migliore attraverso lo sport.

(2) Uno dei documenti più importanti è sicuramente la “Carta Olimpica” (Olympic Charter) dell’IOC, che codifica i principi fondamentali delle regole e delle norme adottate dal Comitato Olimpico Internazionale; regola l’organizzazione, le azioni e il funzionamento del Movimento Olimpico e stabilisce le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici; stabilisce le relazioni tra le Federazioni internazionali, i Comitati olimpici nazionali e il Movimento olimpico. La Carta fu pubblicata per la prima volta nel 1908, con il titolo di “Annuaire du Comité International Olympique” e viene aggiornata ogni 4 anni, in occasione delle edizioni delle Olimpiadi.

(3) Convention on the Rights of the Child – CRC, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176. 

(4) Comitato Olimpico Internazionale, Safeguarding Toolkit, 2022.

(5) Per un’introduzione alla normativa safeguarding e i relativi obblighi per le AS e SS, v. in questa stessa rivista, M. Valentini, “Riforma dello sport: nuovi Modelli e Codici di condotta per la safeguarding in ottica di compliance integrata”, 24 aprile 2024.

(6) Osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding del CONI, “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione”, art. 7, lett. d) e) f).

(7) Art. 6 del Template di “Modello organizzativo e di gestione dell’attività sportiva”, pubblicato sul sito FIPAV; Art. 2.10 del “Modello tipo”, pubblicato sul sito FIGC.

(8) Per una spiegazione più dettagliata di come possono essere definiti i canali interni di segnalazione, si rinvia al par. 6 dell’Istruzione operativa della FIGC sulla “Predisposizione dei sistemi di segnalazione”, pubblicata il 27 agosto 2024 sul sito federale.

(9) Cfr. par. 8.1. dell’Istruzione operativa della FIGC sulla “Predisposizione dei sistemi di segnalazione”.

(10) Per approfondimento sulla figura del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, v. in questa stessa rivista, M. Valentini, “Responsabile safeguarding: requisiti, tempistiche e modalità di nomina” e “Responsabile safeguarding: funzioni e responsabilità”, settembre 2024.

(11) L’art. 5, comma 2 dei Principi Fondamentali del CONI specifica che i Modelli safeguarding devono garantire “l’accesso del Responsabile [safeguarding] alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva”. Si tratta di poteri esperibili non solo in fase di accertamento delle segnalazioni eventualmente ricevute, ma in generale per l’adempimento dei compiti di vigilanza sull’idoneità del sistema di prevenzione degli illeciti safeguarding adottato dalla AS e SS di riferimento.



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