Il transaction monitoring al fine di individuare schemi di riciclaggio

Il transaction monitoring al fine di individuare schemi di riciclaggio

27 novembre 2024

di Annamaria GALLO

Il transaction monitoring è uno strumento utilizzato per rilevare e verificare tempestivamente transazioni e comportamenti anomali, al fine di individuare schemi di riciclaggio e identificarne eventualmente di nuovi.

Attraverso l’analisi delle transazioni finanziarie che vanno dai trasferimenti bancari ai pagamenti con carta di credito, il monitoraggio consente di rilevare modelli e irregolarità che potrebbero essere segnali come anomali all’esito di una valutazione di merito.

Ogni banca ha un proprio strumento di transaction monitoring che rileva con frequenza mensile oppure immediatamente delle operazioni che poi solitamente il responsabile della filiale deve valutare come coerente con la conoscenza del cliente ovvero come sospetto e, in questo caso, inoltrare una segnalazione.

Le fasi del transaction monitoring

Solitamente il processo di transaction monitoring è suddiviso in più fasi:

  • si esaminano le operazioni anomale intercettate dai sistemi informatici di monitoraggio;
  • per le evidenze ritenute meritevoli di approfondimento, qualora risulti necessaria un’integrazione delle analisi, si acquisiscono informazioni aggiuntive e si valutano i riscontri ricevuti;
  • in presenza di elementi comprovati di anomalia, si dà avvio all’iter interno previsto per la segnalazione di operazione sospetta. In particolare, a conclusione dell’istruttoria, l’addetto alla valutazione esprime le proprie considerazioni a supporto delle valutazioni del Delegato SOS che assume, in ultima istanza, le decisioni inerenti all’inoltro o meno delle segnalazioni all’UIF;
  • nel caso in cui non si ravvisino chiari indizi di sospetto, si procede con l’archiviazione interna dell’elemento valutato. 

Il contenuto del processo valutativo è fondamentale perché deve consentire di ricostruire a posteriori il processo logico deduttivo che ha indotto il valutatore a ritenere quel movimento oppure quel comportamento in linea con le informazioni acquisite sul cliente. Tale processo deve essere supportato da documentazione

Linee Guida EBA per la verifica in real time

Sul transaction monitoring le Linee Guida EBA «Orientamenti relativi ai fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», emanate il 1° marzo del 2021(1), al punto 4.74 specificano che i soggetti obbligati dovrebbero graduare l’intensità e la frequenza dei controlli in linea con l’approccio basato sul rischio. Nel far questo, dovrebbero essere predeterminate quali transazioni e quali operazioni sottoporre a verifica real time e quali a verifica ex post

Rientrano, inoltre, nell’ambito sempre della discrezionalità degli intermediari ulteriori aspetti:

  • l’individuazione dei fattori ad alto rischio che, singolarmente o in combinazione fra loro, comportano sempre la verifica in real time;
  • l’individuazione della tipologia di transazioni e di operazioni a rischio alto, che devono essere sottoposte a verifica real time, specialmente se associate ad un rapporto continuativo classificato a rischio alto.

Sicuramente le novità normative, legate anche ai pagamenti al dettaglio che prevedono la forte spinta verso i pagamenti istantanei, impongono un’attenzione crescente verso il transaction monitoring real time e, quindi, ex ante

Gli strumenti di transaction monitoring ricomprendono al loro interno anche processi di payments screening, volti a rilevare nelle disposizioni di pagamento la presenza in black list internazionali di soggetti – sia beneficiari che ordinanti – e/o di Paesi sia di origine che di destinazione e vengono utilizzati per effettuare valutazioni sulle transazioni e sulle anagrafiche ai fini della gestione degli embarghi. Rientrano in tale ambito tutte le verifiche effettuate in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, importazioni e trasferimenti in genere (c.d. export control).

Pagamenti Istantanei e Transaction Monitoring

Il 7 febbraio 2024, il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva un nuovo Regolamento(2) volto a garantire che i fondi trasferiti a mezzo bonifici istantanei arrivino entro 10 secondi sui conti dei clienti. Il provvedimento perfeziona l’accordo provvisorio sui pagamenti istantanei già raggiunto il 7 novembre 2023 e aggiorna le attuali norme dell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA) disciplinate dai regolamenti n. 260/2012 e (UE) 2021/1230.

Il nuovo provvedimento stabilisce nuove regole per:

  • garantire il tracciamento delle transazioni e,
  • limitare il rischio di attività illecite

facendo in modo che le banche implementino sistemi avanzati per la prevenzione delle frodi.

Tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento operanti nell’UE dovranno fornire immediatamente e senza costi aggiuntivi un servizio di verifica dell’identità del destinatario per identificare inequivocabilmente il beneficiario di un bonifico istantaneo prima di finalizzare il pagamento e dovranno implementare misure di Sanctions Screening per verificare se ordinante e beneficiario del pagamento siano soggetti a sanzioni internazionali o ad altre misure restrittive legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Extra-territorialità delle sanzioni USA e Transaction Monitoring

Per quanto attiene il mondo delle esportazioni e delle sanzioni economiche internazionali, gli intermediari si trovano a svolgere la propria attività in un contesto a complessità crescente dovuta anche alle instabilità geopolitiche, tra l’altro, nell’Europa orientale e nel Medio Oriente.  Sono infatti previste misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea, impiegate anche per contrastare l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il quadro normativo è reso ulteriormente complesso dal fatto che gli USA hanno adottato, nel corso degli anni, un’articolata normativa in materia sia di controllo delle esportazioni sia di sanzioni economiche internazionali con valenza extra-territoriale, che comporta l’irrogazione di pesanti sanzioni anche a soggetti non statunitensi. La componente extraterritoriale propria delle sanzioni secondarie prevede che qualsiasi società, ovunque essa abbia sede, debba rispettare le sanzioni americane:

  1. quando vengono impiegati dollari statunitensi per eseguire le transazioni e,
  2. quando le stesse aziende hanno succursali negli Stati Uniti o sono controllate da americani.

Trattandosi di divieti rivolti a soggetti sottratti alla giurisdizione USA, l’enforcing di tali misure avviene in maniera indiretta, ad esempio, bloccando il clearing sui dollari o il mantenimento di conti in dollari sul territorio americano, applicando restrizioni alle importazioni negli Stati Uniti o rifiutando i visti d’entrata negli Stati Uniti a dirigenti o azionisti di controllo.

Questo articolo fa parte della Serie Podcast “Antiriciclaggio Detto Fatto” realizzata dall’autrice Annamaria GALLO.

Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’istituto di appartenenza.


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) Linee Guida EBA «Orientamenti relativi ai fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», 1 marzo 2021

(2) Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, (IPR, Instant Payment Regulation) che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.



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