Secondo la calendarizzazione prevista dalla Direttiva CSRD, le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico, dovranno includere, nella relazione sulla gestione, informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Le informazioni da fornire
Le informazioni dovranno includere:
- una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa, che indichi:
- a) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
- b) le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
- c) i piani dell’impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l’accordo di Parigi e con l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, e, se del caso, l’esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
- d) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interesse e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
- e) le modalità di attuazione della strategia dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- una descrizione:
- a) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell’Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- b) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l’impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell’Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- c) di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;
- indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui da 1) a7).
I principi di rendicontazione
I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni che le imprese saranno tenute a comunicare riguardo ai fattori ambientali, sociali e di governance, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente.
In particolare:
- per quanto concerne i fattori ambientali, le imprese saranno tenute a comunicare informazioni riguardo:
- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra nell’ambito 1, nell’ambito 2 e, ove opportuno, nell’ambito 3;
- b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; c) le risorse idriche e marine;
- d) l’uso delle risorse e l’economia circolare; e) l’inquinamento;
- f) la biodiversità e gli ecosistemi;
- in ordine ai fattori sociali ed in materia di diritti umani, le informazioni dovranno riguardare:
- a) la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l’occupazione e l’inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità;
- b) le condizioni di lavoro, compresi l’occupazione sicura, l’orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l’esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;
- c) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell’uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- infine, in merito ai fattori di governance, le informazioni da comunicare dovranno riguardare:
- a) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l’accesso di tali organi a tali competenze e capacità;
- b) le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell’impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
- c) l’etica aziendale e la cultura d’impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;
- d) le attività e gli impegni dell’impresa relativi all’esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;
- e) la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell’impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.
Limitazioni
Le piccole e medie imprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, potranno limitare la rendicontazione di sostenibilità alle seguenti informazioni:
- una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa;
- una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
- i principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;
- gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui da 1) a 4).
Tempistiche di adeguamento
Il calendario di entrata in vigore dei nuovi obblighi prevede:
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 la direttiva riguarderà le grandi imprese di interesse pubblico, con più di 500 dipendenti;
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025: tutte le altre grandi imprese (nello specifico, quelle che, alla data di chiusura dell’esercizio, superino 2 dei seguenti 3 criteri: € 20 milioni di totale dell’attivo, € 40 milioni di ricavi netti, 250 dipendenti medi annui);
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026: le PMI quotate (escluse le microimprese);
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2028: le società non UE che realizzano un fatturato annuo superiore a € 150 milioni nella UE e che hanno un’impresa figlia o una succursale nella UE, che si qualifica come grande impresa o PMI quotata e/o presenta un fatturato netto superiore a € 40 milioni nell’esercizio precedente.