di Lieve LOWET
Lo scorso 22 settembre la Commissione Europea ha proposto una serie selezionata di emendamenti alla Direttiva-quadro Solvency II.
La proposta è denominata “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2009/138/CE in materia di proporzionalità, qualità della vigilanza, reporting, misure di garanzia di lungo termine, strumenti macroprudenziali, rischi di sostenibilità, vigilanza di gruppo e, vigilanza transfrontaliera”(1). E siccome la direttiva Solvency II(2) prevede misure di livello 2 e, anche misure di livello 3, c’è da attendersi che ci saranno ulteriori modifiche (normative).
La revisione sarà, pertanto, un esercizio che vede il coinvolgimento attivo dei diversi livelli.
Nella Comunicazione adottata insieme alla Proposta di Direttiva, la Commissione spiega in dettaglio l’interazione tra la proposta e le prossime modifiche che prevede di fare al Regolamento Delegato Solvency II del 2015(3).
“Visti gli stretti legami tra Solvency II ed il suo Regolamento Delegato (UE) 2015/35, saranno necessarie modifiche a entrambi gli atti per raggiungere tutti gli obiettivi della revisione“. In questi casi – scrive ancora la Commissione – bisognerà attendere il completamento dell’iter legislativo di livello 1 prima di promulgare le necessarie modifiche al Regolamento Delegato. Pertanto, al fine di garantire un’attuazione coerente della revisione del quadro Solvency II e in vista della stretta interazione tra i diversi temi, “la Commissione, in questa fase, non introdurrà modifiche al Regolamento Delegato.“
È chiaro che la sincronizzazione dell’applicazione delle misure di livello 1 e di livello 2 sarà una sfida.
Tuttavia, prosegue la Comunicazione, “vista l’importanza dei temi che richiederanno modifiche al Regolamento Delegato, la Commissione si impegna a dialogare con gli Stati membri, il Parlamento europeo e tutti gli altri stakeholder per iniziare, senza ritardi, le discussioni sui possibili contenuti delle suddette modifiche. Per questo le discussioni sui contenuti si svolgeranno in parallelo al processo legislativo per la modifica di Solvency II (SII). La Commissione convocherà le riunioni del Gruppo di Esperti su Banche e Pagamenti, Assicurazioni e Risoluzione”. In altre parole, in parallelo al processo di codecisione (in cui il Parlamento è colegislatore con il Consiglio), la Commissione avvierà scambi con i colegislatori e con le altre parti interessate (stakeholder) in modo da essere pronta con le linee generali degli emendamenti delle misure di livello 2 quando i colegislatori avranno ultimato la loro lettura e effettuato gli emendamenti alla revisione.
Si dice che la prima riunione del Gruppo di Esperti sia prevista a breve termine.
Un atto delegato, proposto dalla Commissione, non necessita di una proposta proveniente dall’EIOPA, a differenza di quanto avviene nel caso di una norma tecnica di regolamentazione (RTS, Regulatory Technical Standard) oppure di una norma tecnica di attuazione (ITS, Implementing Technical Standard). La Commissione intende modificare il Regolamento Delegato SII (UE) 2015/35 sostanzialmente del tutto in linea con il parere fornito dall’EIOPA sulla revisione SII(4, 5). Gli elementi in cui la Commissione si discosterà, secondo quanto riportato nella Comunicazione, riguardano:
- i criteri di ammissibilità per la classe di attività a lungo termine (long-term asset class),
- il margine di rischio,
- il volatility adjustment (con particolare attenzione agli undertaking specific parameters),
- il matching adjustment (in relazione al riconoscimento dei vantaggi della diversificazione),
- i vantaggi della diversificazione tra diverse categorie di rischio di mercato,
- l’estrapolazione (poiché la proposta di direttiva autorizza la Commissione a stabilire la formula per l’estrapolazione),
- i requisiti patrimoniali per il rischio di tasso di interesse (ad eccezione di un’indennità per l’estrapolazione dei tassi di interesse a lungo termine), e,
- il trattamento riassicurativo non proporzionale nella formula standard (attraverso l’introduzione di determinate garanzie).
Ma questo non è l’elenco definitivo.
La Commissione prenderà inoltre in considerazione alcuni temi sui quali il parere dell’EIOPA secondo la comunicazione della Commissione non è fonte di ispirazione, come:
- le disposizioni per chiarire il riconoscimento dell’effetto di attenuazione del rischio (risk-mitigating effect) da parte delle garanzie o della riassicurazione fornite dagli Stati membri, in linea con le norme sugli aiuti di Stato, nell’ambito della sottoscrizione di assicurazioni e dei rischi di mercato; e,
- il trattamento dei mutui ipotecari originati dagli assicuratori per evitare qualsiasi rischio di arbitraggio regolamentare intersettoriale.
Oltre alle modifiche al Regolamento Delegato, alcuni nuovi RTS (RTS, Regulatory Technical Standard) nell’ambito della gestione del rischio di liquidità devono essere redatti dall’EIOPA secondo l’attuale Proposta Solvency II. Inoltre, sono previsti tre nuovi ITS (Implementing Technical Standard) al fine di garantire condizioni di applicazione uniformi.
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(3) Regolamento Delegato (UE) 2015/35 | Solvency II
(4) EIOPA | Opinion on the 2020 Review of Solvency II | 17 December 2020
(5) EIOPA | 2020 Review of Solvency II