La segnalazione di operazione sospetta si riferisce al processo valutativo attraverso il quale le banche identificano e segnalano operazioni anomale o a comportamenti sospetti. Questo processo è una parte fondamentale degli sforzi per prevenire il riciclaggio ed è strettamene connesso all’adeguata verifica.
L’obbligo segnaletico è disciplinato dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 231/2007 che stabilisce che le Banche hanno l’obbligo di inviare all’UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettanoo hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
In presenza di elementi di sospetto la Banca non compie l’operazione fino al momento in cui non ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta. È prevista una deroga a questo principio nei soli casi in cui sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o l’astensione possa ostacolare le indagini; permane l’obbligo di informare immediatamente l’UIF dopo aver eseguito l’operazione.
Al successivo comma 3 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 231/2007 si puntualizza come i soggetti obbligati, dopo aver inviato la segnalazione quanto più completa di ogni informazione, dati e motivo del sospetto, collaborino anche successivamente all’invio della stessa con l’UIF, ove questo faccia richiesta di ulteriori informazioni.
Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette:
- non costituiscono violazione di restrizioni alla comunicazione di informazioni contrattualmente definite;
- non costituiscono violazione di restrizioni alla comunicazione di informazioni, previste a livello normativo;
- non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante, prescindendo dal concreto realizzo dell’attività illegale.
Inoltre, la UIF può richiedere alla Banca di sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, le operazioni potenzialmente sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell’autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un’altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta.
Presupposto fondamentale della SOS è, quindi, l’anomalia rilevata evidenziando incompatibilità e incoerenza tra il soggetto segnalato e la sua operatività. In tal senso è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20647 dell’8 agosto 2018, in cui viene sancito il principio secondo il quale la segnalazione è legata ad un giudizio di carattere tecnico tendenzialmente oggettivo, non dipendendo dall’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio da parte del segnalante.
La valutazione del sospetto, che si basa sulla reale conoscenza del cliente e sul profilo di rischio associato, è effettuata sulla base del patrimonio informativo relativo capacità economica del cliente in possesso dell’intermediario e si fonda su:
• ASPETTI OGGETTIVI: quali l’attività svolta dal cliente, entità, frequenza e natura delle operazioni, strumenti utilizzati;
• ASPETTI SOGGETTIVI: quali capacità economica e caratteristiche del cliente, rapporti con Paesi con regimi fiscali privilegiati;
• OGNI ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA sulla base delle funzioni esercitate o notizie acquisite nell’ambito dell’attività svolta come ad esempio colloqui con il cliente, notizie sulle relazioni d’affari, notizie da fonti aperte.
Come chiarito dalla Banca d’Italia, la segnalazione delle operazioni sospette non è equiparabile alla denuncia penale. Quest’ultima, infatti, deve essere eventualmente proposta nelle sedi competenti e segue un diverso iter. La segnalazione delle attività sospette, invece, permette di evidenziare operazioni non trasparenti, per cui ha una finalità preventiva e serve a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La segnalazione delle operazioni sospette non è altro che una comunicazione che la banca dovrà inoltrare all’Unità di Informazione Finanziaria quando si verificano determinati presupposti. Con la SOS si evidenzia semplicemente che una certa operatività ovvero un dato comportamento non è coerente rispetto al patrimonio informativo e alla conoscenza che si ha del cliente.
È importante sottolineare che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, la norma non prevede alcuna soglia minima di importo per procedere alla segnalazione stessa ed inoltre l’obbligo di segnalazione scatta anche nel caso in cui l’operazione sia stata anche solo semplicemente tentata.
L’iter interno per l’inoltro di una SOS prevede diverse fasi.
Solitamente ogni dipendente può inserire una segnalazione di operazione sospetta, che verrà valutata se meritevole o meno di essere inoltrata al delegato SOS da parte del proprio responsabile funzionale. Se ad esempio il cassiere inserisce una SOS, sarà il responsabile della filiale che entro un certo arco temporale – solitamente non superiore a sette giorni ma la tempistica può variare da banca a banca – a decidere se la segnalazione deve proseguire il suo iter oppure essere archiviata. Nel primo caso, l’operatività ritenuta anomala verrà esaminata ed arricchita dal Delegato SOS e dal suo staff che solitamente predispone una articolata scheda in cui racconta dettagliatamente l’operatività ed enuclea i motivi del sospetto ovvero i motivi alla base dell’archiviazione. Sarà compito del Delegato SSO decidere se archiviare la segnalazione oppure inoltrarla alla UIF.
La UIF, ricevuta la segnalazione, provvederà a compiere tutte le valutazioni del caso. Quando le informazioni e la documentazione a sostegno non risultassero fondate, verrà disposta l’archiviazione. Diversamente, l’esito verrà trasmesso alle autorità competenti, quali Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.
La UIF ha emanato a maggio 2023 i nuovi Indicatori di anomalia che i soggetti obbligati possono utilizzare a supporto dell’attività di analisi per valutare l’operatività messa in atto dalla clientela.
Gli indicatori costituiscono un ausilio nell’ambito del processo valutativo, in quanto servono, ad orientare e guidare il valutatore al fine di inoltrare segnalazioni di qualità. Non esiste un rapporto di consequenzialità tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l’attivazione dell’obbligo di segnalazione.
La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, così come l’assenza di indicatori di anomalia non può essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta.
Gli indicatori rivestono comunque un’importanza fondamentale nell’individuazione di quei profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono a selezionare le operazioni da segnalare come sospette.
Il nuovo Provvedimento non effettua alcuna distinzione tra i destinatari per macrocategorie a seconda della loro area di operatività alcuna distinzione e si rivolge indifferentemente a tutti i soggetti obbligati individuati all’art. 3 del Decreto Antiriciclaggio.
L’art. 3 del Provvedimento specifica che ciascuno dei 34 Indicatori è articolato in diversi sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. Ciascun indicatore contiene riferimenti a circostanze oggettive o soggettive, che vanno sempre richiamate in ogni singolo sub-indice e che devono sussistere contestualmente affinché l’operatività possa considerarsi sospetta.
Particolarmente interessante è l’art. 4, comma 5 del Provvedimento, in cui la UIF elenca le quattro situazioni tipiche che non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione:
- la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l’operatività;
- la mera ricezione di una richiesta di informazioni o di una notizia di attività in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria o di accertamenti fiscali o tributari;
- la mera ricorrenza di comportamenti descritti negli indicatori o nei sub-indici;
- il ricorso ad operazioni in contante anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all’art. 49 del Decreto Antiriciclaggio.
Tra gli aspetti più rilevanti si segnala, inoltre, che le fattispecie non sono da considerare sospette se le stesse sono giustificate dalla documentazione e dalle informazioni ottenute dal soggetto obbligato. Nel Provvedimento viene, infine, ribadito un principio espresso fin dal 2010, secondo cui i destinatari non sono in ogni caso tenuti a svolgere indagini estranee alla concreta attività svolta. Ne consegue che il soggetto obbligato non si deve comportare da “investigatore”, ma si deve limitare ad analizzare in base agli indicatori circostanze oggettive e soggettive da lui conosciute nell’ambito dell’attività svolta.
Intervento di Annamaria GALLO, AML Specialist c/o ICCREA Banca S.p.A.
Questo articolo fa parte della Serie Podcast “Antiriciclaggio Detto Fatto” realizzata dall’autrice Annamaria GALLO.
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