Sicurezza e Luoghi di Lavoro

Le diverse responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

15 febbraio 2021

di Cipriano FICEDOLO

Questa famosa fotografia è vera, ha più di 80 anni e raffigura undici operai seduti sospesi in aria su una trave che consumano il pranzo a 250 metri d’altezza senza alcun dispositivo di protezione individuale.

Era il 1932 quando questa foto (oggi un “cult“) fu stampata sulle pagine del supplemento domenicale del New York Herald Tribune, diventando immagine iconica di un’epoca (la Grande depressione), della città di New York, ma anche della straordinaria capacità di quegli uomini, nessuno dei quali mostra il minimo segno di disagio.

La foto è stata scattata sulle impalcature del Rockefeller Center di New York nella cui costruzione sono state impegnate circa 40.000 persone, molte delle quali hanno perso la vita.

Oggi tutto ciò sarebbe impensabile ma a quei tempi era la normalità, anche se, basti pensare che, nel solo anno solare 2019 gli incidenti mortali avvenuti in Italia sui luoghi di lavoro sono stati 1089, ovvero circa tre morti al giorno compresi sabati, domeniche e giorni festivi.

Logica conseguenza, della breve premessa introduttiva è che, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ultimi anni, è divenuto un argomento di grande attualità assumendo un ruolo preponderante in ambito giudiziario, legislativo, sociale e politico.
Prima di addentrarci nella parte relativa alle responsabilità è necessario inquadrare normativamente sia la figura dell’imprenditore/datore di lavoro che, del lavoratore.

  • Datore di lavoro, secondo il T.U.S.L. è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1 – lett. b).
    Di conseguenza la figura del datore di lavoro deve, quindi, essere individuata non tanto con riferimento alla titolarità del rapporto di lavoro con i lavoratori, ma sulla base dell’effettiva e sostanziale titolarità dei poteri decisionali.
    Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica, la personalità ed il benessere del lavoratore.
  • Lavoratori, sono i destinatari delle tutele, cioè tutti coloro i quali, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’abito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte, una professione (art. 2, comma 1 – lett. a).

Sono considerati tali anche:

  • soci lavoratori di cooperativa o società, anche di fatto;
  • associati in partecipazione, che apportano lavoro;
  • tirocinanti, stagisti, studenti in alternanza scuola lavoro.

Accanto alle predette figure nell’organigramma della sicurezza sui luoghi di lavoro troviamo:

  • i dirigenti, (garanti dell’organizzazione in sicurezza dell’attività) sono le persone che, in ragione delle loro competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali loro conferiti, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Essi hanno obblighi analoghi a quelli del datore di lavoro (secondo le loro attribuzioni e competenze), fatta eccezione per gli obblighi di elaborazione del D.V.R. (documento valutazioni rischi artt. 17 e 28 T.U.) e di designazione del R.S.P.P. (art. 17 T.U.);
  • i preposti, (garanti della vigilanza sull’attività) sono i soggetti che sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute (art. 19 T.U.). Essi, secondo le loro attribuzioni e competenze, hanno in generale l’obbligo di vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I. messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro diretti superiori affinché vengano adottati i necessari provvedimenti disciplinari;
  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) svolge essenzialmente le funzioni di valutazione dei rischi, elaborazione di misure preventive e protettive adeguate ai rischi rilevati e l’individuazione di efficaci sistemi di controllo di tali misure. La figura del R.S.P.P. svolge attività di mera consulenza e la sua nomina non esonera da responsabilità né il datore di lavoro né, tantomeno eventuali delegati, dal momento che, la sua nomina non costituisce delega di funzioni;
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) svolge prevalentemente un ruolo di controllo interno per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che rappresenta;
  • il Medico competente, ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro e con il R.S.P.P. alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

Dopo aver effettuato una panoramica sulle diverse figure che in azienda hanno il compito di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, si rende necessario approfondire poteri e funzioni che ognuna di loro ricopre all’interno dell’organigramma aziendale.

Partendo dal presupposto che, il datore di lavoro è, e resta, l’unico responsabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la normativa introduce all’art. 16 T.U.S.L. una delle maggiori novità nel regime di ripartizione legale della posizione di garanzia connessa all’obbligo di sicurezza.

In particolare, la regolamentazione normativa del potere di delega permette al datore di lavoro di modificare la distribuzione delle responsabilità penale, stabilità dal quadro legislativo negli artt. 2 – 17 – 19 – 299 del D.Lgs. 81/08(1), articoli che letti in combinato disposto riconoscono ai diversi soggetti, ed a titolo originario, quote di responsabilità in base alle loro attribuzioni e competenze, anche se esercitate di fatto.

LA DELEGA DI FUNZIONI

È necessario precisare però, che il nostro ordinamento in materia di delega dei compiti prevenzionistici nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non consente la delega di responsabilità, ma prevede esclusivamente la delega di funzioni, ovvero di compiti ben definiti ai fini antinfortunistici, di prevenzione delle malattie professionali e di sicurezza antincendio.
La delega è usata maggiormente in presenza di una struttura organizzativa aziendale complessa, nella quale gli incarichi, ai vari livelli, prevedono competenze specifiche e margini di autonomia economico-funzionale.
Ciò non esclude che lo strumento della delega possa essere impiegato anche in realtà aziendali di minori dimensioni, purché, in tal caso non venga utilizzata dal datore di lavoro quale mezzo fraudolento per trasferire le proprie responsabilità in capo a soggetti in realtà privi di poteri decisionali.

Resta fermo, comunque, l’obbligo del datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato svolga pienamente e correttamente le attività allo stesso trasferite. (Cass. Pen. sent. n°10702/2012 e n°36605/2011).

La delega di funzioni è validamente conferita a condizione che:

  • sia espressa ed univoca;
  • risulti da atto scritto recante data certa;
  • attribuisca in capo al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché, l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse;
  • sia attribuita a soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza e dotato delle necessarie cognizioni tecniche richieste dalla specifica natura delle funzioni delegate (Cass. Pen. sent. n°27819/2009);
  • sia accettata specificamente dal delegato per iscritto con data certa;
  • sia resa pubblica in maniera adeguata e tempestiva.

Inoltre, se la struttura aziendale è complessa, la delega va modellata sulla struttura organizzativa, precisando, ad esempio, se il delegato può avvalersi dell’ausilio di uno o più preposti.
In ogni caso, l’attribuzione di funzioni al delegato ed al preposto deve essere ben circostanziata e precisa con riguardo all’ambito (sito, unità produttiva, magazzino, reparto, etc.) nel quale dette funzioni possono essere esercitate.
La delega priva di uno dei requisiti innanzi elencati non esonera il delegante dalle responsabilità degli obblighi originariamente gravanti su di lui.

In tali casi, però bisogna porre molta attenzione dal momento che, in base al principio di effettività, potrà tuttavia rispondere anche il delegato che ha di fatto esercitato i poteri che il datore di lavoro intendeva trasferirgli con la delega.

L’unico limite posto all’oggetto della delega, espressamente previsto dal T.U.S.L. viene specificato nell’art. 17 e stabilisce che:

  • Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (D.V.R.);

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.).

IL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Come noto, dall’art. 2087 c.c. discende in capo all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare:

  • l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ed a prevenire l’insorgenza di malattie correlate al lavoro stesso.

Il datore di lavoro, ovvero colui che riveste, all’interno del proprio ambito lavorativo, la titolarità effettiva dei poteri decisionali e finanziari, è, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (artt. 17 e 18), il principale soggetto responsabile della sicurezza dei lavoratori ed è tenuto a controllare personalmente, salvo rilascio di delega ai sensi dell’art. 16 del predetto decreto, la corretta attuazione delle misure di sicurezza in azienda.

In ogni caso, gli obblighi assegnati dalla normativa sulla sicurezza al datore di lavoro che non possono essere mai delegati sono:

  1. la valutazione dei rischi e l’elaborazione del D.V.R. (art. 28 T.U.);
  2. la designazione dell’R.S.P.P..

Tra gli ulteriori doveri del datore di lavoro figurano altresì la programmazione delle misure di prevenzione (successivamente alla valutazione dei rischi), la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda e la gestione delle emergenze (alla quale può provvedere nominando figure preposte come l’addetto antincendio e l’addetto al primo soccorso).
L’omissione di tali cautele configurerà, in capo al datore di lavoro, la violazione delle contravvenzioni previste dal T.U. 81/2008, che potranno eventualmente costituire profili di colpa specifica in caso di contaminazione di soggetti entrati in contatto con l’ambiente lavorativo.

In forza di tali disposizioni, il legale rappresentante della società assume la posizione di garante della sicurezza, ovvero di soggetto tenuto a dominare una fonte di pericolo per la tutela dei beni da questa pregiudicabili, quali che siano i titolari.
Molto spesso però, la figura dell’imprenditore delineata dall’art. 2087 c.c.(2) può essere diversa da quella del datore di lavoro in quanto, il secondo può anche non coincidere con il primo; l’imprenditore infatti può delegare altri soggetti facendo sì, in buona sostanza, che vengano a trovarsi in una situazione in cui normativamente spetta ai medesimi la qualifica datoriale.

In definitiva, la qualifica datoriale è desunta, nella maggior parte dei casi in cui sorgano dubbi, sulla base del criterio giuridico-formale della titolarità del rapporto di lavoro; in altre parole, un soggetto è definito dalla legge penale datore di lavoro se, ed in quanto, tale veste gli sia riconosciuta dal diritto civile.

Ora, tale criterio, se è di facile impiego allorché l’imprenditore è una persona fisica, non è invece utilizzabile quando il lavoratore ha un rapporto contrattuale con una società.
Per questa seconda ipotesi, infatti, il legislatore prevede che la figura del datore di lavoro sia individuata sulla base di un diverso criterio: quando non risulta possibile individuare una persona fisica titolare del rapporto di lavoro, garante primario della sicurezza sul lavoro è il soggetto investito della responsabilità nell’organizzazione dell’impresa o di una sua autonoma unità produttiva.

È evidente che le due figure – del datore di lavoro parte nel rapporto civilistico e del datore di lavoro responsabile dell’impresa – si riferiscono a contesti fenomenologici diversi e agevolmente distinguibili:

  • da una parte, l’impresa esercitata in forma individuale;
  • dall’altra, quella esercitata in forma societaria o in altra forma comunque “impersonale”.

Non sembra, dunque, che in questo senso vi sia spazio per una duplicazione della figura del datore di lavoro in un medesimo contesto lavorativo.
Delle due l’una: o si individua una persona fisica titolare del rapporto contrattuale con il prestatore d’opera, oppure si ripercorre l’organigramma aziendale alla ricerca del soggetto che, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, ha la responsabilità dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore ha prestato la sua attività.
L’individuazione del soggetto cui attribuire la qualifica datoriale avviene, allora, nell’uno come nell’altro caso, sulla base di un criterio formale; che ci si riferisca ad una data posizione contrattuale ovvero al ruolo ricoperto nell’ambito della gerarchia aziendale, la figura del datore di lavoro è comunque ricostruita in forza di un dato normativo: le disposizioni giuslavoristiche, nel primo caso, la disciplina interna dell’ente, nel secondo.

In altri termini, nell’ambito di un ente collettivo il datore di lavoro è quel soggetto al quale l’ordinamento interno dell’ente attribuisce poteri decisionali e di spesa tali da consentire autonome decisioni sull’impiego dei fattori produttivi – il soggetto appunto che ha la responsabilità dell’organizzazione; si badi, non è rilevante il nomen attribuito nella realtà istituzionale, ma le reali competenze ed i poteri formalmente conferiti per la gestione dell’impresa.
I poteri gestori possono riguardare l’intera impresa o una sua unità produttiva: la norma testualmente prevede che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione il soggetto garante venga individuato al vertice dell’organizzazione stessa o al vertice di una succursale dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

Ancora una volta, dunque, occorre guardare alle norme che reggono e regolano la struttura organizzativa dell’ente: si tratta di individuare il ruolo aziendale al quale sono conferiti quei poteri il cui scorretto impiego ha determinato in concreto il “deficit di sicurezza e protezione dei beni giuridici”.

to be continued 1/3

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Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   D. Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(2)   Codice Civile

 



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