di Francesco Domenico ATTISANO
L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e le problematiche connesse al climate change, hanno portato negli ultimi tempi a far percepire sempre più la necessità di integrare le tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) nei processi di business delle aziende. L’attenzione generalizzata alle tematiche correlate alla sostenibilità era già stata vivamente sostenuta a livello mondiale dall’Agenda 2030(1) per lo Sviluppo Sostenibile(2).
Gli obiettivi fissati(3) hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e culturali(4). In questo contesto, pertanto, le aziende hanno l’opportunità di giocare un ruolo cruciale nel percorso di miglioramento continuo della sostenibilità, soddisfando volontariamente anche i bisogni e gli interessi degli stakeholder.
Per incoraggiare questo nuovo percorso “sostenibile”, il legislatore italiano (primo in Europa), coerentemente con la strategia adottata dalla Comunità Europea e traslando il concetto di corporate social responsibility nell’ordinamento giuridico, ha regolamentato le società benefit(5).
COSA SONO LE SOCIETÀ BENEFIT?
Le Società Benefit (SB) rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di azienda: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente ovvero la riduzione di taluni effetti negativi. Sono una nuova forma giuridica virtuosa e innovativa.
In pratica, tali società, oltre allo scopo di dividere gli utili nell’esercizio dell’attività economica, perseguono una o più finalità di “beneficio comune” ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse, accettando di osservare codici etici e/ o di corporate governance(6).
Le Società Benefit, quindi, sono aziende con una duplice finalità(7): esercizio dell’attività d’impresa (a scopo di lucro) e una o più finalità di beneficio comune.
COSA NON SONO
Non si tratta di Imprese Sociali o di una evoluzione del non profit.
QUALI SOCIETÀ POSSONO DIVENTARE “BENEFIT“
È utile ribadire che le SB non è un tipo societario a sé stante bensì una società, riconducibile alle tradizionali categorie. In sostanza, la SB esercita un’attività economica come le altre società commerciali(8), ma agisce anche per il bene comune. Da un punto di vista soggettivo, pertanto, possono aderire alle SB le società contemplate dal codice civile(9).
MODALITÀ PER DIVENTARE SOCIETÀ BENEFIT
Perché una società ordinaria diventi “benefit” è necessario, innanzitutto, provvedere ad alcune modifiche statutarie. In particolare:
Denominazione: È possibile (non obbligatorio, benchè opportuno) introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole «Società benefit» o l’abbreviazione «SB» ed utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
Oggetto sociale: nel quale andranno indicate anche le finalità di beneficio comune all’esercizio dell’attività economica e nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società. In pratica, la struttura dell’oggetto sociale deve essere suddivisa in due parti:
- la prima strettamente legata alla natura profit della società;
- la seconda che individua le esigenze sociali da tutelare: il cosiddetto beneficio comune (che ai sensi dell’art. 1 c. 378 della L. 208/2015(10) è identificabile nel «perseguimento – nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit – di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376»).
LA GESTIONE DELLA SB
La legge impone la nomina di uno o più «soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune». Pertanto, dovranno, poi, essere definiti i criteri attraverso cui individuare uno o più soggetti responsabili del perseguimento del beneficio comune a cui affidare funzioni e compiti volti al raggiungimento delle finalità dianzi indicate. Il compito di procedere alla nomina del c.d. “benefit director” spetta all’organo amministrativo. Essendo una figura di ausilio e di controllo funzionale alla gestione, non necessariamente deve rivestire la carica di amministratore. Ovviamente, la presenza del benefit manager non esonera l’organo amministrativo e l’organo di controllo dallo scrupoloso adempimento delle proprie funzioni.
Inoltre, dovrà essere evidenziato che fra i doveri/poteri degli amministratori vi è quello di bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento di finalità di interesse comune e con gli interessi delle categorie indicate nell’oggetto sociale.
RELAZIONE ANNUALE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO GENERATO
L’organo amministrativo deve predisporre una relazione annuale avente ad oggetto l’attività svolta dalla società, redatta secondo precise modalità, allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet istituzionale.
Tale relazione costituisce uno dei pochi obblighi integrativi a carico degli amministratori in seguito all’inserimento della società nell’ambito di società benefit ed ha il preciso scopo di rafforzare la trasparenza dell’operato dell’impresa. La relazione annuale deve includere:
- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori;
- la descrizione degli obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo;
- la valutazione dell’impatto generato che deve includere le seguenti aree di analisi:
1. Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita del personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi di logistica e distribuzione, utilizzo – consumo – fine vita.
LO STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO
Esistono numerosi standard, indicatori composti, linee guida, sviluppati a livello internazionale e nazionale, che possono essere impiegati per descrivere e valutare l’impatto generato.
L’importante è che la valutazione sia realizzata utilizzando uno standard esauriente e articolato nell’assessment dell’impatto, promosso da un soggetto terzo, credibile e trasparente. Ogni società è quindi libera di prediligere lo standard che preferisce (per esempio, il B Impact Assessment, il GRI (Global Reporting Initiative), l’ISO 26000).
Precisazioni
È importante precisare che le Società Benefit si differenziano dalle Società B-Corp certificate. B-Corp è la qualifica conseguita da un’impresa a seguito di una certificazione rilasciata da un ente terzo (B-Lab). Una B-Corp è, infatti, una società che si sottopone volontariamente alla valutazione di B-Impact promossa dal B-Lab(11) e, avendone ottenuto la certificazione, può utilizzare il relativo marchio.
CONCLUSIONI
In conclusione, per tutte le aziende l’importanza strategica della tematica ESG è ormai imprescindibile(12), perché la stessa è incoraggiata dall’interesse dei loro stakeholder (in ottica prospettica prima dei loro azionisti).
Il tema della responsabilità sociale e in generale della sostenibilità va assolutamente inserita nelle agende dei board aziendali (anche delle PMI) come una vera e propria priorità strategica. I fattori ambientali, sociali e di governance sono fondamentali per il successo sostenibile e la redditività a lungo termine.
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(1) L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 target-
(2) Cfr. F.D . Attisano (2019), “Dalla comunicazione della sostenibilità alla gestione del rischio Environmental, Social & Governance”; www.riskcompliance.it
(3) Essi fanno riferimento ad un insieme di questioni che considerano in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ovvero economica, sociale e ambientale e puntano a combattere le piaghe causate dalla povertà, dalla ineguaglianza, dal cambiamento climatico e a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani
(4) Agenzia per la Coesione Territoriale, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, www.agenziacoesione.gov.it
(5) Cfr. Legge di Bilancio 2016: Articolo 1, commi 376 – 384 della L. n. 208 del 28 dicembre 2015, per iniziativa del Sen. Mauro Del Barba, primo firmatario del Disegno di Legge n. 1882/2015 sulle Società Benefit, depositato nell’aprile 2015.
(6) Cfr. Cfr. F.D. Attisano (2020), “La centralità della sostenibilità nella corporate governance del terzo millennio”; www.riskcompliance.it
(7) Pertanto, è un ente ibrido che persegue lo scopo di risultato economico (la giusta remunerazione del capitale sociale), nonché un beneficio per i portatori d’interesse e, in generale, per la collettività.
(8) Le SB, quindi, sono imprese lucrative da non confondersi quindi con le imprese sociali di cui alle D.Lgs. 112/2017
(9) Quindi: S.S.; S.N.C.; S.A.S.; S.R.L.; S.R.L.S.; S.P.A.; S.A.P.A.; Soc. Cooperative; Mutue assicuratrici – Società di cui al libro V, titoli V e VI, del C.C., tenendo presente che i relativi soci devono, comunque, osservare la disciplina civilistica prevista per il tipo di società adottato-
(10) La relazione illustrativa del disegno di legge puntualizzava che le Società Benefit “ …..anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive e che si prefiggono di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale”.
(10) Legge 208/2015 – Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato
(11) Cfr. www.bcorporation.eu/italy Le Certified B Corp® misurano in maniera completa, trasparente e rigorosa la qualità e rilevanza dei propri impatti sulla società, che vengono ogni anno condivisi con gli stakeholder attraverso un Impact Report, Per far ciò viene utilizzato Benefit Impact Assessment, elaborato dalla non profit “B Lab” .
(12) Cfr. F.D . Attisano (2021), “Creare valore per gli stakeholder gestendo le opportunità strategiche dell’ESG”; www.riskcompliance.it