Confindustria lo scorso giugno ha pubblicato un nuovo aggiornamento nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01”.
L’aggiornamento de quo non ha posto una modifica alla struttura, originariamente approvate nel 2002, ma un ampliamento necessitato dalle novità poste dal panorama legislativo .
Sulla base delle novità normative che ritroviamo nell’ordinamento italiano, la parte generale delle nuove Linee Guida prevedono:
1) una forte indicazione per le società di procedere ad un approccio integrato nella gestione del rischio, con un focus specifico all’approfondimento in materia di compliance fiscale;
2) in materia di whistleblowing, alcune indicazioni per supportare le imprese nell’inserimento, all’interno del proprio modello ODV di alcune misure idonee a recepire le indicazioni normative in ordine alle modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni;
3) il recepimento in materia di corruzione della legge c.d spazzacorrotti;
4) novità nei confronti dell’ODV quando tale funzione venga affidata al Collegio Sindacale con un richiamo espresso al nuovo codice di corporate governance per le quotate applicabile a decorrere dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020.
L’aggiornamento della parte generale contiene quindi interessanti elementi che pongono verso l’ottica di un approccio compliance integrato, al fine, quindi di costruire nelle aziende una forte estensione di collegamento foriera, quindi, di sviluppo di gestione del rischio integrato, con particolare riferimento alla 231 integrata alla compliance fiscale.
Ritengo opportuno porre di seguito una riflessione verso questi due elementi.
Primo elemento che riguarda un sistema di compliance integrato per la gestione dei rischi nel senso di:
a) una razionalizzazione delle attività sia per quanto riguarda le risorse impiegate e i sistemi, al fine precipuo di non incorrere in duplicazioni di attività di verifiche;
b) miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle attività di compliance. Efficacia e efficenza nel significato squisitamente compliance;
Quindi, le Linee Guida indicando che le aziende dovranno migliorare l’efficacia, significa che dovranno saper dimostrare di aver migliorato la capacità di aver raggiunto l’obiettivo prefissato, avendo attivato una procedura di controlli di valutazione del rischio.
Ma, anche dovranno migliorare l’efficienza, significa che le aziende dovranno saper dimostrare un miglioramento nell’obiettivo di valutazione del rischio, cioè dovranno dimostrare di aver posto un miglioramento nel modo di raggiungere il massimo con impiego minimo di spesa anche in merito alle procedure aziendali.
c) una condivisione di tutte le informazioni attraverso risk assessment congiunti in vari settori e verifica periodica dei programmi compliance;
d) un maggiore coordinamento tra tutte le figure professionali che riguardano la compliance con le figure apicali d’impresa.
Secondo elemento, che riguarda la peculiarità di un aspetto integrato con la compliance fiscale.
La ratio per la quale Confindustria abbia previsto questa peculierità è, chiaramente, sottesa dall’introduzione da parte della Direttiva Pif nel novero dei reati presupposto dei reati tributari.
Le Nuove Linea Guida introducono, quindi, sistemi di compliance integrata con la compliance fiscale, nell’ottica di un approccio necessitato rispetto all’introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto ex Decreto 231.
Per tale aspetto, risulta importante l’adozione che alcune società pongono in essere sempre di più, ovvero il c.d “Tax Control Framework” “sistema di gestione e controllo del rischio fiscale” con conseguente implementazione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in quanto in questo modo conferiscono la possibilità di orientare i modelli di organizzazione, gestione e controllo verso efficace (intendendo per efficace il significato sopra richiamato che si intende nei programmi compliance) contenimento del rischio di commissione di reati fiscali.
Il c.d Tax Control Framework assurge, ormai, ad una prassi pressochè internazionale consolidata.
La stessa OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) definendo il significato de quo, lo ha considerato come un requisito essenziale di regime di collaborazione tra contribuenti e le Autorità fiscali.
Infatti, nel 2016 l’OCSE ha pubblicato tra le varie Linee Guida, una relazione concernente il c.d TCF (Tax Control Framework).
Il documento dell’OCSE fornisce una guida per aiutare le aziende a progettare e gestire in maniera appropriata il TCF.
L’Agenzia delle Entrate italiana, nella circolare 38/E del 16/09/ 2016, al fine di fornire alcuni chiarimenti su quesiti afferenti al regime collaborativo fiscale, ha richiamato la relazione OCSE, indicando che i soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo che in Italia è stato introdotto dal D.Lgs 5 agosto 2015 n.128, dovranno avere come requisito, quindi come conditio sine qua non per l’adesione, il c.d TCF (Tax Control Framework). Significa, quindi, che le aziende che vogliono aderire al regime collaborativo fiscale devono essere in possesso alla data della presentazione della domanda, di un’efficace ( una riflessione sul concetto del significato compliance di efficace ritorna nelle definizioni sempre come discrimen) sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
A tale fine il sistema in questione deve avere i seguenti requisiti: strategia fiscale, ruoli e responsabilità, procedure, adottabilità al contesto interno e esterno, relazione agli organi di gestione.
Sulla base della riflessione suesposta, le nuove linee guida prevedendo, ai fini dell’adeguamento ai reati tributari di cui all’art 25-quinqiesdecies del D.Lgs 231/01, strumenti che dovranno servire ed assurgere come idoeneo sistema di controllo che consentirà di valutare e mitigare il rischio fiscale, pongono, conseguentemente una riflessione verso la considerazione che la previsione di una gestione del rischio collegato ad una gestione preventiva della compliance fiscale estenderà sicuramente una propensione alla disciplina applicativa del c.d TCF (Tax Control Framework) ai fini anche per le società medesime di vedersi riconosciute la possibilità di un eventuale ricorso al regime dell’adempimento collaborativo qualora siano in possesso dei requisiti richiesti.
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti: