di Nicola MITIDIERI
Action Plan dell’Unione Europea per contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo
Il denaro – si sa – corre veloce, i “professionisti del riciclaggio” si organizzano in strutture societarie complesse dislocate senza limiti di territorialità, l’andamento normativo non è rapido e non marca l’evoluzione del rapido progresso tecnologico, gli Stati membri applicano la normativa UE con specifiche personalizzazioni e, nonostante la positiva evoluzione del quadro normativo in materia che ha visto ampliare la gamma dei destinatari ai quali applicare i sempre più stringenti obblighi normativi, resta unanime e crescente un consenso circa la necessità di migliorare e rafforzare il quadro di riferimento, l’ambito di applicazione e gli strumenti di vigilanza per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Partendo da questo scenario, la Commissione UE, rimarcando il proprio impegno in materia, soprattutto nel contesto della pandemia Covid-19 in cui le organizzazioni criminali minano costantemente la stabilità dell’intero sistema finanziario ed economico dell’UE, ha adottato un piano d’azione posto in consultazione pubblica sino al 29 luglio 2020, basato sui seguenti pilastri.
ATTUAZIONE DEL QUADRO ESISTENTE DELL’UE
La prima priorità che si pone la Commissione UE è quella di assicurare la piena ed efficace attuazione della normativa UE in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo da parte degli Stati membri, dalle autorità competenti e dai soggetti obbligati. Per tale scopo, la Commissione UE propone di schierare in prima linea l’Autorità Bancaria Europea (ABE) per contrastare il fenomeno, tenuto conto del Regolamento UE 2019/2175 il quale ha conferito alla stessa la responsabilità di guidare, coordinare e monitorare l’operato in materia di antiriciclaggio di tutti i fornitori di servizi finanziari dell’UE e delle autorità competenti, potendo:
i) istituire una banca dati dei rischi e delle azioni di vigilanza a livello UE;
ii) effettuare valutazioni del rischio sulle autorità competenti;
iii) chiedere alle autorità di indagare e prendere provvedimenti nei confronti dei singoli istituti finanziari non rispondenti agli obblighi normativi.
ISTITUIRE UN CORPUS NORMATIVO UNICO DELL’UE
La Commissione UE rileva un’applicazione del quadro normativo non uniforme da parte dei diversi Stati membri tale da offrire un paesaggio legislativo frammentato, lasciando spazio al cosiddetto “shopping normativo”, in virtù del quale i destinatari della normativa antiriciclaggio stabiliscono il territorio cui essere abilitati all’esercizio delle proprie attività nei paesi in cui la normativa possa risultare meno rigida, con la conseguenza di esporre il sistema a potenziali scorribande finanziarie da parte delle organizzazioni criminali alla ricerca continua di lacune normative.
Occorrerebbe, rileva la Commissione UE, stabilire centralmente:
- l’elenco dei soggetti obbligati,
- i requisiti di adeguata verifica della clientela,
- i controlli interni,
- gli obblighi di segnalazione, come pure
- le disposizioni relative ai registri sulla titolarità effettiva e ai registri centralizzati dei conti bancari,
- magari armonizzando i processi di individuazione delle persone politicamente esposte e, rendendo più agevole l’uso dell’identificazione digitale per accertare e verificare a distanza l’identità dei clienti come pure per stabilire relazioni commerciali a distanza o l’introduzione di un massimale per i pagamenti in contanti di elevata entità.
LA VIGILANZA UE
I diversi e presunti casi di riciclaggio di denaro portati alla luce da organi di informazione investigativi hanno evidenziato una differente qualità ed efficacia dei controlli all’interno dell’UE da parte dei singoli Stati membri chiamati ad esercitare singolarmente la vigilanza sulla materia.
Ciò constatato, è certamente condivisibile la posizione della Commissione UE che ritiene opportuna l’adozione di un sistema integrato di vigilanza a livello UE che garantisca un’applicazione coerente delle norme e promuova una cooperazione efficiente tra tutte le pertinenti autorità competenti e che, inoltre, preveda il funzionamento di meccanismi centralizzati atti ad assicurare il pieno e costante monitoraggio dei rischi all’interno dell’UE, tenuto conto dei rischi e delle competenze acquisite in tale ambito dalle autorità nazionali di vigilanza.
La Commissione UE non è preclusiva verso ulteriori strade da seguire quali la combinazione di poteri di vigilanza diretta per alcuni tipi di soggetti obbligati, da effettuarsi in coordinamento con gli Stati membri, con poteri di coordinamento e sorveglianza per altri soggetti, mediante un meccanismo di vigilanza ispirato a principi di proporzionalità e sussidiarietà.
Resta quindi da definire e valutare se sarà l’ABE o altro organismo a rappresentare la vigilanza UE in materia.
SOSTEGNO E COOPERAZIONE PER LE UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
L’attuale quadro normativo dell’UE impone ai soggetti obbligati di segnalare le operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (Financial Investigation Unit, FIU). Le segnalazioni dei soggetti obbligati e i dati relativi al contante forniti dalle autorità doganali costituiscono la base utilizzata dalle Unità di Informazione Finanziaria per produrre analisi finanziarie alle autorità di vigilanza, alle autorità fiscali o ad altre Unità di Informazione Finanziaria e sono utilizzate, ad esempio, nel contesto di indagini penali. L’Unità di Informazione Finanziaria ha inoltre il compito di fornire l’orientamento e il riscontro ai soggetti obbligati per supportare questi ultimi a individuare modelli antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Ciò nonostante, la Commissione UE rileva talune differenze operative e gestionali da parte delle singole Unità di Informazione Finanziaria, quali ad esempio:
- diverse unità (non l’Italia) non dispongono ancora degli strumenti informatici necessari per trattare e analizzare le informazioni;
- i riscontri che le stesse sono tenute a fornire ai soggetti obbligati appaiono ancora limitate o comunque non ancora adeguate per l’adozione di misure preventive;
- lo scambio di informazioni tra le Unità di Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti risulta ancora limitato cosi come lo scambio con le autorità doganali dell’UE;
- sussistono problemi di funzionamento e hosting di FIU.net (sistema dell’UE per lo scambio di informazioni tra le Unità di Informazione Finanziaria, Financial Investigation Unit, FIU );
- la maggior parte delle operazioni sospette segnalate alle Unità di Informazione Finanziaria ha una dimensione transfrontaliera, ma l’analisi congiunta resta limitata, determinando lacune nell’individuazione di tali casi; etc.
Resta sempre valida l’alternativa di definire un sistema analogo all’attuale in cui le Unità di Informazione Finanziaria vengono a dotarsi di un mandato e di compiti propri, i cui processi decisionali e di governance dovranno essere sufficientemente indipendenti, operando come rete di Unità di Informazione Finanziaria con un centro UE.
ATTUARE LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO PENALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Misure di recente adozione hanno permesso di agire su alcune evidenze in materia di definizione e sanzione del riciclaggio di denaro nell’UE, agevolando la cooperazione giudiziaria e di polizia. L’uso di informazioni finanziarie per i reati gravi è stato inoltre potenziato, garantendo alle autorità di contrasto l’accesso diretto al registro centrale dei conti bancari e migliorando al contempo la cooperazione tra le autorità di contrasto, le Unità di Informazione Finanziaria e l’Europol per tali reati gravi.
Le nuove misure applicabili a partire da dicembre 2020, osserva la Commissione UE, faciliteranno il recupero transfrontaliero dei beni, agevolando il congelamento e la confisca dei proventi di reato in tutta l’UE. L’Europol ha intensificato gli sforzi per di contrastare la criminalità economica e finanziaria grazie al nuovo Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC, European Financial and Economic Crime Centre), il quale dovrebbe avviare le operazioni nel corso del 2020, permettendo di concentrare in un unico organismo tutte le capacità di Europol stesso.
Infine, la Procura europea dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2020 e sarà competente ai fini delle indagini e persecuzione dei reati di riciclaggio collegati a reati a danno del bilancio dell’UE.
LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEL FENOMENO
Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono minacce di portata mondiale che l’UE è determinata a combattere in cooperazione con il FATF-GAFI (Financial Action Task Force), quale autorità di normazione a livello mondiale.
La Commissione UE, ribadendo il proprio impegno a promuovere la conformità a livello mondiale, ha approvato il nuovo mandato del GAFI che svolgerà un ruolo di primo piano per rafforzare le norme di portata mondiale e a livello di quelle dell’UE in settori fondamentali.
La Commissione UE, pertanto, continuerà a collaborare con gli Stati membri e intensificherà la sua partecipazione al GAFI, affinché l’UE possa svolgere un ruolo più incisivo a livello mondiale.
CONCLUSIONI
L’Action Plan risulta molto complesso, articolato e per certi versi ambizioso, la cui struttura rimane ancorata ai parametri fondamentali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Pur condividendo, quindi, la linea tracciata dalla Commissione UE, nonostante l’attuale quadro normativo abbia progressivamente ampliato il numero dei soggetti obbligati e l’elenco dei reati presupposto conferendo maggiore rilievo al concetto della “titolarità effettiva” e delle “metodologie basate sul rischio”, occorrerà individuare centralmente a livello UE ulteriori soggetti cui destinare la normativa, quali – ad esempio – le piattaforme di crowdfunding, le valute digitali, i commercianti di diamanti, etc..
Ma sarà sufficiente ampliare la platea dei destinatari? Probabilmente la risposta è negativa, se non verranno potenziati ed ulteriormente accresciuti i poteri alle Unità di Informazione Finanziaria anche ai fini del congelamento dei beni delle limitazioni ai pagamenti in contanti.
A mio avviso, le autorità di vigilanza nazionali dovranno assumere un ruolo chiave e fondamentale del sistema, atto a svolgere l’imprescindibile vigilanza nel continuo ed il monitoraggio quotidiano sui soggetti obbligati. Il Piano della UE sarà, pertanto, tanto più efficace quanto più omogenea sarà la normativa UE tra gli Stati membri, specie se indirizzata da un modello di vigilanza accentrata che poggi opportunamente sulle Unità di Informazioni Finanziarie nazionali, coordinate e sostenute a livello centrale UE.
Come argomentato anche dalla Commissione UE, occorrerà inoltre una interconnessione a livello dell’UE dei registri centrali dei conti bancari che permetterà di accelerare — per le autorità di contrasto e le Unità di Informazione Finanziaria — l’accesso alle informazioni finanziarie, la cooperazione transfrontaliera e il coinvolgimento delle autorità di contrasto; mediante tale azione si andrebbe anche a limitare il rischio posto dalle strutture opache considerata la scarsa trasparenza della titolarità effettiva e quindi dell’origine dei fondi impiegati per talune operazioni.
Ma qualunque azione o intervento, anche ben strutturato ed armonizzato, non sarà mai sufficiente, mi si consenta di evidenziarlo, senza ricorrere all’adozione di unitarie ed omogenee politiche fiscali da parte dell’UE, anche tenuto conto della circostanza che i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo potrebbero non coesistere laddove il riciclaggio stesso si ponga semplicemente quale paradigma del mero profitto, non finanziando di fatto il terrorismo; è oltremodo evidente che detti capitali illeciti vengono spesso indirizzati verso paesi a fiscalità privilegiata che sovente dispongono di inadeguati regimi di trasparenza e di cooperazione tra gli Stati membri e i destinatari della normativa antiriciclaggio.
In questo senso pare che qualcosa cominci a muoversi a livello UE ma il cammino appare ancora lungo.
Intervento del Dott. Nicola MITIDIERI, Head of Compliance and Anti Money Laundering – Dea Capital RE SGR
Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
Regolamento (UE) 2019/2175 del 18 dicembre 2019
Action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing