di Nicola LORENZINI
Il rischio del professionista consulente, a titolo di concorso nei reati e nei delitti posti in essere dal proprio cliente in materia di dichiarazione, frode e pagamento imposte, di cui al titolo II del D.Lgs. 74/2000.
Premessa
Il consulente fiscale è coinvolto e concorrente nella frode fiscale, quando ne è appunto il deus ex machina e/o ispiratore, trascinandolo così nel concorso di reato tributario, commesso dal cliente.
La norma è l’art. 13-bis, comma 3, D.Lgs. n. 74/2000, che prevede la circostanza aggravante, quando il reo è assume la qualifica di consulente, a prescindere che il beneficio dell’illecito sia di fatto esclusivamente del cliente.
È indubbio che i contribuenti hanno necessità fattiva dell’apporto di un professionista specializzato, semplicemente, anche solo per adempiere agli obblighi relativi ai tipici adempimenti fiscali e tenuta delle scritture contabili; per le richieste di complesse e raffinate strutture di pianificazione fiscale; per il suggerimento sul reimpiego dei proventi; per servizi altamente professionali.
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