di Valeria d’AGOSTINO
Le dimensioni assunte dalla globalizzazione economica rendono sempre più frequente l’invio all’estero di personale appartenente a realtà imprenditoriali nazionali.
Ai fini della travel security diviene quindi cruciale tratteggiare gli esatti contorni della posizione di garanzia del datore di lavoro verso i lavoratori, individuati alla stregua della nozione omnicomprensiva dell’art. 2, co. 1, lett. a), T.U.S.L.(1)
L’obbligo di protezione ex art. 40 cpv c.p. gli impone infatti di adempiere all’obbligazione di sicurezza qualunque sia la destinazione del personale e a prescindere dalla declinazione concretamente assunta dalla c.d. mobilità geografica (trasferta, distacco internazionale oppure appalto presso committente estero), con le dovute precisazioni.