Reati del Testo Unico delle Accise nel Catalogo 231: Novità Normative e Impatti sui Modelli di Compliance

Reati del Testo Unico delle Accise nel Catalogo 231: Novità Normative e Impatti sui Modelli di Compliance

2 dicembre 2024

di Teresa CAMPANA

L’art. 25-sexiesdecies del d. lgs. n. 231/2001, rubricato “Contrabbando”, è stato recentemente modificato dal d.lgs. n. 141/2024(1). La norma, nella sua nuova formulazione in vigore il 4 ottobre 2024, recita:

1. In  relazione  alla  commissione dei reati  previsti  dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica  all’ente  la  sanzione  pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b)”.

La modifica dell’art. 25-sexiesdecies si inserisce in un contesto più ampio di novità normative introdotte con l’obiettivo di armonizzare la disciplina nazionale con quella europea. In particolare, come è noto, già con il d. lgs. n. 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) n. 1371/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017 “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, il delitto di contrabbando entrava a far parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Le principali novità dell’attuale riforma, con particolare riguardo ai profili di interesse 231, riguardano:

  1. l’abrogazione del Testo Unico delle Leggi doganali (“TULD”) e,
  2. l’inserimento dei reati del D.Lgs. 504/1995 (“T.U. Accise”) tra i reati presupposto del sopra citato d. lgs. n. 231/2001. 

Relativamente al primo profilo, si interviene con una vera e propria riforma del TULD. Nello specifico, si segnalano: 

  • l’abrogazione del TULD e la sua sostituzione con nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’UE;
  • la telematizzazione delle procedure doganali e il potenziamento delle attività di controllo e di verifica, attraverso la collaborazione con le altre Autorità doganali dell’Unione e di paesi terzi, nonché l’istituzione dello sportello unico doganale (SUDOCO);
  • la ridefinizione delle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali, con una revisione dell’istituto della controversia doganale e una riorganizzazione degli uffici e servizi.

Per quanto riguarda la normativa in materia di accise, la novità di maggior rilievo riguarda l’inserimento dei reati del T.U. Accise tra i reati presupposto 231, per effetto del richiamo operato dall’art. 25-sexiesdecies del d. lgs. n. 231/2001 sopra citato. Dal punto di vista sanzionatorio rimangono invariate la sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 dell’art. 25-sexiesdecies e vengono estese le sanzioni interdittive applicabili ai casi di contrabbando con omesso versamento di imposte o diritti di confine per importi superiori ai centomila euro: oltre al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e al divieto di pubblicizzare beni o servizi, vengono formalmente previste anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività commerciale e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

Di seguito si propone una tabella riassuntiva delle fattispecie di reato in materia di accise che sono ora di rilievo anche ai fini della responsabilità da reato dell’ente.

TUA Principali condotte incriminatrici
Art. 40
Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’Accisa sui prodotti energetici
È punito […] chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate […].
Art. 40 bis
Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’Accisa sui tabacchi lavorati
Fuori dai casi di cui all’articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 40
quinquies
Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita
1. Chiunque senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell’arresto fino a un anno e dell’ammenda da euro 25 a euro 64.
Art. 41
Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
Art. 42
Associazione a scopo di Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell’associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Art. 43
Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’Accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche
È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l’esenzione.
Art. 46
Alterazione di congegni, impronte e contrassegni
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all’accertamento:
a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall’amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall’amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall’amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un’evasione di imposta, resta salva l’applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.
Art. 47
Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l’uno per cento oltre il calo consentito, l’esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell’accisa commisurata all’aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell’accisa
Art. 48 Irregolarità nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisaChiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell’art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all’esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell’art. 29 […]. 
Art. 49 Irregolarità nella Circolazione1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all’operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento o al pagamento dell’imposta. 
Art. 50
Inosservanza di prescrizioni e regolamenti
1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.[…]La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l’accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

Alla luce di tali interventi normativi, le imprese dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, (“Modello 231”) dovranno procedere ad una nuova valutazione del rischio, al fine di valutare l’impatto che le novità normative in commento hanno nella loro realtà. Si dovrà, conseguentemente, procedere, ove opportuno, ad integrare i Modelli 231 inserendo specifici presidi di controllo volti a ridurre il rischio di commissione dei nuovi reati presupposto. A tal fine, certamente utili sono le risultanze emerse dalla audizione della Guardia di Finanza dinanzi alla Commissione Finanze della Camera del 13 marzo 2024 che, nell’ambito di un’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti, ha rappresentato le principali tipologie di frode alle accise riscontrate nelle prassi operative(2). Le risultanze possono, quindi, rappresentare un valido strumento per il consulente nella fase di definizione di specifici e ulteriori presidi di controllo.

Intervento di Teresa CAMPANA, Avvocato, Partner Studio Legale LP Avvocati


LP Avvocati è uno studio legale multidisciplinare di Roma. 

Il Dipartimento di Compliance offre assistenza in materia di responsabilità da reato degli enti, anticorruzione, privacy, cybersecurity, salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, whistleblowing, indagini interne e diritto dello sport. Gli avvocati ricoprono anche il ruolo di docenti presso Università, pubbliche e private; ISPRA; Camera Penale e altri Enti oltre a partecipare periodicamente, quali relatori, a convegni nazionali e internazionali. 

Lo Studio si avvale di tecnologie avanzate e di strumenti di intelligenza artificiale per prestazioni di alto livello.


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1) Contenente “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, noto come Decreto Riforma Doganale in Gazz. Uff. 3 ottobre 2024, n. 232).

(2) In particolare, sono state illustrate due tipologie di frode alle accise: Designed fuels: flussi di prodotti petroliferi fittiziamente fatti figurare come “oli lubrificanti” e destinati, invece, a essere immessi in consumo nel mercato nazionale come gasolio o benzina in evasione di imposta. Ciò al fine di evitare il controllo cui sarebbero sottoposte qualora fossero dichiarate gasoli e benzine. Destinazione abusiva: impiego di prodotti energetici esenti o ad aliquota agevolata in usi soggetti a un maggior carico impositivo. Per quanto riguarda, ad esempio, le agevolazioni previste per l’uso agricolo, sono stati individuati sistemi evasivi particolarmente insidiosi: installazione a bordo delle autocisterne utilizzate per il trasporto di gasolio agricolo di sistemi elettromeccanici che, opportunamente azionati in caso di controllo, consentono di denaturare il prodotto in modo da renderlo conforme a quello indicato nel documento di trasporto; costituzione di imprese agricole “fittizie” al mero fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale e la clonazione, ai danni di imprese agricole ignare, dei libretti di controllo rilasciati dagli uffici incaricati dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano; utilizzo fraudolento di documenti di accompagnamento semplificati (DAS) in formato cartaceo riportanti dati riferiti a soggetti estranei alle operazioni commerciali sottostanti, ovvero compilati con informazioni relative a operatori inesistenti o non autorizzati. 



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