ODV Covid Organismo Vigilanza

COVID-19 e sicurezza sul lavoro. Riflessioni sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza

21 aprile 2020

di Maurizio RUBINI

La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi

(H. Jackson Brown Jr.)

Rischio da COVID-19 e sicurezza sul lavoro. Brevi riflessioni sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus sta impattando molto sulla vita delle persone e delle imprese, specie quelle produttive, che si trovano nella necessità di proseguire, o riavviare, le attività non solo per la propria “sopravvivenza” ma anche per garantire l’erogazione di servizi e la fornitura di beni “essenziali” alla comunità.

I provvedimenti emanati dal Governo e dalle diverse Autorità locali, al fine di contenere la diffusione del virus, comportano però la necessità di comprendere come dovere e potere operare in concreto con ovvi riflessi anche sulle attività dell’Organismo di Vigilanza negli enti che si sono dotati di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001(1).

LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

In questo contesto in continuo divenire, il compito dell’azienda e dei suoi manager risulta essere, quindi, particolarmente complesso e delicato in quanto si stanno trovando a dover affrontare e gestire dei rischi imprevisti, dovendo quindi articolare il lavoro su più fronti contemporaneamente: dalla gestione del personale alla riorganizzazione e riprogrammazione dell’attività, tenendo sempre presente l’obiettivo primario di garantire la tutela della salute di dipendenti e collaboratori.

Tutelare la salute dei lavoratori infatti è un obbligo sancito dall’art. 32 della Costituzione(2), in aggiunta l’art. 2087 c.c(3). stabilisce che «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»; tale previsione, avente carattere generale, trova poi specifica declinazione in normative ad hoc quali il D. Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(4).

La legge impone quindi ai datori di lavoro di applicare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Una sicurezza che, a causa dell’attuale emergenza rischia di essere messa a dura prova.

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

La situazione che stiamo vivendo in queste settimane può creare quindi, direttamente o indirettamente, dei profili di responsabilità penale per i soggetti apicali e/o per i loro sottoposti nell’ambito dell’attività d’impresa con potenziali rischi di estensione alla responsabilità delle persone giuridiche con particolare riferimento sia alle tematiche della salute e sicurezza dei Lavoratori (art. 25 septies “Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”) che ad altri reati presupposto disciplinati dal D. Lgs. 231/01.

In tale ambito le conseguenze “dirette” potrebbero derivare in virtù di quanto previsto ad esempio dall’art. 42 del D.L. n. 18 del 17/03/2020(5), secondo il quale l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio ai sensi del D. Lgs. 81/2008 nonché nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”(6) sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dai sindacati lo scorso 14 marzo. Entrambi i provvedimenti, infatti, forniscono alle imprese le linee guida da seguire al fine di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. In considerazione di quanto detto in precedenza sarà, quindi, opportuna una valutazione specifica e l’adozione di adeguate misure al fine della prevenzione, appunto, degli illeciti di cui all’art. 25 septies.

Le conseguenze “indirette” invece potrebbero essere ravvisate ad esempio nei rischi connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

  • aumento considerevole del lavoro a distanza (smartworking) che, utilizzando molto spesso strumenti informatici poco protetti, può creare occasioni per la commissione di illeciti in materia di criminalità informatica (art. 24 bis “Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati”);
  • gestione dei rapporti con le Pubbliche Autorità in materia di partecipazione a procedure di gara, prosecuzione delle attività produttive, accesso a benefici fiscali, ammortizzatori sociali, aiuti o indennizzi (art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione);
  • approvvigionamento di determinate categorie di beni aventi caratteristiche specifiche (art. 25 bis1 “Delitti contro l’industria e il commercio”);
  • corretta divulgazione delle informazioni societarie, sia per le società non quotate (art. 25 ter “Reati societari”) che per le società quotate (artt. 25 ter e 25 sexies “Abusi di mercato”, art. 187 quinquies TUF “Responsabilità dell’ente”).

È importante ribadire che nelle organizzazioni aziendali è il datore di lavoro, con il supporto specialistico del Servizio di Prevenzione e Protezione (istituito ai sensi dell’art. 31 e ss. D. Lgs. 81/2008) e del Medico Competente (nominato ai sensi dell’art. 38 e ss. D. Lgs. 81/2008), che deve tempestivamente valutare, in base al contesto interno ed esterno, i profili di rischio ed adottare le conseguenti misure di prevenzione per tutelare la salute dei propri dipendenti. Allo stesso tempo, però, spetta all’organo dirigente l’implementazione di misure volte ad evitare la commissione di reati 231.

L’Organismo di Vigilanza (OdV), che ricordiamo ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 ha il “compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”, non ha quindi compiti “gestori” – pena la compromissione della sua autonomia e indipendenza – e non deve pertanto sostituirsi al RSPP ma, in base al contesto organizzativo in cui opera, ha il dovere di attivarsi e chiedere informazioni ai vari attori aziendali (RSPP, Referente del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro, Compliance Officer, Comitati di Crisi di Gruppo, ecc.) sul programma di iniziative e relative misure di prevenzione adottate e/o in corso di attuazione per mitigare anche i rischi in materia di Covid-19 e, in caso di inerzia, stimolare e dare impulso al processo di verifica e adeguamento.

L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito dell’attuale contesto e coerentemente con il suo ruolo, ha quindi il compito di interloquire, con frequenza maggiore rispetto al passato, ed assistere le funzioni aziendali coinvolte nella gestione dell’emergenza epidemiologica attraverso un supporto costante nell’identificazione dei potenziali rischi e delle relative misure di mitigazione da adottare tempestivamente anche alla luce dei decreti e provvedimenti che si stanno susseguendo durante l’evoluzione di tale emergenza.

In considerazione di quanto detto, quindi, l’OdV ha il dovere di attivarsi prontamente per comprendere se l’impresa:

  • possa proseguire nelle proprie attività (eventualmente previa comunicazione al Prefetto) in seguito ai provvedimenti restrittivi su alcune attività produttive;
  • abbia posto in essere le misure necessarie per prevenire il rischio di contagio riferibile allo svolgimento delle proprie attività e se la struttura organizzativa abbia recepito e osservi tali misure;
  • sia ricorsa allo strumento dello smartworking e quali strumenti abbia fornito (hardware e, soprattutto, software) ai propri lavoratori;
  • abbia istituito un «Comitato di Crisi» (soprattutto nelle strutture complesse) in grado di fronteggiare la situazione anche avendo riguardo all’articolazione territoriale dell’impresa e alle sue peculiarità nonché all’evolversi della situazione.

Con riferimento invece al compito di manutenere il modello 231 dell’ente, l’OdV è tenuto a segnalare la necessità di aggiornarlo ogni volta che questo dovesse essere necessario. L’emergenza Covid-19, di per sé, non necessariamente implica la necessità di procedere con tale aggiornamento, tuttavia, una riflessione circa l’efficacia del modello in seno all’Organismo è necessario che venga effettuata.

Quanto poi alle modalità operative di svolgimento delle attività, in ottemperanza delle recenti prescrizioni del Governo e delle istruzioni comportamentali impartite dalle autorità competenti, le riunioni dell’OdV potranno senz’altro svolgersi in video/conference call. Al riguardo, comunque, dovrà essere valutata l’opportunità di integrare il regolamento di funzionamento dell’Organismo, specificando la possibilità e la validità delle riunioni svolte in modalità telematica, laddove ciò non fosse già previsto.

LE SEGNALAZIONI

Nel contesto attuale, non è da escludere che possano pervenire all’Organismo di Vigilanza anche segnalazioni relative, ad esempio, all’inadeguata pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e ad altre situazioni attestanti l’inerzia delle funzioni aziendali preposte all’adozione e implementazione delle misure di contenimento, circostanze che, nei casi più gravi, potrebbero integrare le fattispecie di altri reati presupposto quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p.(7). In tal caso, l’Organismo è tenuto a prendere in carico la segnalazione e, fatta salva la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, coinvolgere le figure aziendali preposte nonché, se del caso, il management, supportando la società nell’adozione e implementazione delle necessarie misure correttive.

L’ATTIVITA’ DI REPORTING

Qualora ravvisi profili di rischio, sia di diffusione del virus negli ambienti di lavoro che di commissione di altri reati presupposto, l’OdV dovrà comunicare tempestivamente all’organo amministrativo della società tali criticità, al fine di favorirne l’immediato intervento.

CONCLUSIONI

L’Organismo di Vigilanza oggi più che mai deve rappresentare un vero e proprio “presidio di legalità” irrinunciabile ed imprescindibile ai fini di preservare il valore esimente che riveste il Modello 231 affinché l’esonero dell’ente dalle responsabilità, derivanti dalla suddetta normativa, sia effettivo ed efficace nel tempo.

 

Intervento di Maurizio RUBINI, Avvocato e membro di Organismi di Vigilanza 231. Consulente in ambito Compliance, Governance, Gestione dei Rischi aziendali e Internal Audit

 


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   D. Lgs. 231/2001 – Responsabilità degli Enti

(2)   Costituzione Italiana

(3)   Codice Civile

(4)   D. Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(5)   D.L. n. 18 del 17/03/2020

(6)   Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020

(7)   Codice Penale



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