L’offerta del credito al consumo rappresenta per il sistema paese una fonte di finanziamento primaria per le famiglie nonché una fondamentale leva per l’andamento dell’economia nazionale.
Il credito al consumo è definibile come la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Il consumatore è una persona fisica che acquista per esigenze private e non per fini professionali. Il finanziamento può andare da 200 a 75.000 euro ed è concesso da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche attraverso un fornitore di beni o servizi quale il negoziante, un intermediario abilitato o un venditore quale un concessionario auto o un rivenditore.
Nella guida Il Credito ai Consumatori, la Banca d’Italia definisce come non credito ai consumatori:
- i finanziamenti inferiori ai 200 e quelli superiori ai 75.000 euro;
- i finanziamenti che non prevedono il pagamento di interessi o altri costi;
- i finanziamenti per acquistare un terreno o un immobile costruito o progettato;
- i finanziamenti di durata superiore ai cinque anni garantiti da ipoteca su beni immobili;
- gli sconfinamenti, cioè l’utilizzo, autorizzato in via occasionale, di somme superiori al proprio saldo di conto corrente o al fido (> Il credito ai consumatori, dalla A alla Z) ottenuto in conto corrente.
Un’ulteriore classificazione del credito data dell’Istituto Centrale è data dalle definizioni di:
- Prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento. Per i pensionati la soglia massima della rata rimborsabile è il quinto dello pensiona, per i dipendenti occorrerà stipulare una delegazione di pagamento per la parte della rata eccedente il quinto dello stipendio;
- Apertura di credito in conto corrente, per la quale il cliente paga una commissione alla banca più gli interessi per lo scoperto;
- Prestito con carta di credito revolving. La carta non è un solo strumento di pagamento ma di credito per l’ammontare affidato e concordato, il rimborso avverrà tramite rate contenente quote capitale ed interessi, il meccanismo revolving è dato dal fatto che l’affidabile è dinamico e comprende le somme affidate meno le quote rimborsate in quel momento;
- Prestito finalizzato. Per il settore commerciale questo strumento rappresenta una leva di vendita, il prestito è strettamente legato all’acquisto di un bene e spesso il finanziamento è accesso mediante l’intermediazione dell’esercente.
Le problematiche principali del settore sono state negli anni le tematiche legate ai concetti di trasparenza (delle regole contrattuali) e di merito creditizio soprattutto se contestualizzato alla stabilità dell’intero settore. Il legislatore a livello primario (ivi inclusa la comunità europea) e secondario (OAM e Banca d’Italia) ha intensamente regolato i meccanismi di offerta tesi da un lato a garantire il consumatore finale riducendo eventuali comportamenti opportunistici degli operatori, nonché a garantire la stabilità del sistema che, come già menzionato rappresenta un volano formidabile per l’andamento dei consumi a livello paese.
È bene inoltre ricordare che dal regime di libera prestazione dei servizi sancito dalle normative comunitarie esulano le normative in tema di trasparenza, di gestione dei reclami, nonché dell’antiriciclaggio. Gli operatori esteri che operano in Italia con tale regime sono chiamati a predisporre meccanismi di governo locali che consentano la conformità alle normative citate e nello specifico:
- nell’assistenza post vendita e gestione dei reclami;
- durante le fasi di offerta e stipula con una idonea trasparenza sulle condizioni del servizio;
- circa l’antiriciclaggio è prevista l’Istituzione di un Punto di Contatto Centrale.
Il settore nello specifico è normato dal D.Lgs. 141 del 2010, il decreto attua sul suolo italiano i contenuti della direttiva europea 2008/48 che regola il mercato del credito al consumo nei territori formanti l’Unione Europea. Il titolo V del decreto definisce e regola il sistema di prevenzione delle frodi di settore; l’articolo 30 bis definisce i furti d’identità in:
- l’impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un altro soggetto. L’impersonificazione può riguardare l’utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;
- l’impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto;
Tali fattispecie rappresentano una realtà diffusa nel mondo dei mercati finanziari e sono riscontrabili e per i prodotti innovativi (nuovi strumenti di pagamento con forte disintermediazione nella fase di erogazione del servizio) e nell’ambito dei prodotti finanziari tradizionali ad alto contenuto di intermediazione; le fattispecie sono in genere riscontrabili nel mercato dei pagamenti (furto dati identificativi per l’appropriazione di attività non proprie ovvero ottenimento dell’erogazione di attività finanziarie attraverso identità fittizie o alterate).
A tal fine e nella normalità, quanto più un prodotto finanziario è complesso, maggiori sono i dati identificativi e documenti personali (ivi inclusi documenti personali di reddito o di garanzia) da produrre, logica vuole che tanto più gli strumenti a presidio dei rischi di frode siano maggiori.
Per alcuni prodotti finanziari (il caso dei mutui) è previsto l’intervento di un notaio che controlla ed assevera i dati personali prodotti garantendone in qualità di soggetto terzo l’esistenza e la validità. Tale intervento non è previsto per gli altri prodotti scambiabili nel mercato finanziario; l’esercizio del ruolo di garanzia visto l’elevato volume degli scambi e la discrezionalità e titolarità dei dati personali scambiati non può non essere svolto dallo Stato ai fini dell’efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo.
Con il D.Lgs. 141/2010, e precisamente con l’articolo 30 ter si prevede l’istituzione presso il MEF di un sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi a beneficio del settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti a prevenzione furto di identità. Il sistema è a beneficio anche di altri settori avendo utili risvolti anche in funzione della prevenzione del rischio di riciclaggio. Si basa su un archivio unico integrato tenuto dal MEF a cui affluiscono informazioni pubbliche detenute da altre amministrazioni quali l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, l’INPS, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il Ministero degli Interni e la Ragioneria Generale dello Stato. Il sistema centrale non è solo un sistema di consultazione delle identità e dei dati dichiarati ma svolge anche il ruolo di raccolta e tracciamento delle frodi avvenute e a tal fine è anche a beneficio delle forze di polizia.
Una ulteriore qualità è la possibilità di accertamento dei dati reddituali dichiarati in fase di istruttoria da parte dei richiedenti. Il controllo combinato dei dati e documenti identificativi nonché degli elementi di reddito delinea un formidabile incremento degli strumenti a presidio del rischio di frode ma anche di riciclaggio. Secondo CRIF il numero dei furti di identità connessi al mercato del credito nel corso del 2017 è stato di 26.600 unità con un controvalore di 153 milioni di Euro e con una crescita sostenuta nelle fasce d’età degli under 30 (+9,3%) e degli over 60 (+7,1). Il prestito finalizzato rappresenta la tipologia di prodotto maggiormente colpita (55,7 % del totale) seguito dalle carte di credito (27,7%).
Nel febbraio del 2016 la Procura di Napoli ed il nucleo di polizia tributaria competente hanno dato esecuzione ad una ordinanza cautelare per 11 individui per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa e falso. L’ammontare della truffa ai danni degli Istituti di Credito coinvolti era di mezzo milione di Euro. Il meccanismo fraudolente era così costituito: dopo avere individuato i soggetti dei quali utilizzare, a loro insaputa, i dati anagrafici per accedere alle richieste di finanziamento e averne verificato il grado di sostenibilità finanziaria, predisponevano una falsa documentazione reddituale riconducibile agli stessi, da fornire alle società’ finanziarie a garanzia delle richieste di prestito avanzate per conto dei clienti. È ovvio che, stante l’obbligo di versamento in contanti delle somme date a prestito, anche i meccanismi a presidio delle normative antiriciclaggio non hanno garantito gli Istituti coinvolti; resta tuttavia la considerazione che l’accesso al sistema pubblico di prevenzione avrebbe garantito maggiori presidi alla prevenzione di queste frodi.
Il Sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi denominato anche SCIPAFI vede la partecipazione di:
- le banche e gli intermediari finanziari;
- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
- i soggetti di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (SPID)
- i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale;
- i fornitori di servizi interattivi o di accesso condizionato;
- le imprese di assicurazione;
- i gestori di sistemi di informazioni creditizie e altre imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi;
- i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela (DLgs 231/2007 e s.m.), ivi inclusi i soggetti che operano in Italia secondo il regime della libera prestazione di servizi.
SCIPAFI ad oggi sconta la non piena digitalizzazione dell’Anagrafe Civile italiana in corso di superamento con l’emissione delle carte d’identità digitali, ma anche la spesso non informatizzata manutenzione dei documenti emessi (segnalazione di documenti smarriti, distrutti, etc.). Resta tuttavia l’evidenza che rappresenta il primo tentativo di uniformazione e connessione fra le base dati nazionali nonché un formidabile strumento a supporto della prevenzione delle frodi nel mondo finanziario.
Per i riferimenti normativi, consultare i seguenti link:
Banca d’Italia – Il Credito ai Consumatori (Guida)
CRIF – informazioni sulle frodi creditizie
D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010 – Titolo V-bis