Gli osservatori di cose economiche e bancarie di questi tempi si concentrano con ostinazione nel misurare la solidità delle banche, dimenticandosi l’utilità di prendere in considerazione anche il reale livello di fiducia dei depositanti e dei risparmiatori.A livello comunitario con la Direttiva 2014/49/UE, si è voluto aggiornare il quadro normativo relativo ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD) nell’intento appunto di ripristinare, seppure indirettamente, la percezione di fiducia nei depositanti. Si ricorda che i sistemi di garanzia dei depositi sono quegli enti che operano a livello nazionale con la finalità di assicurare il rimborso di una quota dei depositi, qualora la banca si trovasse in una situazione di dissesto. Sebbene nell’ambito dei singoli sistemi bancari nazionali i contesti di partenza risultino per taluni casi difformi, gli obiettivi formulati dalla normativa mirano a raggiungere nell’ambito dell’Unione Bancaria Europea una concreta uniformità di comportamenti.
Funzionamento dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (SGD)
I sistemi di garanzia dei depositi sono degli enti che operano a livello nazionale e che intervengono per:
* Rimborsare i depositanti al manifestarsi della “liquidazione coatta amministrativa” o di una “procedura di risoluzione” di una banca.
* Contribuire a supportare finanziariamente una “procedura di risoluzione”.
* Predisporre delle “forme di intervento alternative” delle banche in difficoltà.
La citata Direttiva prevede che i diversi sistemi di garanzia si dotino di risorse commisurate all’entità dei depositi protetti e allo specifico profilo di rischio manifestato da ciascuna banca. Tali fondi rappresentano un patrimonio autonomo non aggredibile da terzi, si ricorda che questi debbono essere investiti in attività a basso rischio e con un sufficiente livello di diversificazione.
La Direttiva recepita in Italia con il Decreto Legge n.30 del 2016, prevede dunque un quadro di riferimento standard in quanto:
* Ciascun depositante dispone di una copertura massima di 100 mila euro.
* Le banche devono finanziare i SGD con una cadenza almeno annuale.
* La garanzia complessiva dovrà risultare almeno pari al 0,8% del valore totale dei depositi.
* A regime i rimborsi a favore di depositanti dovranno essere eseguiti entro 7 giorni.
I sistemi di Garanzia dei Depositi in Italia
Le singole banche italiane debbono obbligatoriamente partecipare ad un sistema di garanzia formalmente riconosciuto. Il venir meno all’adesione comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, mentre è la Banca d’Italia l’autorità che ha poteri di verifica e vigilanza sui singoli SGD.
In Italia sono operativi due Sistemi di Garanzia dei Depositi:
* Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un consorzio al quale aderiscono le banche spa e le ex banche popolari. Risultano 202 le banche consorziate, mentre l’ammontare dei depositi protetti è pari a 515 miliardi.
* Il Fondo di Garanzia dei Depositanti è un consorzio al quale aderiscono prevalentemente le banche di credito cooperativo. Sono 341 le banche associate, mentre la consistenza dei depositi garantiti è pari a 80 miliardi.
Futuri sviluppi dei sistemi di garanzia
La Commissione Europea nel novembre 2015 ha formulato una proposta legislativa avente la finalità di portare a compimento il “terzo pilastro” dell’Unione Bancaria, ovvero il già citato Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi. L’intendimento è di disporre a livello europeo di un unico sistema di garanzia, dotato di un’unica “cabina di regia” in grado di intervenire in modo univoco nei confronti di qualsiasi banca appartenente all’area euro. Si auspica in tale ambito che il sistema di garanzia europeo possa disporre di un unico Fondo (Deposit Insurance Fund, DIF), dove progressivamente i singoli SGD nazionali dovranno trasferire le risorse raccolte.
Osservazioni
A seguito dell’adozione della moneta unica si è affiancata a suo sostegno l’Unione Bancaria Europea, che deve ancora dimostrare di saper navigare con sicurezza nei marosi della crisi economica in corso. In tale contesto l’Unione Bancaria non ha ancora pienamente realizzato il “terzo pilastro”, in quanto la sua completa realizzazione è stato solamente indicata con una proposta di normativa.
In questo ambito per predisporre un quadro di stabilità complessivo, percepito anche tramite il livello di fiducia dei depositanti, risulta indispensabile portare a realizzazione il sistema di garanzia dei depositi anche tramite un forte confronto politico a livello europeo.