di Marco AVANZI
L’attuale scenario nazionale e internazionale impone per le grandi imprese ma, soprattutto, per le PMI, una riflessione e un cambio di approccio alla tematica della sostenibilità rispetto a quanto praticato negli anni precedenti.
Senza voler immergersi nei tecnicismi normativi, di cui si è già parlato in altre occasioni(1) e in altri contributi, è necessario focalizzarsi sull’attuale big picture per definire le linee principali di quello che sta avvenendo relativamente al concetto di sostenibilità e agli impatti attuali e futuri che potrebbero esservi sulla piccola e media impresa.
Queste riflessioni rilevano soprattutto per la maggioranza delle imprese italiane che compongono il tessuto economico, ossia le piccole e medie imprese. La domanda principale è come le piccole e medie imprese verranno impattate da questa svolta normativa ed economica che stiamo osservando? Avranno un impatto o è semplicemente un fattore che coinvolgerà solo la grande azienda e le big companies?
La risposta sembra ora delineata; un impatto ci sarà indiretto e per il tramite della grande impresa, ma non per questo non irrilevante anzi determinante probabilmente per il futuro e l’esistenza futura di molte PMI nazionali.
Se queste norme, come la rendicontazione di sostenibilità, obblighi di due diligence, orientamenti sostenibili per il mondo finanziario, fino agli anni scorsi, avevano principalmente un profilo di soft law, la produzione normativa comunitaria sta lentamente migrando questi aspetti dentro obblighi cogenti, non più volontari. La copiosa produzione normativa EU degli ultimi anni ne è un chiaro esempio(2).
Quindi, da ora in poi, le grandi imprese avranno:
- veri e propri obblighi e,
- non più volontari comportamenti virtuosi da adottare.
Un primo aspetto è l’introduzione del concetto di sostenibilità (nelle sue varie declinazioni) nell’ambito delle norme cogenti e in particolare nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità. Osservando quelli che sono i contenuti dei documenti in materia di modalità di rendicontazione di sostenibilità elaborati da EFRAG emerge chiaramente come non sia solamente la grande impresa inclusa nel perimetro della norma come soggetto interessato dalla disclosure informativa ma, altresì, la propria supply chain. Indirettamente la PMI diviene oggetto di disclosure da parte della grande impresa (soggetto direttamente obbligato). Questo comporterà un’esigenza informativa per la grande impresa che non potrà prescindere da informazioni sulla supply chain che dovranno investigare. Ergo,
- anche le PMI dovranno dotarsi di strumenti volti a fornire queste informazioni e, non meno rilevante,
- gli esiti di tali informazioni incideranno sulle scelte economiche che poi potranno fare le grandi imprese(3).
Un secondo profilo, congiunto al precedente, è che per fasi successive anche norme relative alla valutazione dei rischi di sostenibilità coinvolgeranno dapprima le big companies ma, successivamente, anche le PMI. Ne è un esempio la proposta di direttiva in materia di CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive(4) che sebbene veda come soggetti direttamente coinvolti gli operatori economici definibili come “grandi imprese”, queste dovranno, per obbligo normativo e per schemi di analisi applicabili, coinvolgere nelle loro analisi l’intera supply chain e non solo i primi fornitori ma l’intera catena di fornitura. Anche su questo profilo la PMI dovrà essere in grado di dimostrare attenzione alle tematiche ma, soprattutto, di saper controllare i rischi in materia di sostenibilità in modo idoneo, onde evitare che le situazioni pericolose da lei prodotte transitino nella grande impresa che di questi temi dovrà dare disclosure.
Un terzo rilevante aspetto riguarda la connessione tra mondo dell’impresa e mondo finanziario. Posto come anche banche e istituzioni finanziarie saranno coinvolte in questo meccanismo di rendicontazione di sostenibilità e, soprattutto, anche in un obbligo di valutare come gli impatti dei rischi di sostenibilità potranno incidere su investimenti e gestione del credito da loro gestiti(5), anche le PMI verranno coinvolte direttamente quali soggetti connessi al sistema bancario, o per il tramite del loro rapporto con le grandi imprese, che dovranno, quest’ultime, dare disclosure anche alle financial institutions delle loro performance per poter accedere al credito, a strumenti finanziari in modo agevole e non appesantiti da eventuali extra costi o ulteriori garanzie(6).
Un quarto elemento riguarda l’allocazione e spesa dei finanziamenti derivanti dai fondi UE di ripresa e resilienza. Anche in questa materia vi sono evidenti segnali ed elementi che introducono i concetti di sostenibilità nei progetti e loro step esecutivi. Pensiamo al principio DNSH (Do not significant harm) che impone una valutazione dei potenziali impatti negativi sui fattori di sostenibilità prima di poter approvare o affidare un determinato progetto o dare il via alla fase di progettazione attuativa e esecutiva(7).
E fino ad ora ci siamo soffermati sulle discipline di principale matrice europea.
In questo movimento verso l’inclusione del principio di sostenibilità all’interno del mondo dell’impresa stanno andando con rapidità e velocità più elevate alcuni legislatori nazionali. Richiamando solamente gli obblighi in materia di due diligence nella catena di fornitura in relazione ai rischi ambientali e sociali vi sono paesi come Germania, UK, Francia ed altri che hanno già dato corso con norme cogenti e nazionali agli obblighi di analisi e disclosure per le imprese nazionali coinvolgendo anche la loro catena di fornitura. Anche in questo caso il nesso con la realtà economica della PMI è molto stretto(8).
Riassumendo, questo scenario normativo e di nuovo approccio economico, seppur normativamente sembri diretto solamente alle grandi imprese comporta, indirettamente, effetti importanti e pratici sulle PMI italiane che non possono essere tralasciati.
Se come abbiamo visto prima uno dei driver di mercato è divenuto la sostenibilità e, sulla maturità e attenzione verso questo valore la grande impresa:
- avrà migliore accesso al mondo finanziario,
- avrà migliore appeal per i propri clienti e consumatori,
- potrà partecipare ad iniziative di carattere pubblico basate sui fondi di ripresa e resilienza e, non per ultimo,
- avranno gli amministratori maggiore tutela per il loro operato(9),
è matematico come le PMI, costituenti la supply chain di queste grandi imprese, dovranno allinearsi a questi valori, darne disclosure ed essere in grado di valutare gli effetti pratici del loro operato. Sulla base di ciò:
- saranno, o meno, oggetto di scelta e preferenza da parte delle grandi imprese,
- avranno maggiore o minore capacità di attrazioni di capitali e,
- saranno più o meno in grado di promuovere i loro prodotti e servizi.
Aperto resta il tema sul come facilitare la PMI ad aderire a questi nuovi orientamenti e prepararsi allo scenario prossimo e alle richieste del mercato senza dover incidere in termini di costi, risorse e tempo in modo eccessivo e pregiudicando la loro redditività e capacità di stare sul mercato.
Su questa domanda gli scenari di risposta sono molti e sono tutti da approfondire sebbene le soluzioni in molti casi già si intravedano.
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(1) M. Avanzi (2022), Osservazioni in materia di approccio al rischio tra mutazione di scenario esterno, doppia materialità e sostenibilità; Risk & Compliance Platform Europe
(2) EFRAG, Sustainability Reporting Standards Interim Draft
(3) M. Avanzi (2022), Una prospettiva internazionale sugli obblighi delle imprese in materia di catene di fornitura; Risk & Compliance Platform Europe
(4) M. Avanzi (2022), Implementare il processo di Due Diligence nel rispetto dei requisiti di Responsible Business Conduct; Risk & Compliance Platform Europe
(5) T. Loizzo, F. Schimperna (2022), ESG disclosure: regulatory framework and challenges for Italian banks; Banca d’Italia
(5) T. Loizzo, F. Schimperna (2022), La rendicontazione ESG: quadro normativo e sfide per le banche italiane; Banca d’Italia
(6) ESMA, Sustainable Finance
(7) ItaliaDomani, Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR
(8) M. Avanzi (2022), Una prospettiva internazionale sugli obblighi delle imprese in materia di catene di fornitura; Risk & Compliance Platform Europe
(9) Assonime (2023), L’evoluzione dell’organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale