La cessione dei bonus ha nel tempo assunto un alto rischio di contestazione gravante sui soggetti che li hanno acquistati.
La prassi e la normativa richiedono agli operatori una normale diligenza così da evitare la responsabilità solidale in ordine alla sussistenza dei requisiti per la detrazione in capo all’originario beneficiario.
Molto del rischio è dato dal fatto che la valutazione fatta dagli Uffici ispettivi della AdE(Agenzia delle Entrate) porterà a contestazioni postume di situazioni che non erano chiare al momento della realizzazione dei lavori.
La normativa(1) e le circolari(2) susseguite nel tempo hanno univocamente ribadito che la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata nella omissione della specifica diligenza richiesta per evitare l’immissione nel mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
Tale richiesta pretestuosa però impone ai vari soggetti, l’artigiano, il bancario, il commercialista di avere un comune approccio alla problematica, cioè di avere una diligenza e capacità che non hanno genericamente tutti i soggetti della filiera.
Sicuramente la diligenza non c’è nei casi di compartecipazione all’operazione con profili di frode o in presenza di specifici indicatori del rischio come la falsità del credito e indizi di sospetto.
La legislazione con il DL 11/2023 aveva di fatto bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus edilizi, con un effetto dirompente, che unito alla riduzione della misura del Superbonus e alla rinuncia sia dello sconto in fattura, che della cessione del credito, ha consentito solo ai più fortunati, che hanno capacità finanziaria propria, nonché reddito con capienza di imposta, poter fruire delle agevolazioni e solo questi potenzialmente saranno in grado di beneficiare dello sconto fiscale oltre che in grado di sostenere finanziariamente l’anticipo.
Basti pensare ai condominii ove la pluralità di soggetti “condomini” con diversa capacità contributiva saranno messi di fatto in condizioni di poter o meno votare una manutenzione straordinaria.
REGOLE PER EVITARE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’ACQUIRENTE IL CREDITO. I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO BALUARDO DI LEGALITÀ
La conversione in legge del D.L. n. 11/2023(3) definisce, fermo restando la responsabilità in caso di dolo ed il caso di acquisto in presenza di anomalie rispetto alla norma antiriciclaggio, il set documentale(4) che è necessario possedere per limitare il rischio di responsabilità solidale degli acquirenti, nel caso di contestazione in merito alla spettanza del credito.
Di rilievo è la previsione di un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3 dello stesso Decreto legislativo n. 231/2007, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata
Inoltre, viene precisato che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
LA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO PER IL SEQUESTRO DI CREDITI EDILIZI
1) La Suprema corte(5) si è pronunciata con Sent. n. 40865 del 21 settembre 2022, sulla sequestrabilità in capo al cessionario dei crediti d’imposta da Superbonus ottenuti mediante condotte illecite:
- un Sequestro del credito presso il terzo cessionario non a conoscenza del reato in buona fede, ottenuto a mezzo di condotte illecite di truffa ed emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Il caso è riferito a crediti inesistenti e quindi ipotesi di Reati tributari per Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per l’Illecito ottenimento di credito di imposta.
In caso di ottenimento del credito d’imposta previsto dall’art. 121 D.L. n. 34/2020 è possibile disporre il sequestro preventivo ai sensi del primo comma dell’art. 321 c.p.p. di tali crediti – da qualificarsi come cose pertinenti al reato per cui si procede – anche presso terzi cessionari che abbiano acquistato gli stessi in buona fede ed ignorando la loro derivazione da reato.
2) La giurisprudenza di legittimità, Sezione penale, con sentenza n. 45558/2022, conferma la sequestrabilità dei crediti edilizi in capo ai cessionari.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sequestrabilità in capo al cessionario di crediti d’imposta edilizi, ex art. 121, D.L. n. 34/2020, risultati inesistenti.
Il caso è di un cessionario in “buona fede” che si è visto sequestrare in via preventiva ai fini della confisca crediti edilizi risultati inesistenti.
Il principio riportato dai giudici di Cassazione è, che chi “lucra un vantaggio consistente dall’operazione di cessione” difficilmente può qualificarsi come persona “estranea ai fatti” (cioè che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede), in virtù del vantaggio economico tratto dall’attività criminosa di terzi (tale vantaggio si traduce nell’acquisto del credito ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale).
In questo caso vi è quindi un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato, rendendo legittimo il sequestro preventivo nei confronti del cessionario.
CONTROLLI, SANZIONI E RESPONSABILITÀ
I fornitori e i soggetti cessionari devono eventualmente temere come rischio di una responsabilità per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate è impegnata alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento:
- per i crediti non spettanti, 5 anni dalla dichiarazione (art. 43, D.P.R. n. 600/1973);
- per i crediti inesistenti, 8 anni dall’utilizzo del credito (art. 27, c. da 16 a 20, D.L. n. 185/2008).
In assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente detratto e non spettante maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).
Chiaro e per molti disconosciuto il fatto che Il recupero del predetto importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni.
Resta ferma:
- in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997);
- la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.
A partire dal 22 settembre 2022, il concorso nella violazione ai fini dell’applicazione della responsabilità in solido vi è solo in caso di dolo o colpa grave sempre che si tratti di crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla legge.
Vi è Il dolo quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel Mod. F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente.
Vi è colpa grave quando il cessionario abbia omesso, macroscopicamente, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisce a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati) (circ. 6 ottobre 2022, n. 33/E).
L’utilizzo dei crediti d’imposta oggetto di provvedimento di sequestro in fase di indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini previsti (art. 121, c. 3 e 122, c. 3 D.L. n. 34/2020), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni.
PRASSI
Comando Generale della Guardia di Finanza – Circolare 22/12/2021
La Guardia di Finanza ha tra i compiti istituzionali quello di combattere e arginare le frodi in materia di cessioni dei crediti d’imposta, unendosi al presidio preventivo assicurato dal “Decreto anti-frodi“, in modo da evitare l’utilizzo per scopi illeciti delle misure agevolative introdotte dal legislatore.
Da oramai un paio di anni si è dotata di due nuovi applicativi operativi disponibili nella “Dorsale Informatica” denominati “P.Ris.M.A.“(6) e “Moni.C.“(7), i quali, unitamente all’approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette e alle altre banche dati in uso al Corpo (Fatture e Corrispettivi, @-Fattura, Infocamere, Negozi giuridici, R.E.T.I., Ser.P.I.Co., Sister, SDI, ST.A.F., ecc.), forniscono un valido ausilio nell’individuazione di possibili schemi fraudolenti, che potrebbero coinvolgere anche soggetti contigui alla criminalità organizzata.
CASISTICHE DI RICICLAGGIO
Riciclaggio di fondi derivanti da cessione di crediti di imposta presumibilmente inesistenti tramite acquisto di beni di lusso e trasferimenti all’estero
È il caso prospettato di una società e una ditta individuale con scarsa consistenza finanziaria e patrimoniale: una persona fisica cede, ai sensi del c.d. Decreto Rilancio, crediti d’imposta per importi ingenti, utilizzando i relativi fondi per l’acquisto di beni di lusso e per trasferimenti all’estero.
Tizio, titolare effettivo di Alfa e Beta.
Persone giuridiche:
- Alfa, società di commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche;
- Beta, ditta individuale di intermediazione commerciale.
Una SoS segnalazione per operazione sospetta segnala una cessione di crediti d’imposta detenuti dal cliente Tizio a titolo personale, allo stesso riconducibili, per un importo complessivo di diversi milioni di euro.
- dalla società Alfa
- dalla ditta individuale Beta.
Il segnalante rileva volumi complessivi dei crediti ceduti eccessivi rispetto al profilo patrimoniale e finanziario di Tizio e delle proprie imprese Alfa e Beta, nonché del tutto sproporzionati rispetto al giro d’affari dichiarato in precedenza dai soggetti.
L’intermediario abilitato ha fatto una analisi finanziaria incentrata sugli utilizzi dei corrispettivi delle cessioni, accreditati sui conti correnti intestati rispettivamente a Tizio, Alfa e Beta.
L’incoerenza dei volumi in gioco con il profilo economico dei cedenti e le successive modalità di utilizzo dell’ingente provvista, in assenza, peraltro, di documentazione giustificativa a supporto delle relative detrazioni di imposta, alimentano ragionevoli dubbi sull’effettiva esistenza dei crediti ceduti.
A latere di un convegno organizzato presso l’ODCEC(8) di Padova dalla Commissione Antiriciclaggio di cui sono un componente e dalla associazione Aml-lab di cui sono socio fondatore e Vicepresidente si è affrontato con una tavola rotonda dedicata il tema di cui al titolo del presente contributo.
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(1) Art 121 comma 4 del DL 34/2020
(2) Circ. n. 23/E del 23 giugno 2022
(3) Il giorno 11 aprile 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, meglio noto come Decreto blocca cessioni, che aveva introdotto il divieto di esercizio delle opzioni menzionate dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020;
(4) a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, c) visura catastale ante opera o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché´ documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime; e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti Uffici; f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi dal Superbonus, la documentazione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a) e c), del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza; h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
(5) Cassazione, Sez. III pen., Pres. Andreazza, Est. Scarcella – Sent. n. 40865 del 21 settembre 2022, dep. il 28 ottobre 2022)
(6) Il portale “P.Ris.M.A.” (Portale Riscossioni Monitoraggi e Applicazioni) consente la consultazione puntuale dei crediti d’imposta agevolativi di cui sono titolari i contribuenti e dei dati relativi alle operazioni di cessione dei crediti stessi.
Il sistema restituisce i dati relativi alle operazioni di cessione dei crediti in cui il codice fiscale interrogato risulti come cedente o cessionario, con indicazione, tra l’altro, dell’importo e della tipologia dei crediti ceduti, della data e dell’ora della cessione, della data di inserimento della comunicazione nella “Piattaforma cessione crediti”, della data e dell’ora in cui il cessionario ha accettato o rifiutato il creditor e, infine, dell’indicazione se si tratta di prima cessione o di cessioni effettuate da soggetti diversi dal primo beneficiario.
Nell’ipotesi in cui, al ricorrere dei relativi presupposti, si proceda al sequestro di crediti d’imposta inesistenti, il provvedimento sarà notificato anche all’Agenzia delle entrate (agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it), che provvederà agli adempimenti di competenza, anche avvalendosi del partner tecnologico SOGEI S.p.A.
(7) L’applicativo “Moni.C.” (Monitoraggio delle Compensazioni) permette di effettuare interrogazioni puntuali o massive, attraverso l’elaborazione dei dati dei modelli F24, per individuare le indebite compensazioni dei crediti d’imposta, compresi quelli di natura agevolativa cedibili a terzi.
È possibile, inoltre, selezionare i casi in cui i crediti d’imposta risultino compensati per il pagamento di somme dovute a seguito dei controlli dell’Agenzia delle entrate ovvero attribuibili a terzi, a seguito di conferimento o cessione d’azienda (o di ramo aziendale), fusione per incorporazione o accollo del debito tributario.
(8) Superbonus, Norme antifrode e antiriciclaggio – Profili applicativi nella prassi dei controlli degli uffici, Fisco Oggi (www.fiscooggi.it)
D.L. 11/2023, conv. legge 38/2023
Agenzia delle Entrate, Circolare 23/E/2022
Agenzia delle Entrate, Circolare 33/E/2022
Legge 29/12/2022, n. 197, Art. 1 – Comma 894
D.L. 18/11/2022, n. 176, Art. 9. – Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico