La IV Direttiva pone al centro dell’intero sistema antiriciclaggio l’approccio basato sul rischio e prevede che l’intensità e l’estensione degli adempimenti connessi all’obbligo di adeguata verifica siano assolti e modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione in modo tale da poter selezionare a monte le situazioni meritevoli di maggiore attenzione.
Adeguata Verifica e fattori di Rischio
In base, quindi, al rischio effettivo determinato, va individuata la tipologia di adeguata verifica della clientela da adottare, che può essere:
- SEMPLIFICATA: gli obblighi sono applicati in forma meno rigorosa per frequenza ed estensione. Il Decreto Legislativo 90/2017 ha eliminato la tipizzazione dei casi in cui ex lege era prevista l’applicazione di tale modalità semplificata;
- ORDINARIA: è la tipologia più utilizzata e vale per la stragrande maggioranza dei clienti;
- RAFFORZATA: in questi casi sono previsti in capo agli intermediari obblighi più stringenti di acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul Titolare Effettivo, approfondendo gli elementi di valutazione sullo scopo e natura del rapporto e intensificando la frequenza delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto.
L’adeguata verifica semplificata trova applicazione nelle ipotesi di rischio effettivo “poco significativo” e “non significativo”.
L’art. 23 del Decreto Legislativo 231/2007, che disciplina le misure semplificate di adeguata verifica, si limita a prevedere che in presenza di un basso rischio di riciclaggi, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della “estensione” e della “frequenza” degli adempimenti prescritti.
Questo comporta che, anche in caso di adeguata verifica semplificata, il soggetto obbligato sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla modalità ordinaria di espletamento dell’obbligo, in quanto la semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.
Il secondo comma dell’art. 23 del Decreto Legislativo 231/2007 individua alcuni “indici” di basso rischio che sono associati ad esempio:
- alla tipologia di clienti come ad esempio la pubblica amministrazione;
- alla tipologia di prodotti come le forme pensionistiche complementari;
- al rischio geografico e riguarda ad esempio gli Stati membri dell’UE oppure i Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio.
In ogni caso, ciascuna banca formalizza nella policy procedure e casistiche per l’adeguata verifica semplificata.
Gli obblighi ordinari si applicano nei casi più frequenti, che si individuano, tuttavia, in via residuale: quando non devono applicarsi gli obblighi rafforzati, né possono applicarsi quelli semplificati.
L’adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio “molto significativo” di operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
Il nome “rafforzata”, come si può intuire, deriva dal fatto che il controllo effettuato sulla clientela è estremamente capillare, richiede una mole significativa di informazioni a cui la banca deve accedere e va effettuato con una frequenza maggiore.
Così come prescritto per la semplificata, anche per la rafforzata la norma individua fattori che possono determinare un alto rischio. Sono previsti infatti:
- fattori di rischio che dipendono dal Titolare Effettivo, dal cliente o dall’esecutore;
- ulteriori fattori di rischio che fanno riferimento a prodotti, canali distributivi, servizi e operazioni;
- fattori di rischio derivanti da aree geografiche e paesi considerati a rischio.
Volendo fare un esempio, è necessario effettuare l’adeguata veridica rafforzata quando
- il cliente è residente in Paesi Terzi considerati ad Alto rischio dalla Commissione;
- nei casi di accensione di conti di corrispondenza con enti di Stati extra comunitari,che fonti attendibili ed indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
- quando Il cliente è stato oggetto di una segnalazione di operazione sospetta;
- quando Il cliente è stato sottoposto ad indagini da parte della magistratura;
- in presenza di elementi di rischio sul cliente, sul prodotto, sull’area geografica. Rientrano ad esempio tra tali indicatori alcuni settori produttivi considerati ad elevato rischio riciclaggio quali il gioco d’azzardo, i compro oro, Trust e fiduciarie;
- nel caso di instaurazione rapporti con PEP, Persone Politicamente esposte.
In caso di rischio elevato la banca deve effettuare approfondimenti mirati su:
- situazione economico – patrimoniale del cliente;
- origine dei fondi.
Questo è un tema importante: non va mai confusa l’origine dei fondi con la tracciabilità. Fondi pervenuti su un conto tramite bonifico possono essere sospetti perché magari derivanti da fishing oppure da money mule. Così come una provvista generata mediante il versamento di un assegno circolare può essere anomalo sebbene lo strumento utilizzato (l’assegno circolare) sia tracciabile.
Ad alto rischio… le Persone Politicamente Esposte
Rientrano tra i soggetti profilati ex sé ad altro rischio i PEP.
Il termine PEP è un acronimo e sta per Persone Politicamente Esposte ossia tutti quei soggetti che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, i loro familiari diretti e coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
Tali soggetti vengono considerati ad alto rischio e per questo vanno sottoposti ad obblighi rafforzati di adeguata verifica in virtù della posizione da loro ricoperta, in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione.
Decorsi 12 mesi dalla cessazione dell’incarico, tali soggetti perdono la qualifica di PEP.
La qualificazione di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il Titolare Effettivo.
Che cosa si intende per PEP primario e PEP secondario?
L’art. 1, comma 2 lettera dd) del Decreto Legislativo 231/2007 definisce come politicamente esposte, le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché’ i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
Dalla lettura di questo articolo possiamo individuare tre tipologie di soggetti che assumono la qualifica di PEP.
Innanzitutto, i PEP cosiddetti primari: si tratta delle persone che effettivamente ricoprono cariche politiche significative rientrano in questa definizione, ad esempio, il Presidente della Repubblica, Senatori e Deputati, parlamentare europeo, consigliere regionale, membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, sindaco di un paese con più di 15 mila abitanti, ambasciatore.
L’elenco completo è contenuto nell’articolo 1, comma 2 lettera dd) del Decreto Legislativo 231/2007.
Rientrano nei PEP secondari:
- i familiari;
- i soggetti con i quali i PEP intrattengono notoriamente stretti legami.
Per familiari si intende: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto. Non rientrano tra i familiari i fratelli e le sorelle del PEP.
Rientrano, invece, tra gli altri soggetti collegati le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la Titolarità Effettiva di enti giuridici, Trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari oppure le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Ci sono poi alcune categorie non ricomprese nell’elencazione dell’art. 1, comma 2 lettera dd) del Decreto Legislativo 231/2007, che potrebbero essere assimilati ai PEP. Penso ad esempio ai consoli onorari, che alcune banche considerano PEP ed altre no. Per tali categorie è sempre necessario leggere attentamente la Policy interna.
La distinzione tra PEP Primario e PEP Secondario è importante ai fini della propagazione del profilo di rischio alto. Solamente il PEP Primario propaga il profilo di rischio di alto, mentre i PEP Secondari non lo diffondono.
Faccio un esempio.
Andrea è PEP primario in quanto deputato europeo.
Diventano PEP secondari i suoi genitori, l’eventuale moglie o compagna, i figli e i loro eventuali coniugi o conviventi.
Diventano PEP anche i soci della società ALFA Srl di cui Andrea è Titolare Effettivo e, se Andrea ha aperto un conto corrente cointestato con Marco per la gestione, ad esempio, di una raccolta fondi della scuola dei suoi figli, diventa PEP anche Marco.
Non diventano però PEP i suoceri di Andrea né i genitori di eventuali generi/nuore. Al tempo stesso non diventano PEP i familiari dei soci di Andrea della società ALFA Srl né i familiari di Marco.
L’instaurazione o la prosecuzione del rapporto continuativo ovvero l’esecuzione di un’operazione occasionale con soggetti qualificati PEP deve essere autorizzata da un alto dirigente che valuta l’esposizione al rischio di riciclaggio della PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare i rischi.
Trattandosi di clientela ad alto rischio, è necessario acquisire tutte le informazioni necessarie per stabilire l’origine del patrimonio delle PEP e dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o nell’operazione occasionale, tenendo sempre presente la proporzionalità rispetto al rapporto o all’operazione.
Intervento di Annamaria GALLO, AAML Specialist c/o ICCREA Banca S.p.A.
Questo articolo fa parte della Serie Podcast “Antiriciclaggio Detto Fatto” realizzata dall’autrice Annamaria GALLO.
Le opinioni espresse e le conclusioni sono attribuibili esclusivamente all’Autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’istituto di appartenenza.