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Trust e Passaggio Generazionale

28 maggio 2021

di Giancarlo TROISO

Il 2020, e per ora anche questo 2021, appaiono caratterizzati da restrizioni relative all’emergenza Covid che hanno in particolare limitato il modo di rapportarsi socialmente e gli incontri in persona, oltre intaccare la filiera di attività produttive. I risultati e le ricadute, positive e negative, per tali attività come anche per quelle professionali più legate in particolare alla relazione interpersonale, potranno forse ricevere nei prossimi mesi, con ulteriori dati alla mano, una nuova valutazione.

Per intanto, giunti alle soglie della seconda metà di questo 2021, paiono volersi attuare ulteriori tentativi di recupero di nuova normalità per favorire una ripresa di carattere economico e sociale; per ridare fiducia alle persone e alle attività produttive.

Si è letto nei mesi trascorsi di previsioni e indicazioni riguardo la tenuta, la crisi e lo sviluppo possibile del tessuto economico e sociale del nostro Paese, in particolare di quella che appare essere da sempre una delle sue connotazioni principali, le Piccole e Medie Imprese, la gran parte di esse “imprese di famiglia”.

Al 31 dicembre 2020, secondo la rilevazione Movimprese condotta da InfoCamere per conto dell’Unioncamere, in Italia c’erano 6.078.031 imprese, con un saldo ancora positivo, pari a +0,32%, tra le imprese nate durante l’anno (292.308 iscrizioni) e quelle cessate (272.992 cessazioni al Registro delle imprese nel 2020).

Il “Censimento permanente delle imprese” 2019 pubblicato dall’Istat su dati al 2018 ha interessato un campione di circa 280mila imprese con 3 e più addetti, rappresentative di un universo di poco più di un milione di unità, corrispondenti al 24,0% delle imprese italiane, che producono però l’84,4% del valore aggiunto nazionale, impiegano il 76,7% degli addetti (12,7 milioni) e il 91,3% dei dipendenti.

I due terzi delle imprese osservate, il 79,5% del totale, sono microimprese (con 3-9 addetti in organico), il 18,2% sono di piccole dimensioni (10-49 addetti) mentre le medie (con 50-249 addetti) e le grandi imprese (con 250 addetti e oltre) rappresentano il 2,3% delle imprese osservate (su 24 mila unità del campione, 3mila sono grandi).

Ho trovato particolare interesse per lo spaccato offerto dal capitolo “Controllo, gestione e orientamenti strategici delle imprese”, dal quale risulta che nel nostro Paese tre imprese su quattro sono controllate da una persona o da una famiglia.

I dati Istat rilevano infatti come il sistema produttivo italiano si connoti per essere fortemente legato alla gestione familiare dell’impresa: il 75,2% delle unità produttive con almeno 3 addetti e il 63,7% di quelle con 10 addetti e oltre, è controllato da una persona fisica o una famiglia. All’aumentare della dimensione dell’impresa si rileva una diminuzione della presenza del controllo individuale e familiare, che tuttavia permane significativa anche nei segmenti dimensionali più elevati: si passa infatti dal 78,2% delle microimprese (3-9 addetti) al 65,6% delle piccole (10-49 addetti), al 51,0% delle medie (50-249 addetti), per arrivare al 37,0% delle grandi (250 addetti e oltre).

Secondo l’Istat inoltre:

[…] “Non solo il controllo ma anche la gestione aziendale di queste imprese è, nella maggior parte dei casi, di competenza dell’imprenditore o di un membro della famiglia proprietaria: se si considerano le sole unità con 10 addetti e oltre, infatti, ciò avviene in più del 95% dei casi mentre, nel complesso, solo il 3% circa delle unità affida la gestione a un manager selezionato all’interno o all’esterno dell’impresa.

L’8,8% delle imprese dichiara di aver affrontato almeno un passaggio generazionale tra il 2013 e il 2018, l’1% di averlo affrontato nel 2019 e poco più di un decimo ha dichiarato di poterlo affrontare entro il 2023.

Complessivamente, oltre il 20% delle imprese è interessato a questo fenomeno nel periodo compreso tra il 2013 e il 2023. La quota di imprese coinvolte è stata maggiore nel caso di unità di più grandi dimensioni (14% circa di medie e grandi imprese). Nel 74,4% delle imprese, inoltre, il passaggio generazionale ha comportato un mantenimento del ruolo della famiglia proprietaria o controllante, e nel 20,2 % un rafforzamento.

Per quanto riguarda gli ostacoli incontrati dall’impresa nel passaggio generazionale, o nella prospettiva che esso avvenga, la percentuale di unità che non rilevano ostacoli passa dal 49,4% delle microimprese al 75% delle grandi. Per le unità più piccole le difficoltà maggiori riguardano l’assenza di eredi o successori (21%), difficoltà burocratiche, legislative e/o fiscali (15,1%), trasferimento di competenze e/o contatti (12,5%), difficoltà economiche e/o finanziarie (11,7%).

All’aumentare della dimensione aziendale l’incidenza delle imprese che dichiarano difficoltà nella transizione tende a diminuire ma le criticità legate al trasferimento di competenze e all’assenza di eredi o successori mantengono un peso relativamente elevato.” […]

Senza dilungarmi oltre (perché la dovizia di dati numerici può ben annoiare qualunque lettore), mi limito a riportare in aggiunta che anche i dati pubblicati nel 2019 dall’Osservatorio Aub promosso da Aidaf, Unicredit e Bocconi mostrano un interessante spaccato dell’imprenditoria italiana: 7 su 10 imprese con un fatturato tra 20 e 50 milioni di euro hanno la caratteristica di essere a matrice familiare, e un quarto di esse vede al vertice un amministratore ultrasettantenne. Dato, questo, che concorda con quanto indicato su diversi altri articoli facilmente reperibili nel mare magnum del web, i quali sono piuttosto omologhi nel riportare come oltre il 60% degli imprenditori abbia un’età che si avvicina ai 70 anni; che:

  • solo un’azienda su tre riesce a passare di mano da padre in figlio;
  • e che l’87% delle imprese non sopravvive alla seconda generazione,
  • con l’aggiunta che pur pensando il 70% degli imprenditori di lasciare l’azienda al figlio, la stragrande maggioranza di essi non affronta o non pianifica il momento in tema, considerando viceversa di continuare ad occuparsi personalmente della gestione.

Si tratta di dati indicativi di una situazione, inseribile in un contesto umano che affonda le ragioni nella società quotidiana piuttosto che appena nel suo tessuto economico.

Un’impresa è fatta di governance, di lavoro e di dedizione dei dipendenti, come allo stesso tempo di relazioni con istituti bancari e fornitori, e della fiducia in sostanza che queste (relazioni e fiducia), rappresentano rispetto all’operato e ai risultati che l’imprenditore ha impresso alla propria “creatura”.

Non è difficile andare con la memoria alle grandi famiglie e relative imprese che hanno connotato e ancora connotano il panorama del c.d. capitalismo familiare che ha occupato negli anni le cronache e gli eventi finanziari del nostro Paese, ovvero rammentare i riferimenti alle holding familiari, ai “patti di sindacato” (di voto o di blocco), ai patti parasociali, al “family buy out”, finalizzati al mantenimento del controllo e ai passaggi e subentro nella gestione di alcuni piuttosto che di altri, nell’ambito delle dinastie familiari di provenienza.

Come tuttavia rappresentato nei dati che ho sopra riportato, il tessuto imprenditoriale del nostro Paese è comunque più vario, più frammentato, rispetto alle patinature e dimensioni delle grandi imprese o gruppi, e allora è stato per me conseguente interrogarmi su quali siano oggi gli strumenti accessibili a chi voglia programmare una protezione del patrimonio e passaggio generazionale, tanto nella famiglia quanto nell’impresa.

Il nostro ordinamento prevede per il passaggio dei beni mortis causa l’istituto della successione, legittima e necessaria, in presenza di testamento o meno, che risente tuttavia a parer mio di alcune rigidità legate a una concezione culturale statica di famiglia patriarcale che, del tutto personalmente, considero ad oggi non così attuale. Per quanto in particolare alle imprese, vengono introdotti poi a seguito della riforma del diritto societario (D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003) i “patrimoni destinati ad uno specifico affare” (artt. 2447 bis – 2447 decies c.c.) e successivamente (attraverso la L. 14/02/2006 n. 55) i “patti di famiglia” (artt. 768 bis – 768 octies c.c.). Istituti, questi, che al di là delle intenzioni sono risultati alla prova dei fatti poco o affatto sufficienti o adatti, a dare risposta completa alle esigenze man mano emerse nelle famiglie e nelle imprese con il naturale evolvere sociale ed economico dei tempi moderni, oltre presentare non poche difficoltà di attuazione pratica, il che li ha resi nei fatti residuali o da usare talvolta, congiuntamente ad altri strumenti.

Soluzioni viceversa adattabili alle singole necessità secondo una molteplicità di declinazioni possibili, provengono dal trust, termine anglosassone da tradurre in lingua italiana come “fiducia”. Di cosa si tratta? Dal punto di vista meramente storico il trust si sviluppa in Inghilterra in epoca medioevale. Quando i cavalieri partivano per le crociate trasferivano a una persona di fiducia il “legal title” che detenevano sulle loro proprietà, affinché queste fossero amministrate fedelmente in loro assenza e restituite al ritorno oppure, in caso di decesso, trasferite agli eredi indicati.

Il trust è un istituto del sistema giuridico inglese-statunitense di common law e il suo utilizzo è ampiamente diffuso per la risoluzione di problematiche che spaziano:

  • dalla tutela di patrimoni
  • al passaggio generazionale di beni e aziende di famiglia,
  • fino all’assistenza di soggetti deboli e
  • alla realizzazione di finalità benefiche.

Il trust trova legittimazione nel nostro ordinamento a seguito della ratifica da parte dell’Italia (Legge 16.10.1989 n. 364) della Convenzione de L’Aia del 1° luglio 1985 relativa alla “legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento”, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

La definizione di trust data nella convenzione è la seguente:

«Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

b) i beni in trust sono intestati al trustee o ad un’altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.»

La Convenzione sancisce inoltre il carattere di volontarietà e la necessità di forma scritta affinché il trust sia considerato valido e, secondo quanto all’art. 6 della Convenzione, il disponente deve scegliere la legge applicabile al trust.

A tale proposito, le preferenze nella scelta della legge applicabile sono andate nel tempo, nel nostro Paese, soprattutto alla legge di Jersey che consentiva una grande flessibilità e adattabilità e subito dopo a quella di San Marino, seguita in maniera molto ridotta da quelle di Lussemburgo e di altri Paesi, europei ed extraeuropei. Le cose tuttavia sono man mano cambiate e la legge di San Marino si è andata affermando, non solo per la facilità della lingua, bensì perché diventata nel tempo una delle più avanzate, moderne e duttili possibili, incontrando le preferenze di un numero crescente di professionisti del settore.

In ogni caso, la scelta deve essere espressa oppure deve risultare dalle disposizioni dell’atto di costituzione del trust. Se la legge non è stata scelta, il trust verrà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami. A tale fine si dovrà tener conto ad esempio, del luogo di amministrazione del trust e della situazione dei beni, della residenza o della sede degli affari del trustee, degli obiettivi dati al trust e dei luoghi dove questi dovranno essere realizzati. È la legge scelta infatti, a regolare la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l’amministrazione del trust stesso.

1/3  to be continued

 

Intervento di Gennaro Giancarlo TROISO, Consulente ed Esperto di compliance e AML in ambito finanza e intermediazione nonché Socio Fondatore di AICOM (Associazione Italiana Compliance).

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