AML CFT

UE e riciclaggio – Le novità su adeguata verifica e titolarità effettiva

15 settembre 2021

di Emanuela MONTANARI

Il nuovo Regolamento europeo in materia antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo AML/CFT Proposal COM(2021) 420 final del 20.7.2021: adeguata verifica, trasparenza della titolarità effettiva e limiti all’utilizzo di strumenti al portatore.

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l’integrità dell’UE, dell’economia, del sistema finanziario e la sicurezza dei suoi cittadini. Europol ha stimato che circa l’1% del prodotto interno lordo annuo dell’UE è coinvolto in “attività finanziarie sospette”. Nel luglio 2019, a seguito di una serie di importanti casi di presunto riciclaggio di denaro che ha coinvolto enti creditizi nell’Unione, la Commissione Europea ha adottato un pacchetto analizzando l’efficacia delle misure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo concludendo che erano necessarie riforme.

In questo contesto, la strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza per il 2020-2025 ha sottolineato l’importanza di rafforzare il quadro normativo dell’UE per proteggere i cittadini europei dal terrorismo e dal crimine.

Il 20 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato un Pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell’UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il pacchetto comprende anche una proposta per la creazione di una nuova autorità dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro. L’obiettivo è migliorare l’individuazione di transazioni e attività sospette e colmare le lacune utilizzate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario.

Una nuova autorità dell’UE per l’antiriciclaggio (AMLA)

Regolamento che istituisce una nuova Autorità per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – Proposal COM(2021) 421 final del 20.7.2021 modifica il Regolamento UE n. No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010.
Una proposta di regolamento che istituisce una nuova autorità dell’UE AML/CFT che trasformerà la vigilanza AML/CFT e rafforzerà la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU). Sarà l’autorità centrale che coordinerà le autorità nazionali a garantire che il settore privato applichi correttamente e coerentemente le norme comunitarie.

Nuovo regolamento sull’AML/CFT

Regolamento per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – Proposal COM(2021) 420 final del 20.7.2021
Un nuovo regolamento conterrà norme direttamente applicabili, anche in materia di adeguata verifica e titolarità effettiva del cliente. Comprende anche la fissazione di un limite a livello dell’UE di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.

VI Direttiva AML/CFT (AMLD 6)

Direttiva sui meccanismi da mettere in atto dagli Stati membri per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che abroga la Direttiva (EU) 2015/849 – Proposal COM(2021) 423 final del 20.7.2021
La sesta Direttiva AML/CFT (AMLD 6) sostituirà l’attuale direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva AML modificata dalla V Direttiva 2018/843/UE) conterrà disposizioni che saranno recepite nel diritto nazionale, come le norme sulle autorità nazionali di vigilanza e sulle unità di informazione finanziaria negli Stati membri.

Revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi

Regolamento sulle informazioni minime obbligatorie che accompagnano i trasferimenti di fondi e di certi crypto-assets – revisione – Proposal COM(2021) 422 final del 20.7.2021
La revisione del Regolamento 2015/847/UE consentirà di tracciare i trasferimenti di cripto-asset.

Il pacchetto legislativo sarà discusso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione spera in un rapido processo legislativo. L’autorità AMLA dovrebbe iniziare la sua operatività a pieno regime nel 2026. Le misure adeguano il quadro normativo dell’UE ai rischi emergenti legati all’innovazione tecnologica, come le valute virtuali, tendono ad una maggiore integrazione dei flussi finanziari e delle autorità di vigilanza nel mercato unico tenendo conto della natura globale delle organizzazioni terroristiche. Inoltre hanno lo scopo di agevolare la conformità degli operatori soggetti alle norme AML/CFT, in particolare quelli che operano a livello transfrontaliero.

Il 7 maggio 2020 la Commissione aveva presentato un Piano d’Azione per una politica globale dell’Unione impegnandosi ad adottare misure per rafforzare le norme dell’UE e ha definito sei priorità o pilastri che sono:

  1. Garantire un’efficace attuazione del quadro normativo AML/CFT dell’UE esistente,
  2. Istituzione di un codice unico dell’UE in materia di AML/CFT,
  3. Realizzazione della vigilanza AML/CFT a livello dell’UE,
  4. Istituzione di un meccanismo di supporto e cooperazione per le FIU,
  5. Applicazione delle disposizioni di diritto penale a livello dell’UE e scambio di informazioni,
  6. Rafforzare la dimensione internazionale del quadro AML/CFT dell’UE.

Il Pacchetto AML/CFT di quattro proposte legislative è considerato idoneo per l’attuazione del Piano d’azione della Commissione.
Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno dato il loro appoggio al piano definito dalla Commissione. Nella sua risoluzione del 10 luglio 2020, il Parlamento Europeo ha accolto con favore la revisione dell’assetto istituzionale AML/CFT dell’UE. Il 4 novembre 2020 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni a sostegno di ciascuno dei pilastri del piano d’azione.

La necessità di norme armonizzate in tutto il mercato interno è corroborata dai requisiti della direttiva (UE) 2015/849 che sono di vasta portata, tuttavia la mancanza di applicabilità diretta ha portato a una frammentazione della applicazione secondo linee nazionali di divergenti interpretazioni. Questa situazione non consente di affrontare efficacemente le situazioni transfrontaliere e sono inadatte a proteggere adeguatamente il mercato interno. Genera arbitraggio regolamentare e costi aggiuntivi per gli operatori che forniscono servizi transfrontalieri. Per evitare divergenze normative, tutte le regole che si applicano al settore privato sono state trasferite a proposte di regolamenti AML/CFT, mentre l’organizzazione del sistema istituzionale AML/CFT a livello nazionale è lasciata ad una Direttiva, per la necessità di flessibilità per gli Stati membri in questo settore.

La proposta non si limita a trasferire disposizioni dall’attuale Direttiva AML/CFT ad un Regolamento, ma vengono apportate alcune modifiche sostanziali al fine di portare a un maggiore livello di armonizzazione e convergenza nell’applicazione di AML/CFT in tutta l’UE. Le novità sono:

  • l’elenco dei soggetti obbligati viene ampliato includendo fornitori di servizi di criptovalute ma anche altri settori come le piattaforme di crowdfunding al fine di mitigare i rischi nuovi ed emergenti;
  • le politiche, i controlli e le procedure interne sono chiarite, anche nel caso di gruppi e le misure di adeguata verifica della clientela sono rese più granulari in base al livello di rischio del cliente;
  • i paesi terzi sono stati riesaminati per garantire che le misure di due diligence siano applicate a quei paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell’Unione;
  • è stata aggiornata la definizione di persone politicamente esposte attraverso la pubblicazione di una lista ufficiale;
  • i registri dei titolari effettivi garantiranno un livello adeguato di trasparenza in tutta l’Unione e vengono introdotti obblighi sulla titolarità effettiva di entità straniere per mitigare il rischio di schermare i criminali;
  • le informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette e i segnali di allarme che sollevano sospetti sono sottoposti a obblighi di divulgazione e di condivisione fra privati, banche, istituzioni finanziarie, notai e commercialisti nei casi di medesimi clienti ed operazioni se ubicati in Stati membri o in Paesi terzi con regimi AML/CFT equivalenti se apprtengono alla stessa categoria e le informazioni rimangono riservate in virtù del segreto professionale e alla protezione dei dati;
  • al fine di garantire la piena coerenza con le norme dell’UE in materia di protezione dei dati, sono disciplinati i trattamenti di determinate categorie particolari di dati personali ed è previsto un termine più breve per la loro conservazione;
  • vengono rafforzate le misure per mitigare l’uso improprio degli strumenti al portatore ed è inserita una disposizione che limita l’uso del contante per le operazioni di importo pari o superiore a euro 10.000 alla luce del dimostrato scarso effetto dell’attuale approccio che si affida a soggetti non obbligati (soggetti che commerciano beni o prestano servizi), anche se restano al di fuori della disposizione i trasferimenti di contanti fra privati.
    Disporre di norme AML/CFT direttamente applicabili in un regolamento, promuoverà la convergenza dell’applicazione delle misure AML/CFT in tutti gli Stati membri e la nuova autorità potrà vigilare sull’applicazione di tali norme nella sua funzione di diretto supervisore di taluni soggetti obbligati.

PIANI DI ATTUAZIONE E MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE

La proposta include un piano per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto imponendo alla Commissione di effettuare un primo riesame cinque anni dopo la data di applicazione del regolamento (e in seguito ogni tre anni), e di riferire al Parlamento e Consiglio sui risultati.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE – SOGGETTI OBBLIGATI

La tipologia di entità obbligate soggetto alle norme UE AML/CFT è modificato: l’ambito dei fornitori di servizi di criptovaluta (CASP) è allineato con quello del FATF e ampliato con l’introduzione dei fornitori di servizi di crowdfunding diversi da quelli regolamentati in UE, dei creditori ipotecari e di crediti al consumo qualora non siano istituti finanziari regolamentati e soggetti alla normativa AML/CFT UE per garantire parità di condizioni. Inoltre la novità di maggior rilievo è l’inclusione degli operatori che prestano servizi per il rilascio di residenze a investitori esteri cittadini di paesi terzi. I programmi di cittadinanza per investitori investor citizenship schemes che offrono la cittadinanza di uno Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati, non rispettano il principio di leale cooperazione e lo status fondamentale di cittadinanza del Unione come previsto dai trattati. Di conseguenza, la Commissione propone di regolamentare tali regimi dato l’abuso che è emerso sotto il profilo dell’AML/CFT.
I commercianti di merci vengono esclusi (finora avevano l’obbligo di segnalare le operazioni in contanti di valore superiore a 10 000 EUR), fatta eccezione per i commercianti di pietre e metalli preziosi, che, vista l’esposizione al riciclaggio di denaro e rischi di finanziamento del terrorismo del settore, devono continuare ad applicare i requisiti AML/CFT.

CONTROLLI, PROCEDURE E POLITICHE INTERNE

L‘obbligo per i soggetti obbligati di dotarsi di una politica per identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e per mitigare tali rischi si basa sull’attuale normativa UE AML/CFT ma viene fornita maggiore chiarezza su alcuni presidi. Le politiche, controlli e procedure interne devono essere adottate dal Board of Directors che deve altresì nominare un responsabile della conformità AML/CFT dedicato e garantire che il personale sia adeguatamente formato. Viene introdotto l’obbligo, in luogo della precedente discrezione lasciata agli Stati membri, di assegnare a un componente del Consiglio di Amministrazione la delega per l’attuazione dei presidi antiriciclaggio anche a livello di Gruppo. Vi è l’obbligo di assegnare a un dipendente il ruolo di compliance officer AML/CFT che è l’attuale Responsbile Antiriciclaggio i cui compiti vengono chiariti e tale figura sarà anche il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, anche nell’ambito dei gruppi diversamente da quanto previsto attualmente dall’attuale normativa italiana e sammarinese. Sono previsti i requisiti di onorabilità ed integrità dei dipendenti che svolgono attività relative alla conformità con la disciplina AML/CFT che devono essere anche assoggettati a una valutazione sulle competenze, conoscenze ed esperienza nello svolgimento di tali adempimenti. I dipendenti della rete commerciale delle banche saranno assoggettati a tali verifiche e gli stessi devono segnalare al Responsabile Antiriciclaggio eventuali conflitti di interesse derivanti da rapporti con la clientela gestita e non potranno operare se in conflitto di interessi con questi ultimi.

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LEGGI QUI l’articolo successivo 2/2, Come cambia l’adeguata verifica AML: la proposta del nuovo Regolamento UE antiriciclaggio

 

Intervento di Emanuela MONTANARI Compliance Officer AML/CFT, Responsabile Antiriciclaggio e Segnalazioni Operazioni Sospette ℅ Banca Agricola Commerciale S.p.A.


Per approfondimenti e normative, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

Regolamento UE in materia di AML/CFT Proposal COM(2021) 420 final del 20.7.2021: adeguata verifica, trasparenza della titolarità effettiva e limiti all’utilizzo di strumenti al portatore.

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism legislative Package  |  European Commission  –  July 2021

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism  |  European Commission

Sesta Direttiva Antiriciclaggio  |  Proposta  –  July 2021



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