Societa-Benefit

Una nuova spinta fiscale del Governo Italiano verso la reale sostenibilità delle aziende

11 maggio 2022

di Francesco Domenico ATTISANO 

Opportunità per un cambiamento positivo e di beneficio comune da parte delle aziende

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), la scorsa settimana ha pubblicato il Decreto direttoriale(1) in cui vengono stabiliti i termini e le modalità per le nuove misure a sostegno delle Società benefit(2)(SB).

L’accesso al contributo(3), nella forma di credito d’imposta per i costi di trasformazione, sarà in favore delle Società Benefit che si sono costituite nel 2020 e nel 2021.

Le Società Benefit devono affrettarsi

Le imprese presenti sul territorio nazionale, che si sono costituite o trasformate in società benefit(4) nel corso del biennio precedente hanno tempo meno di un mese (dal 19 maggio al 15 giugno 2022), per presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal MISE.

Le risorse stanziate (per il finanziamento del credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro). Il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in SB, compresivi delle spese notarili, l’iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese di consulenza e professionali.

L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non potrà, comunque, eccedere l’importo di 10 mila euro.

Un boost per un nuovo modello di business sostenibile

Indipendentemente dal beneficio transitorio (la misura è una-tantum e ha le sue limitazioni temporali), che peraltro potrà essere esteso nei prossimi anni, il legislatore ha dato un ulteriore impulso positivo alle imprese che intendono avviare una roadmap interna improntata alla sostenibilità, modificando i loro modelli di business.

L’intervento normativo, quindi, ha rilevanza, in quanto, in linea con l’Agenda 2030 (con i suoi 17 SdgS), il Governo ha messo un ulteriore tassello al percorso di sostenibilità tracciato e riscontrabile chiaramente anche nel PNRR.

Difatti, le Società Benefit (si veda articolo precedente(5)) con la loro forma ibrida d’impresa, che oltre allo scopo di dividere gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune, sono un’opportunità che dovrebbero cogliere tutte le società che vogliono diventare realmente sostenibili a 360 gradi.

Investire e andare alla ricerca spasmodica dei soli profitti, non è più credibile.

Stakeholder Capitalism e la responsabilità professionale dei consulenti e funzioni di seconda e terza linea

Le aziende, per essere resilienti, dovrebbero operare in ottica di stakeholder capitalism, con un’attenzione reale agli aspetti sociali e al bene comune.

È chiaro ormai che l’ecosistema aziendale si è evoluto e continuerà a modificarsi, pertanto le aziende per preservare valore e creare un vantaggio competitivo hanno bisogno di abbracciare il cambiamento e la sostenibilità(6) a tutto tondo.

Si ritiene, in tal senso, che le imprese debbano essere più responsabili, etiche, trasparenti nei confronti di tutti gli stakeholder, sia interni (dipendenti, dirigenti, board aziendale e soci/ azionisti) ma ancor di più verso quelli esterni che interagiscono direttamente con essa (come clienti, fornitori, banche, assicurazioni) che entity esterne (fondamentali anch’esse per un business sostenibile, come istituzioni, authority, comunità e ambiente).

Le imprese che intendono accrescere il loro valore nel lungo periodo dovrebbero instillare dentro l’organizzazione un istinto, un linguaggio, una consapevolezza che la crescita e l’impatto positivo si sposano con la sostenibilità. Solo così si può fare la differenza, in quanto la crescita è anche sociale, ambientale e umana delle comunità in cui opera l’azienda.

In quest’ottica le Società Benefit pongono al centro le persone, il sistema di relazioni e il territorio di appartenenza, dando così delle risposte concrete all’intera collettività. Fare la differenza nella società, a parere di chi scrive, è parte essenziale della strategia aziendale e della creazione di valore. L’impatto sociale può diventare redditizio e scalabile, ma bisogna crederci, dal punto di vista imprenditoriale. Invece i consulenti aziendali e i professionisti della sostenibilità, prima ancora di pensare a vendere progetti ed emettere fatture, dovrebbero impegnarsi a informare e divulgare il più possibile il concetto di responsabilità sociale.

Il ruolo del consulente esterno, ed anche delle funzioni di controllo e di gestione dei rischi di seconda linea (Funzioni di Compliance e Risk Mgt in primis) e terza linea (Internal Audit) quando presenti nelle aziende, dovrebbe essere quello di promoter del cambiamento, per fornire una ragionevole consapevolezza al board aziendale che le sfide vanno affrontate positivamente. Si ritiene, che bisogna aiutare, ognuno con le proprie professionalità e skill, le organizzazioni a garantire un futuro sostenibile per se stesse mentre assicurano il futuro della collettività.

Bisogna, pertanto, essere audaci e far comprendere che il business può fare un passo avanti, se si ragiona insieme per la sostenibilità a lungo termine. Non dimentichiamo, in ultimo, che le imprese che operano secondo questo nuovo modo di fare business possono davvero avere performance aziendali migliori(7).

 


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)  Cfr. Sito istituzionale del MISE  |  Decreto direttoriale 4 maggio 2022: termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al contributo in favore delle societa benefit

(2)  Cfr. Sito istituzionale del MISE  |  Imprese: incentivi per le società benefit

(3)  Cfr. Sito istituzionale del MISE  |  Le modalità operative per l’accesso al credito d’imposta

(4)  Cfr. Assobenefit (www.assobenefit.org)

(5)  Cfr. F.D . Attisano (2021), “Le società benefit: la nuova frontiera della corporate social responsibility italiana”, Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it

(6)  Cfr. F.D . Attisano (2019), “Dalla comunicazione della sostenibilità alla gestione del rischio Environmental, Social & Governance”; Risk & Compliance Platform Europe; www.riskcompliance.it

(7)  Cfr. V.Hunt – Y. Yamada (2020), “The case for stakeholder capitalism”; https://www.mckinsey.com



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