Il sistema antiriciclaggio attuato nel nostro paese prevede precetti, la cui violazione determina sanzioni amministrative, salvo che i fatti costituiscano reati. La severità dell’impianto sanzionatorio della normativa italiana AML — va detto, una tra le migliori dei Paesi membri — non trova riscontro nella scarsa attenzione che la magistratura civile dimostra per il tema nelle aule di giustizia.
Solo recentemente, infatti, l’antiriciclaggio si è imposto all’attenzione degli operatori della materia processual-civilistica.
Il riferimento — come l’attento lettore avrà già intuito — è al nuovo testo dell’ art. 585 comma 4 c.p.c., che prevede che “nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”(1).
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