di Alessandro MICOCCI
Lo scorso febbraio, il Tribunale di Catania si è espresso sul caso della mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle Società, soprattutto in ottica di prevenzione e tempestiva rilevazione di situazioni di crisi d’impresa, che potrebbero comportare un rischio per la continuità aziendale.
Richiamando l’articolo 2086 comma 2 del Codice Civile, ed in particolare su come questo articolo è stato modificato a seguito dell’articolo 375 del D. Lgs 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), il non dotarsi di un assetto adeguato comporterebbe una irregolarità secondo i dettami dell’articolo 2409 del Codice Civile e, di conseguenza, una responsabilità in capo all’organo amministrativo e di controllo.
Infatti, sempre secondo il Tribunale di Catania, il citato articolo, non deve essere inteso come relativo ai soli fatti di gestione “imprenditoriali”, bensì con una più ampia applicazione e che tenga conto del ruolo degli amministratori e dei sindaci e che, insieme ad altre figure aziendali, sta subendo e subirà una continua trasformazione, tema di cui ho avuto di trattare ampiamente nel mio articolo di luglio ed a cui rimando(1).
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