di Piero MAGRI
1.1. L’estensione del concetto di utilità
Il tema del corrispettivo per il favore o l’atto amministrativo ottenuto dal pubblico ufficiale è stato uno dei nodi da risolvere dagli interpreti del reato di corruzione, dopo le modifiche legislative che hanno sostituito il concetto di “retribuzione non dovuta” con quello di “denaro o altra utilità”.
Il fenomeno corruttivo di tangentopoli prevedeva per lo più il pagamento in denaro, attraverso bustarelle di contanti o, in alcuni casi, di bonifici aventi come causale consulenze o accordi contrattuali.
Nel tempo le tangenti hanno trovato veicoli svariati, contratti di agenzia simulati con soggetti compiacenti, consulenze gonfiate con terze parti (avvocati, commercialisti, professionisti di tutte le specie) destinatarie di una quota parte che doveva ungere i meccanismi del loro lavoro di mediazione, ma anche rimborsi di spese elettorali camuffate da costi culturali, sponsorizzazioni, viaggi e tanto altro ancora.