di Mauro VITACCA
In coerenza con l’approccio della gestione del rischio che caratterizza tutto l’impianto del GDPR, l’art. 35 impone al titolare di effettuare una valutazione di impatto (o DPIA – Data Protection Impact Assessment) allorché un tipo di trattamento o più trattamenti simili fra di loro, possono costituire un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Può essere superfluo ricordare, anche se non è mai scontato, che una seria valutazione del rischio deve essere calata nella realtà concreta aziendale/istituzionale del titolare, tanto che lo stesso art. 35 richiama la necessità di una valutazione di impatto “allorché [il trattamento] prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento”.