di Giancarlo TROISO
Il trust, che pur deriva dal diritto straniero e non è presente nel nostro ordinamento, dove non c’è una legge interna che espressamente lo istituisca, quando costituito nel rispetto delle indicazioni della Convenzione e in forza di essa, trova legittimazione nel nostro Paese. Dall’entrata in vigore della Convenzione numerose sono state infatti le pronunce giurisprudenziali a riguardo.
L’articolo 13 della Convenzione stabilisce che «Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l’istituto del trust o la categoria del trust in questione».