di Marco CASSARO
Se il consenso è un punto fondamentale della normativa di tutela e protezione dei dati personali, vediamo quali sono le altre basi giuridiche idonee affinché il Titolare del Trattamento possa operare senza incorrere in sanzioni.
3. L’ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI CUI L’INTERESSATO È PARTE O L’ESECUZIONE DI MISURE CONTRATTUALI
Tale condizione di liceità, che all’apparenza pare di facile comprensione, riguarda esclusivamente il rapporto contrattuale o le misure precontrattuali di cui l’interessato risulta essere parte.
Generalmente l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richiede, per sua natura, un trattamento di dati riferibili al soggetto interessato che come richiamato ut supra non può essere condizionato al consenso il quale risulterebbe non liberamente prestato. Infatti, è insito in ciascuna tipologia contrattuale un trattamento di dati necessario per la soddisfazione del servizio/rapporto contrattualizzato.
Sul punto, al fine di risultare il più esaustivo possibile ma anche con la speranza di stimolare la curiosità dei lettori, vale la pena richiamare le “Linee guida 2/2019(1) sul trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati” che benché riferita ad uno specifico ambito di utilizzo forniscono chiare e precise indicazioni generale sulla liceità del trattamento a norma dell’art. 6 comma b) del GDPR(2).
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