L’art. 69 comma 2 del d.lgs 231/2007 (decreto antiriciclaggio o decreto) stabilisce il termine massimo della durata del procedimento sanzionatorio:
«[…] il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all’amministrazione procedente. […] le predette notifiche all’amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell’interessato di essere audito nel corso del procedimento.
In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l’adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione».
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