di Lucia BUSCAGLIA
Il furto di identità è un fenomeno criminoso che esiste da sempre.
Nel nostro Paese, la definizione di furto di identità si evince nell’art. 494 del Codice Penale che così recita: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito con la reclusione fino ad un anno”.
Se il fatto costituisce delitto contro la fede pubblica, la pena è aumentata.