La valutazione del merito creditizio nel credito al consumo e la potenziale responsabilità per l’altrui sovraindebitamento
1. Qualora la situazione di chi richiede credito sia tale da far dubitare della sua capacità restitutoria, il diligente banchiere – come ben noto –dovrebbe astenersi dal concederne. Ad imporre questa condotta sono infatti le regole di sana e prudente gestione, che a salvaguardia della stabilità dell’impresa bancaria escludono la concessione di finanzia¬menti a soggetti sprovvisti di merito creditizio.